Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15796 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 23/03/2017, dep.23/06/2017),  n. 15796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1622-2016 proposto da:

(OMISSIS) S.A.S. (OMISSIS) IN FALLIMENTO, – C.F. e P.I. (OMISSIS), in

persona del Curatore Fallimentare, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato CARMELA TERESA AMATA; giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante in proprio e quale

procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. – C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede

dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO ed ESTER ADA VITA SCIPLINO giusta procura

a margine del controricorso;

– controticorrente –

e contro

SERIT SICILIA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1658/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 19/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 19 novembre 2014, la Corte di Appello di Messina, per quello che ancora rileva in questa sede, confermava la decisione del Tribunale in sede di rigetto dell’opposizione proposta dalla (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) avverso il verbale di accertamento con il quale l’INPS aveva addebitato contributi previdenziali dovuti per i lavoratori occupati nel periodo gennaio 1998 – maggio 2004;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Fallimento della (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) affidato ad un motivo cui l’INPS resiste con controricorso, mentre la SERIT Sicilia s.p.a. è rimasta intimata;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la Corte di Appello attribuito al verbale ispettivo una valenza probatoria “ben superiore alla fede privilegiata di cui godono gli atti pubblici, ai sensi dell’art. 2700 c.c.” invertendo l’onere della prova, così esonerando l’INPS dal dimostrare, stanti le specifiche contestazioni mosse dalla ricorrente circa la valenza probatoria delle dichiarazioni riportate nel verbale di accertamento, la sussistenza dei rapporto di lavoro subordinato degli addetti ai due ristoranti di cui la società era titolare;

che il motivo è infondato avendo il giudice del gravame fatta corretta applicazione del principio secondo cui il verbale ispettivo, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (Cass. n. 23800 del 07/11/2014; Cass. 14965 del 06/09/2012; Cass. 9251 del 19/04/2010 ex multis); ed infatti, dalla impugnata sentenza emerge che il giudice del gravame ha scrutinato il contenuto del verbale ispettivo apprezzandolo liberamente ed operando un complessivo esame delle risultanze istruttorie sulla scorta di una motivazione priva di contraddizioni (in cui vengono valutate le audizioni dei lavoratori rese in sede di ispezione, i rilievi operati dagli ispettori in sede di verifica contabile sulle retribuzioni percepite dai lavoratori sulle discordanze rispetto alla paga del contratto collettivo ed in merito alle mansioni ed all’orario di lavoro perchè rilevati dai libri presenza e dai libri contabili);

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1; che le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico della ricorrente curatela e vengono liquidate come da dispositivo in favore dell’INPS; nulla per le spese nei confronti della SERIT Sicilia s.p.a. rimasta intimata;

che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) essendo stata disposta dal giudice delegato la “prenotazione a debito” ai sensi del D.P.R. 30 giugno 2002, n. 115, art. 144 norma quest’ultima che comporta l’ammissione del fallimento al gratuito patrocinio e, quindi, all’esonero dal versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo (Cass. 18523 del 2014).

PQM

 

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in favore dell’INPS in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%; nulla spese nei confronti della Serit Sicilia s.p.a..

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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