Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15794 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/07/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 02/07/2010), n.15794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA

DIONIGI 43, presso lo studio dell’avvocato CANONACO LUCIANA,

rappresentato e difeso dall’avvocato FERRARI VINCENZO, giusta

mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA DEI DUE MARI DI CALABRIA – CREDITO COOPERATIVO SOCIETA’

COOPERATIVA A R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.DI DI SAVOIA 3,

presso lo studio dell’avvocato CHIEFARI MARIA, rappresentata e

difesa dall’avvocato COSENTINO VITTORIO, giusta mandato a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 743/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 07/07/2006 r.g.n. 2147/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2010 dal Consigliere Dott. IANNIELLO Antonio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Catanzaro, confermando la decisione di primo grado con sentenza depositata il 7 luglio 2006, ha respinto le domande svolte da C.G. nei confronti della ex datrice di lavoro Banca di credito cooperativo dei due mari soc. coop. a r.l., dirette ad ottenere la declaratoria della illegittimità o dell’inefficacia delle dimissioni da lui rassegnate il (OMISSIS) nonchè la condanna della banca a risarcirgli i danni derivanti da inadempimenti vari e a pagargli il trattamento economico relativo alla qualifica di dirigente di primo livello.

In particolare, la Corte territoriale:

– ha escluso che le dimissioni del C. fossero state sottoposte alla condizione risolutiva dell’assunzione a tempo indeterminato di suo genero presso la Banca, alla scadenza del termine apposto al relativo contratto di lavoro;

– ha escluso che la prospettazione di tale assunzione avesse avuto incidenza, sotto il profilo dell’errore o della violenza, sulla volontà dell’appellante di dimettersi, viziandola;

– ha ritenuto infondata la pretesa risarcitoria, fondata dall’appellante su pretesi inadempimenti della banca, alla luce della considerazione che a) alla revoca delle dimissioni da parte del C. correttamente la banca non aveva dato alcun seguito ripristinando il rapporto, dato che tale revoca le era pervenuta dopo l’avvenuta accettazione delle dimissioni; b) il ritiro delle deleghe al dipendente era stato congruamente motivato nella sentenza di primo grado; C) la collocazione in ferie era stata frutto di una libera scelta del dipendente, come sarebbe evincibile dalle dimissioni;

– ha affermato che la disciplina di cui all’art. 2113 c.c. non è applicabile in materia di dimissioni;

– ha accertato che il dipendente aveva perduto il diritto al trattamento retributivo rivendicato di dirigente di primo livello, avendo esplicitamente rinunciato al relativo avanzamento di grado.

Avverso tale sentenza propone ora ricorso per cassazione C.G., affidandolo a quattro motivi, corredati dai necessari quesiti ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. applicabile al ricorso ratione temporis.

Resiste alle domande la banca con proprio controricorso, depositando altresì una memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Col primo motivo di ricorso, viene dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c. – Nullità della sentenza per omessa pronuncia.

La Corte territoriale avrebbe infatti omesso ogni pronuncia in ordine alla richiesta, ribadita in appello, di mezzi istruttori diretti a chiarire gli esatti termini della vicenda delle dimissioni, attraverso l’audizione di testimoni in grado di indicare attraverso la descrizione del comportamento e delle dichiarazioni delle parti antecedenti e successivi alla redazione del verbale (OMISSIS), in cui si parlava di futura assunzione del genero del C., il collegamento delle dimissioni con tale assunzione.

2 – Col secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1321, 1322, 1324 c.c. e dell’art. 1362 c.c., comma 2 nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata, laddove la Corte territoriale avrebbe ignorato la configurabilità della fattispecie del collegamento negoziale tra atti funzionalmente connessi, nel caso in esame ricorrente tra l’accordo intervenuto il (OMISSIS) e le dimissioni del (OMISSIS) e inoltre, travisando la tesi svolta dall’appellante, aveva affermato che il presidente della Banca che aveva sottoscritto quel verbale “per statuto è incapace di formare e esprimere la volontà dell’ente”, mentre la questione sollevata dall’appellante era quella della nullità delle dimissioni per non essere stata effettivamente deliberata l’assunzione di suo genero secondo la previsione di cui all’accordo del (OMISSIS).

3 – Col terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1324, 1428, 1429 e 1431 c.c. laddove la Corte avrebbe ritenuto irrilevante l’errore – vizio nell’atto negoziale unilaterale (nella specie nelle dimissioni), viceversa da prendere in considerazione ai sensi degli articoli citati in rubrica.

4 – Col quarto motivo, la difesa del ricorrente denuncia il vizio di motivazione, laddove la Corte territoriale “al di là della omessa pronuncia censu-rata col primo motivo di ricorso”” avrebbe totalmente omesso la motivazione in ordine alla richiesta di ammissione della prova testimoniale, dando così luogo ad un difetto assoluto di motivazione.

Inoltre la sentenza sarebbe altresì insufficiente laddove laconicamente avrebbe argomentato sul ritiro delle deleghe e sulla collocazione in ferie.

