Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15795 del 19/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/07/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 19/07/2011), n.15795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.M., rappresentato e difeso dall’avv. DE FELICE

Francesco Elio ed elettivamente domiciliato in Roma nello studio

legale Adonnino-Ascoli e Cavasola Scantoni in Via Agostino Depretis

n. 26;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in Via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 106/30/08, depositata il 22 settembre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10 marzo 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. Il contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 106/30/08, depositata in data 22.9.2008, con la quale è stato disatteso il suo appello avverso la sentenza di primo grado della CTP di Trapani con cui era stato parzialmente accolto il ricorso avverso l’avviso di rettifica relativo ad iva, Irpef e Irap 1998.

L’Agenzia si è costituita con controricorso.

2) Il ricorrente ha lamentato con la prime sei doglianze la nullità della sentenza per omessa pronuncia circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la CTR, rispettivamente, omesso di pronunciarsi sulla eccezione in ordine alla mancanza di difesa tecnica dell’Agenzia da parte dell’Avvocatura di Stato, sulle eccezioni di violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 2, a ragione dell’illegittima notifica di una lista contenente movimentazioni bancarie, a ragione del minor termine concesso al contribuente per rispondere alle notizie riguardanti la movimentazione bancaria, a ragione della mancata motivazione giustificativa della verifica, a ragione della mancata autorizzazione all’accesso, sull’eccezione di violazione dell’art. 24 Cost., a ragione della pretesa illegittimità della lista delle operazioni bancarie che non conteneva le indicazioni per aiutare il contribuente a ricordare la movimentazione bancaria.

Tali censure sono inammissibili sia per difetto di autosufficienza non avendo il ricorrente provveduto a trascrivere nel ricorso il contenuto delle doglianze su cui la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi, al fine di consentire a questa Corte di verificarne la ritualità, sia per erronea individuazione della categoria del vizio dedotto. Ed invero, il ricorrente, avendo lamentato omesse pronunce ex art. 112 c.p.c., in realtà ha dedotto violazioni di diritto, censurabili ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, mentre deducendo il vizio di violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ed il vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ha erroneamente individuato la categoria logico-giuridica dei vizio deducibile in questa sede che, al contrario, se correttamente individuato e correttamente argomentato nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, avrebbe potuto invece portare all’utile controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione.

Con la settima doglianza il ricorrente ha dedotto il vizio di contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 3 deducendo che la Commissione, in presenza di movimenti bancari attribuibili a diverse forme di provenienza, avrebbe dovuto appurare l’entità dei movimenti da estromettere dal novero del reddito professionale per attribuirgli all’imputazione corrispondente ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42. A parte l’incongruo riferimento all’ipotesi normativa di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la censura è infondata alla luce dell’orientamento ormai consolidato di questa Corte, secondo cui “nel caso in cui l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, è onere del contribuente, a carico del quale si determina una inversione dell’onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, mentre l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti (Cass. 4589/09, conf. Cass. n. 1739/07).

Con le due ultime doglianze il ricorrente ha infine dedotto dapprima l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quindi la contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Entrambe le censure sono inammissibili, sia pure per altra ragione. Ed invero, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, applicabile alle sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006, i motivi del ricorso per cassazione, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, giusta la previsione dell’art. 375 c.p.c., n. 5, devono contenere a pena di inammissibilità un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, oltre a richiedere sia l’indicazione del fatto controverso, riguardo al quale si assuma l’omissione, la contraddittorietà o “insufficienza della motivazione, si a l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione (Cass. ord. n. 16002/2007, n. 4309/2008 e n. 4311/2008, Sez. Un., 558/09). Nella specie, nè il primo ne1 il secondo motivo è stato accompagnato dal prescritto momento di sintesi.

In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio in quanto manifestamente infondato”;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte mentre il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere rigettato;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’amministrazione, la quale non ha depositato controricorso.

P.Q.M.

La aorte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011

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