Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15795 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. I, 23/07/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 23/07/2020), n.15795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

A.F., rappr. e dif. dall’avv. Patrizia Bortoletto,

patrizia.bortoletto.ordineavvocatiravenna.eu elett. dom. presso lo

studio della stessa in Faenza (RA) via XX Settembre n. 29, come da

procura spillata in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappr. e dif. ex lege dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, in via dei

Portoghesi n. 12, è domiciliato;

– costituito –

per la cassazione del decreto Trib. Bologna 9.2.2019, cron. 740/2019,

in R.G. 19755/2017;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla camera di consiglio del 10.7.2020;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. A.F. impugna il decreto Trib. Bologna 9.2.2019, cron. 740/2019, in R.G. 19755/2017 che ne ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale, la quale aveva escluso i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e altresì quella umanitaria con concessione del permesso di soggiorno;

2. il tribunale ha così ritenuto: a) generiche e contraddittorie le dichiarazioni rese dal ricorrente, dalle quali non risulta alcuna forma di persecuzione di origine religiosa correlabile al professato (OMISSIS), dopo una conversione dalla religione (OMISSIS), propria invece della famiglia e della cerchia parentale, nè è emersa un discriminazione intrafamiliare (avendo convissuto con il padre anche dopo il matrimonio (OMISSIS) con donna (OMISSIS)); b) anche la devoluzione ereditaria al richiedente dei beni del padre non appare esser stata ostacolata con atto dispositivo conforme alla legge consuetudinaria, ma solo avversata dallo zio paterno – stando al racconto – con scarsa plausibilità della circostanza ove contestualizzata presso l’etnia (OMISSIS) di appartenenza (di predominante fede (OMISSIS)) e l’area di provenienza (non segnalata da problematicità legate a tale culto o alle vicende di conversione); c) lo stesso conflitto con lo zio appariva in realtà più plausibilmente di tipo economico e legato alla prospettiva ereditaria, così come apparivano scarsamente circostanziate o contraddittorie altre situazioni come la morte di moglie e figlia piccola ovvero la ricezione delle notizie sull’incendio della terra ereditata ovvero ancora il mancato ricorso alla polizia o alle comunità per l’opposizione dello zio a tale acquisto; d) era esclusa ogni situazione di violenza generalizzata nella regione (OMISSIS) di appartenenza ((OMISSIS), (OMISSIS)); e) è infondato il diritto alla protezione umanitaria, stante il carattere non decisivo della sola integrazione sociale, peraltro modesta e comunque la mancata prova di uno stato di vulnerabilità, anche alla luce dell’assenza di ragioni di salute;

3. il ricorso descrive due motivi di censura; il Ministero si è costituito solo ai fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1.con il primo motivo si contesta la valutazione di inattendibilità del narrato ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3; con il secondo motivo si censura la valutazione della situazione del Paese d’origine, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e dei principi sulla concessione della protezione umanitaria, stante la prospettiva di povertà e violenze in caso di rimpatrio;

2. i motivi, il secondo per la prima parte, valutati unitariamente per l’intima connessione, sono inammissibili; la valutazione di non attendibilità del narrato e sulla omessa prospettata individualizzazione di pericoli o gravi rischi, oltre che la assoluta incertezza ed incoerenza sulle circostanze da cui sarebbe scaturito l’allontanamento, per come esplicitamente enunciate dal tribunale in ragione dell’assenza di motivi di provata o credibile persecuzione religiosa, avendo piuttosto il conflitto portata patrimoniale e contesto familiare, non sono avversate in modo adeguato; nè sono allegate possibili specifiche circostanze di pericoli o gravi rischi che sarebbero connessi al rimpatrio, così individualizzando i requisiti di protezione in relazione alla situazione del Paese di provenienza; il ricorso omette di riportare in quali termini eventuali diverse circostanze siano state ritualmente, tempestivamente e con puntualità rappresentativa introdotte avanti al giudice di merito, dunque impedendo – in questa sede e dato il loro richiamo generico effettuato con il ricorso in cassazione – ogni controllo di trascuratezza, pur negli stretti limiti della verifica di legittimità sulla motivazione (secondo Cass. s.u. n. 8053/2014);

3. va altresì ricordato, sul punto, che l’obbligo di acquisizione delle informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti e ai motivi svolti nella richiesta di protezione internazionale, “non potendo per contro il cittadino straniero lamentarsi della mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi riferita a circostanze non tempestivamente e ritualmente dedotte, ai fini del riconoscimento della protezione” (cfr. Cass. n. 30105 del 2018, in motivazione, ribadita dalle più recenti Cass. n. 9842 del 2019, nonchè Cass. 1532 e 1533 del 2020); il tribunale ha infatti condotto, con apprezzamento di merito insindacabile in questa sede alla luce degli stringenti limiti di censurabilità della motivazione (Cass. s.u. 8053/2014), una verifica sui presupposti delle tipologie di protezione oggetto di domanda, indicando in modo analitico COI e fonti EASO pertinenti, anche con riguardo alle caratteristiche dell’area di provenienza, senza che il ricorrente abbia prospettato e allegato fonti radicalmente alternative;

4. tanto più che, si ripete, da un canto “la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito” (Cass. 3340/2019, 6897/2020); dall’altro canto, il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, trova applicazione – per la sua ampiezza – tanto con riguardo alla domanda volta al riconoscimento dello “status” di rifugiato, tanto con riguardo alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria “con la conseguenza che, ove detto vaglio abbia esito negativo, l’autorità incaricata di esaminare la domanda non deve procedere ad alcun ulteriore approfondimento istruttorio officioso, neppure concernente la situazione del Paese di origine” (Cass. 15794/2019);

5. così come, si aggiunge, non ha trovato alcuna adeguata censura la motivata indicazione di insussistenza, nel Paese di riferimento, di conflitto armato, per gli effetti di tutela D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) stante l’insufficiente prospettazione dei danni a livello dei requisiti di cui alle lettere a) e b) art. cit. e il mancato richiamo puntuale, anche su tale circostanza, a fonti diverse da quelle esplicitate dal tribunale anche quanto al danno grave sub c);

6. La censura sul diniego di protezione umanitaria, per quanto alfine ripresa nella seconda parte del secondo motivo, è inammissibile, dovendosi ripetere, con Cass. 23778/2019 (pur sulla scia di Cass. 4455/2018), che “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale, mediante una valutazione comparata della vita privata e familiare del richiedente in Italia e nel Paese di origine, che faccia emergere un’effettiva ed incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, da correlare però alla specifica vicenda personale del richiedente… altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6″; si tratta di principio ribadito da Cass. s.u. 29460/2019, facendo qui difetto i termini oggettivi di un’effettiva comparabilità, al fine di censire la vulnerabilità del ricorrente, negata dal tribunale, che ha escluso, per la insufficienza e genericità dei richiami offerti, la rilevanza più specifica di altri fattori; si tratta di prospettazione tanto più necessaria a fronte della perentoria valutazione d’irrilevanza operata dal decreto, che ha altresì osservato la ostatività della saltuaria condizione lavorativa del richiedente a giustificare una comparazione sicuramente in pejus in caso di rientro; l’odierna censura è così inammissibile per genericità e perchè si risolve in un vizio di motivazione, oltre però il limite del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

7. sul punto, va altresì aggiunto che “la ritenuta inattendibilità del richiedente la protezione rende comunque impossibile una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza” (Cass. 1088/2020, 780/2019, 25075/2017);

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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