Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15796 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. I, 23/07/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 23/07/2020), n.15796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

SOCIETE’ GENERALE S.A., (cod. fisc. (OMISSIS)), società di diritto

francese, con sede legale in (OMISSIS), e sede secondaria in

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al

ricorso, dagli Avvocati Massimo Greco ed Amilcare Sada, presso il

cui studio elettivamente domicilia in Roma, al Corso Vittorio

Emanuele II, n. 284.

– ricorrente –

contro

SERENA TEAM S.R.L., (cod. fisc. (OMISSIS)), – società succeduta, nei

diritti nascenti dalla sentenza oggi impugnata, alla partecipata,

oggi disciolta e cancellata S.L.M. s.r.l. – con sede in (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, S.S.,

rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al

controricorso, dall’Avvocato Andrea Minozzi, presso il cui studio

elettivamente domicilia in Padova, alla via G. A. Longhin n. 11 n.

21;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI MILANO depositata il

14/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 07/07/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La S.L.M. s.r.l. convenne la Societè Generale SA (società di diritto francese, con sede secondaria stabilita in Italia. D’ora in avanti, semplicemente SG) innanzi al Tribunale di Milano esponendo: i) di aver effettuato un’operazione di investimento sottoscrivendo, nel (OMISSIS), uno strumento finanziario emesso da SG, con esborso di un importo di Euro 2.150.000,00, a seguito di conversione di altri strumenti finanziari acquistati nel (OMISSIS) tramite BNL; ii) che tale investimento si era rivelato, negli anni successivi, una perdita totale del capitale investito. Chiese, previa declaratoria di nullità (per mancanza o indeterminatezza del relativo prezzo, e del contratto quadro di intermediazione) o di risoluzione (per inadempimento della SG, la quale aveva violato gli obblighi informativi sulla stessa gravanti) o di invalidità (perchè esorbitante dall’oggetto sociale dell’attrice) di detta operazione, la condanna della convenuta al pagamento di Euro 2.145.000,00, a titolo di restituzione o risarcimento del danno.

1.1. La SG si costituì e contestò le avverse domande. Dedusse che: i) l’operazione predetta, di cui doveva escludersi l’estraneità all’oggetto sociale della S.L.M. s.r.l., aveva fatto seguito ad altra, analoga operazione di acquisto di prodotti finanziari di tipo warrants, con effettuazione di uno switch le cui condizioni economiche risultavano chiaramente indicate; ii) non aveva operato quale intermediaria finanziaria, in quanto l’emissione degli strumenti finanziari era stata espressamente richiesta dall’attrice in relazione a sue specifiche esigenze, sicchè non poteva trovare applicazione la disciplina del TUF (D.Lgs. n. 58 del 1998) circa gli obblighi informativi, la necessità di un contratto quadro e tutte le norme comportamentali relative.

1.2. Espletata l’istruttoria, l’adito tribunale, con sentenza depositata il 17 maggio 2013, n. 6955, respinse le domande dell’attrice. In particolare: i) negò che potesse ravvisarsi una nullità dell’operazione per indeterminatezza dell’oggetto o una sua invalidità per estraneità all’oggetto sociale dell’attrice; ii) escluse che l’operazione stessa potesse rientrare nell’ambito applicativo di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 25-bis (d’ora in avanti semplicemente TUF ogni volta che si farà riferimento a disposizioni di quel D.Lgs.), non vertendosi in un’ipotesi di sottoscrizione o collocamento di strumenti finanziari, bensì di mera vendita di un prodotto finanziario. Precisò, inoltre, quanto alla vendita in fase di emissione, che solo l’art. 36-bis del regolamento intermediari Consob, entrato in vigore successivamente alla stipula dell’accordo, aveva previsto l’applicazione delle norme di cui al TUF, compreso l’art. 25-bis; iii) affermò che l’operazione comunque non poteva ritenersi inadeguata essendosi trattato di mera conversione di altra di contenuto del tutto analogo, con evidente consapevolezza dell’attrice della tipologia di investimento effettuato.

2. Il gravame promosso dalla S.L.M. s.r.l. contro quella decisione è stato accolto dalla Corte di appello di Milano con la sentenza del 9 marzo/14 luglio 2016, n. 1470, resa nel contraddittorio con la SG. Per quanto qui di interesse, quella corte: i) ha affermato la piena applicabilità della disciplina sui servizi di investimento all’operazione in esame; ii) ha dichiarato la nullità di quest’ultima per carenza del contratto quadro ex art. 23 TUF; iii) ha considerato assorbite le ulteriori domande di invalidità e/o di risoluzione per inadempimento della SG agli obblighi informativi su di essa gravanti, originariamente proposte dall’appellante in relazione all’operazione predetta; iv) ha condannato l’appellata al pagamento, in favore della controparte, di Euro 2.150.000,00, oltre interessi.

