Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15793 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 29/07/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 29/07/2016), n.15793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23823-2013 proposto da:

P.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COSTANTINO 53/A, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VIRBANI,

rappresentata e difesa dall’avvocato EMANUELE MAGANUCO giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 284/2012 del TRIBUNALE di GELA, depositata il

28/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. P.R. citò in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Gela, per un sinistro stradale accaduto il 15 ottobre 2004, la società Fondiaria – SAI S.p.A., quale impresa designata per il F.G.V.S., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni alla persona (quantificati nell’importo di Euro 6.845,87), causati dallo scontro tra l’autovettura FIAT 600 di proprietà di S.C., condotta dalla P. (su cui era trasportata la figlia M.M.C.), con una vettura, proveniente dall’opposto senso di marcia e rimasta non identificata.

Costituitasi in giudizio la convenuta compagnia di assicurazione, ed escussa come testimone la M., il Giudice di Pace, con sentenza n. 873/2007, rigettò la domanda perchè non provata e compensò le spese di giudizio.

2. La P. ha proposto appello chiedendo l’integrale riforma della sentenza di primo grado.

Si è costituita Fondiaria – SAI, chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale avverso la decisione di compensazione delle spese del primo grado.

Con la decisione ora impugnata, pronunciata il 28 giugno 2012, il Tribunale di Gela ha rigettato l’appello principale ed ha accolto l’appello incidentale, condannando l’appellante al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

3. Avverso la sentenza P.R. propone ricorso affidato a tre motivi.

L’intimata non si difende.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. col primo motivo si deduce “contraddittoria ed omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per la decisione della controversia, violazione e falsa applicazione dell’art. 244 c.p.c. – Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5”. La ricorrente espone che, all’udienza dell’1 luglio 2005, la testimone aveva confermato integralmente il capitolato di prova articolato dall’attrice ed aveva poi risposto “ad una domanda non specificata e non presente in alcun capitolo di prova e che nessuno ha avuto cura di mettere a verbale”: secondo la ricorrente, la corrispondente dichiarazione della testimone non avrebbe potuto essere utilizzata dal giudice ai fini della decisione – come invece risulta che sia stato fatto da parte del Tribunale. La ricorrente svolge quindi ulteriori considerazioni concernenti la valutazione del contenuto della dichiarazione testimoniale, osservando che il giudice d’appello, che non aveva raccolto la prova, se avesse avuto dei dubbi sulla dinamica del fatto, avrebbe dovuto disporne la rinnovazione.

1.1. Col secondo motivo si deduce “contraddittoria ed omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per la decisione della controversia, violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 2697 c.c. c.p.c. – Al sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”. La ricorrente sostiene che il giudice d’appello avrebbe motivato solo parzialmente ed in modo contraddittorio la sua valutazione sulla non sufficienza delle dichiarazioni della testimone M..

2. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, non meritano di essere accolti.

La censura di violazione dell’art. 244 c.p.c., così come dedotta col primo motivo, è infondata poichè l’art. 253 c.p.c., pur prevedendo che il giudice interroga il testimone sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre – vale a dire sui fatti formulati in articoli separati ai sensi dell’art. 244 c.p.c. – aggiunge “può altresì rivolgergli, d’ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi”.

Questo è quanto accaduto nel caso di specie. Ed invero, l’unico limite alla facoltà riconosciuta al giudice dall’art. art. 253 c.p.c., comma 1, secondo inciso, di rivolgere al teste tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti, è quello di non introdurre fatti nuovi o circostanze che, seppur rilevanti sul piano probatorio, non siano stati inseriti nei capitoli di prova o siano stati dedotti in capitoli non ammessi (cfr., da ultimo, Cass. n. 18481/15, nonchè già Cass. n. 3280/08 e n. 4501/10). L’osservanza di questo limite è desumibile non solo dalla domanda, ma, nel caso in cui questa non sia stata verbalizzata, dal tenore della risposta. Non rileva pertanto che non sia stata inserita nel verbale di udienza la domanda, atteso che la verbalizzazione della risposta è sufficiente a dare conto della decisione del giudice di ammettere la domanda ed a consentirne il controllo, quanto all’ammissibilità dei fatti che ne sono stati oggetto.

Per di più, nel ricorso non è nemmeno dedotto che la risposta della testimone sia andata oltre i chiarimenti concernenti il luogo del sinistro (ed infatti si è trattato di una precisazione della testimone circa il fatto che l’autovettura condotta dalla P. stesse percorrendo, al momento del sinistro, la via (OMISSIS) -mentre nell’atto di citazione era fatto riferimento alla via (OMISSIS)) e, per di più, l’inammissibilità della domanda e della risposta corrispondente non risulta essere stata tempestivamente eccepita al momento dell’espletamento della prova (nè con l’atto di appello), sicchè l'(eventuale) nullità sarebbe oramai sanata per effetto dell’acquiescenza (cfr. Cass. n. 12192/15).

Dato quanto sopra, è corretta l’utilizzazione, da parte del tribunale, dell’intero contenuto della deposizione della testimone M..

2.1. Ogni altra censura è inammissibile, atteso che la valutazione delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr., tra le altre, Cass. n. 11511/14).

Nella specie, Gela Tribunale di ha valutato intrinsecamente inattendibile la testimonianza della M., perchè ha ritenuto che abbia palesato “profili di contraddizione rispetto alla ricostruzione della dinamica del sinistro fornita in citazione dall’odierna appellante, nonchè profili di inverosimiglianza”. Gli uni (concernenti il luogo del sinistro, di cui si è detto sopra; senza che possa farsi rientrare nel notorio lo stato dei luoghi, e precisamente l’intersezione tra le due vie della città di Gela, come si sostiene in ricorso) e gli altri (concernenti la posizione della testimone che, trasportata sull’autovettura guidata dalla P., non aveva – secondo il tribunale – sufficiente visuale per ricostruire la condotta del conducente del veicolo rimasto sconosciuto nei termini riferiti – effettuazione di un sorpasso di una fila di veicoli a velocità sostenuta) sono stati esposti nella motivazione, secondo un ragionamento logico e congruente. Le contrarie considerazioni della ricorrente si limitano a contrapporre alla valutazione del giudice quella più favorevole alla ricorrente medesima, chiedendo sostanzialmente a questa Corte un’inammissibile rivalutazione del materiale istruttorio.

2.2. Nè coglie nel segno la ricorrente laddove sostiene che il giudice d’appello avrebbe potuto disporre la rinnovazione del mezzo istruttorio per precisare la dinamica del sinistro, poichè la rinnovazione in appello dell’esame dei testimoni già escussi in primo grado per chiarire le loro deposizioni involge un giudizio di opportunità che come tale non può formare oggetto di censura in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (così Cass. n 13647/00, n. 11436/02, n. 3267/08, n. 1754/12).

I primi due motivi di ricorso vanno perciò rigettati.

3. Col terzo motivo è dedotto il vizio di motivazione in riferimento all’art. 91 c.p.c., relativamente alla condanna alle spese dei due gradi di giudizio, in accoglimento dell’appello incidentale.

L’inammissibilità del motivo, posto come subordinato all’accoglimento degli altri due, consegue al loro rigetto. Resta confermata, e non censurabile, perchè conforme al principio di cui all’art. 91 c.p.c., la decisione del giudice del merito di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità poichè l’intimata non si è difesa.

Avuto riguardo al fatto che il ricorso è stato notificato dopo il 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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