Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15795 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 29/07/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 29/07/2016), n.15795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 6089 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da:

EQUITALIA SUD S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del procuratore

speciale D.G.A., giusta procura in data 8 luglio 2014

(Rep. 39345; Racc. 21940) rappresentato e difeso, giusta procura in

calce al ricorso, dall’avvocato Salvatore D’Orso (C.F.: DRS SVT

56M16 L049R);

– ricorrente –

nei confronti di:

M.L.A., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa,

giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato Leonardo

Pugliese (C.F.: PGL LRD 661M11 C136R);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza pronunziata dalla Corte di Appello

di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto n. 325/2014, depositata in

data 28 agosto 2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

21 giugno 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale dott. SOLDI Annamaria, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.L.A. agì in giudizio nei confronti dell’agente della riscossione, proponendo opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., in relazione all’iscrizione ipotecaria da questo disposta sui beni immobili di sua proprietà ed al pignoramento del quinto del proprio stipendio.

La domanda fu accolta dal Tribunale di Taranto – Sezione Distaccata di Manduria, che dichiarò l’inesistenza delle cartelle esattoriali opposte e l’inefficacia degli atti disposti in forza delle stesse, ordinando la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e lo svincolo delle somme pignorate.

La Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre Equitalia Sud S.p.A., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso M.L.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e del D.M. 3 settembre 1999, n. 321, art. 1, commi 1 e 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Con il terzo motivo del ricorso si denunzia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

I tre motivi del ricorso sono connessi, avendo tutti ad oggetto, nella sostanza, la efficacia probatoria degli estratti del ruolo e delle relate di notificazione (ovvero degli avvisi di ricevimento) delle cartelle di pagamento, documenti prodotti dall’agente della riscossione a fondamento delle pretese fatte valere in via esecutiva, che i giudici di merito non hanno ritenuto di poter prendere in considerazione ai fini dell’esame delle contestazioni avanzate dall’opponente ai sensi dell’art. 615 c.p.c. (nessuno dei motivi di ricorso è invece riferibile a questioni anche solo astrattamente qualificabili come opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.).

Il ricorso è fondato, per considerazioni in massima parte coincidenti con quelle già espresse da questa Corte in relazione ad analoghe decisioni della medesima corte di merito (da ultimo, si veda Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12411 del 16 giugno 2016, che conferma e sviluppa argomenti contenuti in diversi altri recenti precedenti di questa stessa Sezione quali, tra le più recenti, le pronunzie n. 1656, 1657, 1659, 4884 e 4885 del 2016).

Alla corte di appello erano state sottoposte in via pregiudiziale le questioni della insussistenza della giurisdizione del giudice ordinario per le pretese di natura tributaria, della competenza del giudice del lavoro per le pretese di natura contributiva e/o previdenziale e della tempestività delle opposizioni con riguardo a tali pretese, da farsi valere entro i termini perentori per ciascuna di esse previsti dalla legge. Il giudice di appello ha ristretto la motivazione della sentenza esclusivamente alla affermazione che nel caso di specie non vi sarebbe stata da parte del “creditore” (vale a dire, da parte dell’agente della riscossione) l’esibizione dei titoli esecutivi, perchè non vi è stata la produzione in giudizio “degli elementi essenziali della cartella o delle cartelle di pagamento e della loro avvenuta notificazione”.

Partendo da questo assunto, si è limitato ad affermare che, non essendo stato provato che l’agente della riscossione agisse in relazione ad entrate tributarie, le eccezioni di difetto di giurisdizione e di tardività dell’opposizione erano infondate, in quanto in caso di incertezza sulla natura della pretesa sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

Ma tali assunti non risultano conformi a diritto.

Si premette che la corte di merito ha dichiarato di applicare il principio di diritto contenuto in Cass. n. 16929 del 2012, secondo il quale l’estratto di ruolo non ha forza probatoria proprio per la sua natura di estratto, ovvero per la selezione, operata a sua discrezione dall’amministrazione, nell’indicare in esso solo parte dei dati indicati nella cartella.