3. Avverso questa sentenza SG ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi. Resiste, con controricorso, la Serena Team s.r.l., qualificandosi come società succeduta alla S.L.M. s.r.l. nei diritti nascenti in favore di quest’ultima, medio tempore cancellata dal registro delle imprese, giusta il piano finale di ripartizione già notificato alla controparte unitamente alla menzionata sentenza. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo prospetta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 5 TUF, e art. 3, comma 1 (L), e art. 25, comma 1 (A e D), del Regolamento Consob n. 11522/98, nonchè degli artt. 19,94 e 100 TUF, e art. 33 del Regolamento Consob n. 11971/2019, nonchè, conseguentemente, dell’art. 23 TUF, per avere la sentenza d’appello qualificato la mera emissione dello strumento finanziario come un servizio di investimento”. Si sostiene che: i) il trasferimento di uno strumento finanziario, nella sostanza un titolo di credito, in fase di emissione non può costituire, di per sè, un servizio d’investimento e, perciò, tantomeno, una negoziazione in conto proprio; il) nella qualificazione di un’attività quale servizio d’investimento non si può prescindere dal ruolo svolto dai diversi soggetti e, così, da un’attenta valutazione della sussistenza, o meno, degli elementi tipici che caratterizzano i singoli servizi di investimento individualmente considerati; iii) nella specie, la SG aveva agito esclusivamente come emittente di strumenti finanziari ed il trasferimento di quelli emessi su richiesta della S.L.M. s.r.l. si poneva in diretta consequenzialità rispetto a tale emissione; iv) la corte distrettuale, pertanto, aveva violato, ovvero falsamente applicato, la normativa predetta avendo erroneamente qualificato l’attività di SG quale servizio d’investimento (negoziazione in conto proprio) e, conseguentemente, ritenuto applicabile anche l’art. 23 TUF malgrado l’inconfigurabilità, nell’odierna vicenda, di un servizio di investimento; v) gli errori ascritti alla sentenza impugnata rivelavano anche l’omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti: l’essersi SG limita ad emettere i warrant oggetto di contestazione, e l’assenza di qualsivoglia contatto diretto tra SG e S.L.M. s.r.l., posto che, se proprio un servizio di investimento era stato svolto, questo doveva, se del caso, individuarsi nell’attività di intermediazione, consulenza e mediazione svolta, nei confronti di S.L.M. s.r.l., dalla RCF SA, nella persona del Dott. G.M..

1.1. Il secondo motivo reca, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “Violazione e falsa applicazione dell’art. 25-bis TUF e art. 36-bis regolamento intermediari Consob, nonchè, conseguentemente, dell’art. 23 TUF, per avere la sentenza di appello considerato tali norme applicabili alla mera emissione di uno strumento finanziario anche a prescindere dalla sua “sottoscrizione e collocamento” e, in ogni caso, dallo svolgimento di un servizio di investimento”. Si assume che: i) la corte territoriale aveva ignorato ed addirittura travisato il consolidato orientamento della Consob secondo cui le nozioni di “sottoscrizione e collocamento”, “vendita in fase di emissione” e “distribuzione” presupponevano chiaramente, anche solo per il senso letterale e comune di tali espressioni, la presenza di un’offerta al pubblico degli investitori a condizioni di prezzo e tempo standardizzate; il) il tentativo di inficiare tale consolidato indirizzo interpretativo utilizzando il pur corretto principio espresso da Cass., SU, n. 13905 del 2013, ma citandolo parzialmente, omettendone gli espressi riferimenti sia ai servizi d’investimento che all’offerta fuori sede, “dimostra la totale illogicità ed erroneità della motivazione qui impugnata”; iii) la SG non aveva svolto alcun servizio di investimento, sicchè l’art. 23 del TUF, che prevede che lo svolgimento di servizi d’investimento sia preceduto dalla stipula per iscritto di un contratto quadro, era inapplicabile; iv) l’applicabilità di quest’ultima disposizione era comunque esclusa dalla stessa fattispecie attuativa di tale norma, e cioè l’art. 30, comma 3 Regolamento Intermediari Consob, a tenore del quale “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla prestazione dei servizi: a) di collocamento, ivi compresi quelli di offerta fuori sede e di promozione e collocamento a distanza”. Pertanto, la nullità dell’operazione in esame nemmeno sarebbe astrattamente ipotizzabile.

RITENUTO CHE:

1. La SG ha chiesto, in via preliminare (cfr. pag. 11 del ricorso), che sulle questioni giuridiche oggetto di lite si pronuncino le Sezioni Unite di questa Corte, in considerazione della particolare rilevanza e della complessità, anche tecnica, delle stesse.

1.1. In proposito, va ribadito che, come già osservato dalla giurisprudenza di legittimità (con orientamento consolidato e qui condiviso. Cfr., ex aliis, Cass. n. 13000 del 2019; Cass. n. 14878 del 2017; Cass. n. 19599 del 2016; Cass. n. 12962 del 2016; Cass. n. 8016 del 2012; Cass. n. 359 del 2003), l’istanza volta all’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite costituisce mera sollecitazione all’esercizio di un potere discrezionale, che non è soggetto ad obbligo di motivazione, nè deve necessariamente manifestarsi in uno specifico esame e rigetto di detta istanza, altresì precisandosi che la funzione nomofilattica è attribuita anche alle sezioni semplici di questa Corte (come, del resto, agevolmente emerge anche dall’art. 375 c.p.c., u.c., nel testo, qui applicabile ratione temporis).

2. Tuttavia, opina il Collegio che la complessità, anche tecnica, delle questioni oggi prospettate, la loro rilevanza e la carenza di specifici precedenti nella giurisprudenza di legittimità rendono opportuno disporre la trattazione della causa in pubblica udienza, a ciò non ostando l’originaria sua fissazione in sede camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. (cfr. Cass. n. 5082 del 2020; Cass. n. 3098 del 2020; Cass. n. 17371 del 2019; Cass., SU, n. 14437 del 2018; Cass. n. 19115 del 2017; Cass. n. 5533 del 2017).

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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