Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15795 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 24/05/2017, dep.23/06/2017),  n. 15795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16498-2016 proposto da:

D.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G PALUMBO

12, presso lo studio dell’avvocato FABIO MONETA, rappresentato e

difeso dall’avvocato MAURIZIO AVAGLIANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 11968/9/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA – SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO, depositata

il 29/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.F. ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che ha depositato atto di costituzione) e del Ministero dell’economia e delle finanze (che non resiste) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria regionale – nella controversia concernente l’impugnazione di cartella portante IRPEF annualità 2008 – aveva dichiarato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate inammissibile per quanto di ragione, salvo che in punto di recupero della somma di Euro 9.600 di cui al quadro RP modulo 2 al rigo RP 40 della dichiarazione.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero delle finanze il quale non risulta essere stato parte nei precedenti gradi di giudizio.

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce l’error in iudicando commesso dal Giudice di merito con violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per non avere dichiarato inammissibile l’appello anche con riferimento alle contestazioni di errori di calcolo commessi dal contribuente, le quali costituivano inammissibile domanda nuova.

2.1. Il mezzo non trova accoglimento. A parte la considerazione che la censura, prospettante un error in iudicando, avrebbe essere dovuta essere proposta più correttamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 va evidenziato che non si ravvisa la violazione di legge prospettata.

Il giudizio tributario è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ed avente un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo in primo grado, sicchè in sede di gravame le parti non possono proporre nuove eccezioni, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57. Per costante e consolidato orientamento di questa Corte tale divieto concerne esclusivamente le sole eccezioni in senso stretto, e non anche le eccezioni improprie o le mere difese, che sono sempre deducibili (cfr. tra le altre Cass. n. 25756 del 05/12/2014 la quale ha ritenuto ammissibile la deduzione dell’Ufficio di elementi di fatto meramente volti ad integrare il quadro probatorio fondante la pretesa fiscale, senza immutare i fatti costitutivi della stessa, per come indicati nell’atto di accertamento e Ordinanza n. 6391 del 13/03/2013 la quale, confermando che il divieto di nuove eccezioni in appello, introdotto per il giudizio contenzioso ordinario con la L. 26 novembre 1990, n. 353, tramite la riforma dell’art. 345 c.p.c., e successivamente esteso al giudizio tributario dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, si riferisce esclusivamente alle eccezioni in senso stretto o proprio, rappresentate da quelle ragioni delle parti sulle quali il giudice non può esprimersi se manchi l’allegazione ad opera delle stesse, con la richiesta di pronunciarsi al riguardo, ha specificato che detto divieto non può mai riguardare, i fatti e le argomentazioni posti dalle parti medesime a fondamento della domanda, che costituiscono oggetto di accertamento, esame e valutazione da parte del giudice di secondo grado, il quale, per effetto dell’impugnazione, deve a sua volta pronunciarsi sulla domanda accolta dal primo giudice, riesaminando perciò fatti, allegazioni probatorie e argomentazioni giuridiche che rilevino per la decisione).

Nella specie, la questione portata dal motivo di appello proposto dall’Agenzia, con il quale si ribadisce l’errore di calcolo nel quale era incorso il contribuente in merito agli introiti portati in detrazione, ha costituito da sempre oggetto del contendere siccome fondante l’emissione della cartella, oggetto di giudizio, e ribadito nel corso del primo grado,tcome da atto la stessa sentenza impugnata (nello svolgimento del processo ove si riporta che in primo grado l’Agenzia delle entrate aveva dedotto che il contribuente aveva dedotto quote maggiori di quelle derivanti dalla dichiarata spesa di ristrutturazione).

3. Con il secondo motivo si denunzia un ulterore error in iudicando commesso dal Giudice di appello laddove, con violazione dell’art. 329 c.p.c. non aveva dichiarato inammissibile il motivo di appello malgrado esso contribuente avesse eccepito che l’Ufficio avesse prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado sulla circostanza che il contribuente non avesse mai superato il limite massimo per le detrazioni fissato in Euro 48.000.

3.1. La proposizione del motivo di impugnazione da parte dell’Agenzia sconfessa l’assunto del contribuente per il quale la stessa avrebbe prestato acquiescenza alle statuizioni ed agli accertamenti in fatto del primo grado di giudizio, con conseguente infondatezza del motivo.

4. Con il terzo motivo, sulla base delle medesime considerazioni di cui al secondo mezzo, si deduce l’ulteriore error in iudicando commesso dal Giudice di merito per non avere dichiarato inammissibile l’appello perchè proposto da soggetto privo di interesse all’impugnazione.

4.1. Dal rigetto del secondo motivo di ricorso consegue il rigetto anche di tale mezzo.

5. Infine, con il quarto motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e dell’art. 111 Cost. si deduce l’inesistenza della sentenza impugnata laddove la C.T.R. nel ritenere legittimo il recupero di Euro 9.600,00 non aveva tenuto conto, omettendo qualsiasi decisione, dei seguenti fatti decisivi: a) gli immobili per i quali era stata chiesta la detrazione erano tre; b) per ciascuno di essi era stata formulata la comunicazione ai fini dell’ammissibilità delle detrazioni; c) per nessuno dei tre immobili era stata richiesta una detrazione superiore al limite massimo; gli importi delle rate annuali di detrazione erano perfettamente allineati alle detrazioni richieste; d) il calcolo dell’Ufficio che conduceva alla somma di Euro 132.215,00 non aveva alcun rilievo.

5.1. La censura è inammissibile laddove, in termini generici ed a fronte di un accertamento in fatto compiuto dal Giudice di appello in ordine alla sussistenza di un errore di calcolo da parte del contribuente, sotto l’egida dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 si deduce non l’omesso esame di un fatto quanto piuttosto l’omessa pronuncia su questioni di diritto.

6. Conclusivamente, per le considerazioni sopra svolte, il ricorso va rigettato senza pronuncia sulle spese per il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

7. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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