Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15796 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 29/07/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 29/07/2016), n.15796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13746-2014 proposto da:

D.L., D.M., D.T., D.C.,

D.G., tutti nella qualità di eredi legittimi della sig.ra

C.M.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MAZZINI 114/B,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SALINIBENI, rappresentati e

difesi dall’avvocato LEONARDO MAIOLICA giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7955/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

22/11/2013, depositata 11 17/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato Leonardo Maiolica difensore dei ricorrenti che si

riporta agli scritti ed insiste per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Emanuela Capannolo difensore del controricorrente

che si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.

2 La Corte d’appello di Napoli ha rigettato il gravame, svolto da C.M.G., avverso la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere l’indennità di accompagnamento.

3. Avverso tale sentenza ricorrono D.G. ed altri litisconsorti, in epigrafe indicati, nella qualità di eredi della predetta C..

4. L’INP ha resistito con controricorso.

5. Il Ministero dell’economia e delle finanze non ha resistito.

6. Il ricorso è qualificabile come inammissibile giacchè è stato proposto dai predetti D., nella qualità di eredi della defunta C., senza che l’asserita qualità di eredi dell’originaria parte risulti documentata in questa sede di legittimità.

7. Costituisce principio consolidato che la facoltà di proporre impugnazione spetta solo ai soggetti partecipi del precedente grado di giudizio, nel quale siano rimasti soccombenti, e che chi intende proporre ricorso per cassazione nell’asserita qualità di erede della persona che partecipò al precedente giudizio di merito deve provare, tramite le produzioni consentite dall’art. 372 c.p.c., a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, sia il decesso della parte originaria del giudizio che l’asserita qualità di erede di detta parte.

8. La mancanza di tale prova è rilevabile anche d’ufficio, in quanto attiene alla titolarità del diritto processuale di adire il giudice dell’impugnazione e, pertanto, alla regolare costituzione del contraddittorio (v., fra le altre, Cass. 15352/2010).

9. Va anche ricordato, con Cass. nn. 12361/2011 e 15803/2009, che in tema di successioni mortis causa, la qualità di erede può essere provata, in sede processuale, anche mediante la produzione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

la Al riguardo le Sezioni unite della Corte, con la sentenza n. 12065 del 2014, hanno affermato che colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest’ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46 e 47 non costituisce di per sè prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell’ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell’art. 115 c.p.c., come novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 14, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell’ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta.

11. Nella specie i ricorrenti non hanno prodotto, con il ricorso per cassazione, alcuna certificazione o documentazione e tanto basta per ritenere inammissibile il ricorso, in conformità con il richiamato arresto delle Sezioni unite della Corte.

12. Ed invero vale anche la pena di rammentare che le Sezioni unite della Corte hanno chiarito, con riferimento alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio (neanche prodotta con il ricorso all’esame), che: “premesso quindi l’onere della controparte di prendere posizione sul contenuto di tale dichiarazione in conformità del principio di non contestazione come sopra richiamato, occorre porre in evidenza che le modalità di tale contestazione, al fine di impedire gli effetti favorevoli che possono prodursi in favore di chi tale qualità di erede fa valere in assenza di contestazione di quanto contenuto nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, debbono essere necessariamente correlate alle caratteristiche di specificità della dichiarazione sostitutiva, posto che una deduzione sulla qualità di erede formulata in termini eccessivamente generici non può comportare che un onere di contestazione altrettanto generico. Più specificatamente, è evidente anzitutto la diversità, ai fini di ritenere una dichiarazione sostitutiva più o meno sufficientemente circostanziata, della ipotesi in cui l’interessato si limiti a dichiararsi erede di colui che aveva partecipato al precedente grado di giudizio, rispetto a quella in cui invece egli si dichiari unico erede di quest’ultimo ovvero coerede, fornendo specifiche indicazioni, in tale secondo caso, sulle generalità degli altri coeredi. Inoltre acquista rilievo, sempre ai fini della valutazione del grado di specificità della dichiarazione sostitutiva di un atto di notorietà sulla qualità di erede del dichiarante, l’indicazione o meno della natura della delazione ereditaria da cui deriva tale qualità, in relazione alle due forme di delazione previste dal nostro ordinamento, quella legittima e quella testamentaria (art. 457 c.c.), con la specificazione, nel primo caso, della categoria dei successibili (art. 565 cc.) nella quale rientra il dichiarante e, nel secondo caso, della natura del testamento (e degli estremi di esso) dal quale discende la sua istituzione quale erede (ai sensi dell’art. 601 cc. e ss.).Pertanto l’onere di contestazione del contenuto della suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà posto a carico della parte nei cui confronti tale dichiarazione viene prodotta onde impedire l’operatività del principio di non contestazione nei termini sopra evidenziati, deve essere caratterizzato da un grado di specificità strettamente correlato e proporzionato al grado ed alle modalità di specificazione della qualità di erede contenuti nella dichiarazione sostitutiva medesima” (così, Cass., SU, 12065/2014 cit.).

13. Vanno, inoltre, ricordate, in ordine alla prova della qualità di crede, da ultimo, Cass. 21733/2015 (che, pur muovendo dall’arresto delle Sezioni unite del 2014, ribadisce, con Cass. 1943/2011, la rilevabilità d’ufficio anche a prescindere dall’eventuale mancanza di contestazione della legittimazione ad opera della controparte) e Cass., sez. sesta – L 18282/2015, ed ivi il rilievo secondo cui la sussistenza della relazione parentale di coniugio e di filiazione non esclude la presenza di altri soggetti legittimati (e, quindi, chiamati all’eredità) o la possibilità, in ipotesi di successione testamentaria, dell’istituzione di altri eredi.

14. In definitiva il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

15. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in favore dell’INPS, seguono la soccombenza, non sussistendo le condizioni previste dall’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, per l’esonero dal pagamento delle spese; nulla spese in favore della parte rimasta intimata.

16. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi).

17. Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) da rigettarsi integralmente, deve provvedersi in conformità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dell’INPS, delle spese processuali liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento; nulla spese in favore della parte rimasta intimata. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a Solo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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