Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15796 del 19/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/07/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 19/07/2011), n.15796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FL SELENIA (ora PETRONAS LUBRICANTS ITALY) S.P.A, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

Via Cardinal De Luca 10, presso lo studio dell’avv. GIONTELLA Marco,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, sez. 45, n. 291, depositata il 23.1.2008.

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.

APICE Umberto, che, in dissenso dalla relazione, ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che la decisione indicata in epigrafe ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello, promosso dall’Agenzia delle Dogane con atto notificato a mezzo posta, per mancata allegazione dell’avviso di ricevimento del plico raccomandato da parte della società appellata e ciò in adesione alla prospettazione di detta società, costituitasi in appello al solo scopo di far valere il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado a causa del mancato perfezionamento del procedura di notificazione;

– che – a fronte del negato perfezionamento della notificazione – a tale conclusione, i giudici di appello sono pervenuti, rilevando che la produzione dell’avviso di ricevimento “è indispensabile al fine di accertare se la notifica della controparte sia o meno andata a buon fine” ed è adempimento non suscettibile di rimessione in termini;

rilevato:

– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo, deducendo violazione della L. n. 890 del 1982, art. 5, comma 3, e art. 156 c.p.c., comma 3, e formulando il seguente quesito di diritto: “… se, nel caso in cui non sia stato prodotto in giudizio l’avviso di ricevimento dell’atto di appello spedito a mezzo r.a.r. ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 e l’appellato si sia comunque costituito, violi la L. n. 890 del 1982, art. 5, comma 3, e l’art. 156 c.p.c., comma 3, la sentenza della C.T.R. che ritenga inammissibile l’appello in quanto non dimostrata l’avvenuta notificazione a mezzo posta dello stesso;

mentre le norme anzidetto, correttamente intese nel rispettivo senso che la costituzione dell’appellato esaurisce il valore meramente probatorio dell’avviso di ricevimento e che proprio per questo si riveli idonea a sanare, per intervenuto raggiungimento dello scopo dell’atto, possibili nullità connesse ad una consegna irregolare, avrebbero imposto di mandare comunque in decisione la causa”;

che la società contribuente ha resistito con controricorso, illustrando le proprie ragioni anche con memoria;

che, disposta con ordinanza 22.9.2010 l’acquisizione del fascicolo di ufficio dei gradi di merito, la causa, in esito al deposito di ulteriore memoria da parte della società controricorrente, è stata definitivamente assunta in decisione;

osservato:

che dall’esame degli atti – consentito dalla natura della censura – emerge: a) che la decisione di primo grado n. 303/45/2006 fu notificata all’Agenzia delle Dogane l’11.12.2006; b) che la notifica dell’atto di appello fu tempestivamente intrapresa dall’Agenzia il 5.2.2007, mediante invio di raccomandata a.r. al di tensore domiciliatario della società appellata; c) che la notifica suddetta non si è, tuttavia, perfezionata con consegna del plico ad destinatario, essendo quest’ultimo risultato sconosciuto all’indirizzo indicato e non avendo l’appellante altrimenti fornito prova dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio; d) che la costituzione nel giudizio di appello della società appellata (al solo scopo di far valere il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado a causa del mancato perfezionamento del procedura di notificazione) avvenne in data 12.7.2007;

considerato:

– che, alla luce degli esposti rilievi, il ricorso per cassazione dell’Agenzia si rivela manifestamente infondato;

che, alla stregua di essi, deve invero, per un verso, rilevarsi la radicale inesistenza della notifica dell’atto di appello dell’Agenzia e, per l’altro, riscontrarsi l’avvenuta costituzione della società appellata ben oltre lo spirare del termine per la proposizione dell’appello (sessanta giorni a decorrere dall’11.12.2006);

– che, ciò posto, deve, peraltro, osservarsi che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, qualora la notificazione dell’impugnazione sia radicalmente inesistente, la costituzione in giudizio della controparte ha efficacia sanante solamente ex nunc e non vale ad impedire l’inammissibilità della impugnazione quando il relativo termine sia già scaduto al momento della costituzione medesima (cfr. Cass. 357/11, 7357/10, 28009/08, 8377/09, 10358/05);

ritenuto:

che il ricorso dell’Agenzia va, pertanto, respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c., nonostante il diverso tenore della relazione (cfr. Cass. 7433/09, 5464/09);

– che, per la natura della controversia e per tutte le peculiarità della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011

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