Illogica sarebbe infine la motivazione della sentenza laddove ha desunto la rinuncia alla retribuzione dalla rinuncia al relativo avanzamento di carriera, senza tener conto della mancata sottoscrizione del ricorrente in corrispondenza della pretesa rinuncia e operando una arbitraria equiparazione tra rinuncia al grado e rinuncia alla retribuzione.

Il primo e il quarto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, riguardando in parte il medesimo tema della mancata pronuncia sulla e mancata ammissione della prova testimoniale dedotta dal ricorrente ai fini della corretta interpretazione del verbale del (OMISSIS) e del dedotto collegamento negoziale tra tale atto e le dimissioni.

Con riguardo alle censure svolte con i motivi suddetti, va premesso che, in base alla regola della autosufficienza del ricorso per cassazione (su cui cfr., anche recentemente, Cass. nn. 5043/09, 4823/09 e 338/09), oggi ribadita dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, la denuncia con tale ricorso della mancata pronuncia sulla richiesta di un mezzo istruttorio o della mancata ammissione dello stesso deve essere specificata attraverso l’indicazione della ritualità, del contenuto e delle finalità di tale richiesta, al fine della valutazione della rilevanza e decisività della censura. In particolare, ove si tratti di prova testimoniale, costituisce onere della parte ricorrente indicare specificatamente le circostanze che formavano oggetto della stessa e quale ne fosse la rilevanza sul piano del giudizio (cfr. ad es., in termini, Cass. 14 marzo 2006 n. 5479).

Va altresì rilevato che, a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, come sostituito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7 applicabile ratione temporis al ricorso in esame ai sensi dell’art. 27, comma 2 del medesimo decreto legislativo, insieme al ricorso devono essere depositati, a pena di improcedibilità, “gli atti processuali, i documenti, i contratti e accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

Nel caso in esame, il ricorrente ha omesso di specificare, quanto alla prova testimoniale a suo tempo dedotta, il preciso contenuto della stessa, limitandosi a dedurre genericamente che essa sarebbe stata utile a chiarire il significato del verbale del (OMISSIS) in rapporto alle dimissioni rassegnate, anche alla luce del comportamento tenuto dalle parti e dalle dichiarazioni rese prima, durante e successivamente alla redazione del verbale medesimo.

In ulteriore violazione della regola dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, il ricorrente non ha riprodotto il contenuto dei due atti, e, in contrasto con quanto disposto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, ha omesso di produrre specificatamente in questa sede tali atti.

Con riguardo alla critica relativa alla insufficienza della motivazione della sentenza sull’argomento del ritiro delle deleghe e della collocazione in ferie, essa appare meramente assertiva, avendo chiaramente la sentenza impugnata motivato il ritiro delle deleghe con l’intervenuta ricezione dell’atto di dimissioni da parte della banca come evidenziato dal giudice di primo grado e accertato che le ferie erano state richieste dal dipendente, come risultante dall’atto di dimissioni (che ancora una volta non viene prodotto e di cui non viene riprodotto il contenuto per dimostrare il contrario).

I medesimi difetti, quantomeno di genericità, presenta la censura che investe la deduzione circa la rinuncia al trattamento economico di dirigente di primo livello, logicamente desunta dalla Corte territoriale dalla rinuncia al relativo avanzamento di carriera.

Anche il secondo motivo di ricorso non merita accoglimento.

La Corte territoriale non ha infatti ignorato la possibile configurabilità di un collegamento negoziale tra l’accordo del (OMISSIS) e le dimissioni del C. rassegnate in data (OMISSIS), ma l’ha esclusa in concreto, ritenendo che la conseguente sottoposizione delle dimissioni del dipendente alla condizione risolutiva dell’assunzione di suo genero non risultasse nè esplicitamente nè implicitamente dall’esame degli atti.

In proposito, va ancora una volta rilevato che il ricorrente, per dimostrare che la Corte era caduta in errore nella interpretazione degli atti indicati, in collegamento tra di loro (e ciò vale anche ai fini della comprensione della seconda parte del motivo, comunque contenente una censura nuova, come rilevato dalla controricorrente), avrebbe dovuto riprodurre in ricorso il contenuto degli stessi, altresì depositandoli.

Infine, è manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso, in quanto la Corte d’appello di Catanzaro non ha affermato che l’errore nell’atto negoziale unilaterale sia in via di principio irrilevante ai fini della validità di quest’ultimo, ma, analizzando la deduzione dell’errore formulata dall’appellante, ha escluso che questo fosse, nel caso in esame, da ritenere essenziale nei termini di cui all’art. 1429 c.c. nonchè riconoscibile a norma dell’art. 1431 c.c., essendo semmai caduto su di un elemento (la possibilità di assunzione del genero) “circoscritto alla sfera dei motivi che hanno potuto indurre il C. a presentare le dimissioni.

Concludendo, sulla base dei rilievi enunciati, il ricorso va respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, così come operato in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla Banca intimata le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per spese ed Euro 3.000,00, oltre accessori, per onorari.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

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