Orbene, come affermato da questa Corte con riferimento ad altre sentenze della stessa Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, basate sullo stesso precedente n. 16929/12, “l’affermazione della sentenza di appello contiene innanzitutto un errore di metodo, in quanto la sentenza citata non contiene l’enunciazione dì un principio di diritto sul punto: la sentenza si conclude con una pronuncia di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, proprio perchè il ricorrente non avrebbe ben specificato nè indicato di averlo fatto nei gradi di merito per quale ordine di motivi quell’estratto del ruolo sarebbe idoneo a sostituire la cartella; quindi, è improprio richiamare come contenente un principio di diritto espresso dalla Corte, in ragione del quale si chiede di decidere una controversia, una affermazione contenuta in una sentenza che abbia dichiarato inammissibile il ricorso per aver il ricorrente mal posto la medesima questione” (così Cass. n. 11141 del 2015 e n. 11142 del 2015).

La decisione impugnata è altresì errata perchè la corte di appello non si è uniformata ai seguenti principi di diritto, affermati da questa Corte di Cassazione in situazioni processuali analoghe alla presente (ed ai quali dovrà invece conformarsi il giudice del rinvio):

– l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria (così Cass. n. 11141 del 2015 e n. 11142 del 2015, già citate)ò precisamente, il ruolo è il titolo esecutivo in forza del quale l’agente della riscossione esercita il diritto di procedere in via esecutiva (arg. D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 49) ed il ruolo in quanto posto a base della riscossione coattiva, fornisce il riscontro dei dati indicati nella cartella esattoriale; questa, infatti, in conformità al relativo modello ministeriale, contiene l’indicazione del credito così come risultante dal ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2, (così Cass. n. 24235 del 2015, in motivazione);

– l’estratto del ruolo non è una sintesi del ruolo operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l’ha formato, ma è la riproduzione di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartella notificatagli (così Cass. n. 11111 del 2015 e n. 11142 del 2015 cit.);

– ne consegue che l’estratto di ruolo “costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche al fine della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito” (Cass. n. 11141 e n. 11142 del 2015 cit.);

– in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, nè sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass. n. 10326 del 2014); la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo (così Cass. n. 12888 del 2015, nonchè Cass. n. 24235 del 2015);

– in tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (così Cass. n. 9246 del 2015, nonchè Cass. n. 24235 del 2015).

Pertanto, è errato in diritto, perchè in contrasto con i principi anzidetti, il presupposto su cui la corte di appello ha basato la conferma dell’annullamento delle cartelle esattoriali, della conseguente iscrizione ipotecaria e dell’atto di pignoramento (mancanza di prova del diritto di procedere ad esecuzione forzata per mancata produzione in giudizio del titolo esecutivo).

Essa avrebbe invece dovuto:

– prendere in considerazione ed esaminare gli estratti di ruolo prodotti dall’agente della riscossione, per verificare la natura dei crediti azionati;

– per i crediti di natura tributaria, dichiarare inammissibile l’opposizione all’esecuzione proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c., in base al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57 – e tanto è a dirsi, in particolare, per i seguenti titoli: 1) contributo al servizio sanitario nazionale (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 2871 del 06/02/2009, Rv. 606586); 2) IRPEF; 3) imposta di bollo e spese di giustizia (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16732 del 17/07/2009, Rv. 609397); 4) registro tasse concessioni governative; 5) tasse automobilistiche (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n: 11077 del 15/05/2007, Rv. 597188); 6) canone abbonamento radioaudizioni (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 20068 del 18/09/2006, Rv. 591496);

– per gli altri crediti, decidere le questioni di merito poste con il gravame, valutando la fondatezza dei motivi sostanziali dell’opposizione della debitrice e le difese dell’agente della riscossione attraverso l’esame, oltre che degli estratti di ruolo, anche degli altri documenti prodotti dallo stesso agente della riscossione (e, in particolare, delle relazioni di notificazione o degli avvisi di ricevimento delle cartelle di pagamento).

La sentenza impugnata va quindi cassata perchè, previo esame degli estratti di ruolo e degli altri documenti prodotti dall’Agente della riscossione, il giudice del rinvio provveda ad esaminare le questioni di merito poste con il gravame, applicando i principi di diritto sopra enunciati.

Il giudice di rinvio provvederà, in considerazione dell’esito finale della lite, anche sulle spese di essa, comprese quelle del giudizio di legittimità.

4. Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Lecce, sede centrale, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Lecce, sede centrale, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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