Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15792 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 29/07/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 29/07/2016), n.15792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23636-2013 proposto da:

G.A.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CASTELFIDARDO 60, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA

BEATRICE SURACE, rappresentata e difesa dall’avvocato PATRIZIA

SURACE giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, D.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 393/2013 del TRIBUNALE di PALMI, depositata il

19/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato FRANCESCA BEATRICE SURACE per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. C.A.M. citò in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Palmi, per un sinistro stradale accaduto il 19 aprile 2007, D.A. e la società Allianz (già Allianz Subalpina Assicurazioni) S.p.A., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni all’autovettura di proprietà dell’attrice ed alla persona di quest’ultima (quantificati complessivamente nell’importo di Euro 3.896,92), causati dal tamponamento da parte dell’autovettura condotta dal D., mentre l’auto di proprietà della C., sulla quale questa era trasportata, era ferma, con l’indicatore di direzione azionato, in attesa di svoltare a sinistra.

Costituitasi in giudizio, la convenuta compagnia di assicurazione eccepì l’improponibilità della domanda per violazione dell’art. 148 del codice delle assicurazioni e, nel merito, chiese il rigetto. Nella contumacia del D., il Giudice di Pace, con sentenza n. 380/2012, dichiarò improponibile la domanda.

2. La C. ha proposto appello chiedendo l’integrale riforma della sentenza di primo grado.

Rimasto contumace l’altro appellato, si è costituita l’Allianz S.p.A. chiedendo il rigetto del gravame ed eccependo, nel merito, che, anche a voler superare l’eccezione di improponibilità, la domanda era basata su fatti mai accaduti ed in ordine ai quali pendeva procedimento penale.

Con la decisione ora impugnata, pronunciata il 19 luglio 2013, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. e art. 352 c.p.c., u.c., il Tribunale di Palmi, pur ritenendo proponibile la domanda dell’attrice, l’ha rigettata nel merito, affermando che l’istruttoria svolta non consentiva di ritenere accertato “che il presunto danno subito dall’attrice sia riconducibile al sinistro descritto – invero in maniera generica – in citazione”; e ciò in ragione dell’inattendibilità dell’unico testimone assunto dinanzi al Giudice di Pace di Palmi e della rinuncia dell’attrice all’audizione dell’altro testimone indicato, malgrado la ferma contestazione dell’accadimento del sinistro da parte dell’impresa di assicurazioni e la pendenza di procedimento penale sui fatti di causa. Il Tribunale ha, altresì, evidenziato come la descrizione del sinistro, fosse stata fatta in modo del tutto generico, sia nelle missive stragiudiziali, che in citazione. Ha quindi rigettato il gravame, condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite.

3. Avverso la sentenza G.A.M. propone ricorso affidato a tre motivi.

Gli intimati non si difendono.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo si deduce “violazione o falsa applicazione di norme di diritto artt. 115 e 116 c.p.c. – Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3″. La ricorrente sostiene che il Tribunale di Palmi avrebbe omesso di valutare le prove offerte ed assunte in primo grado, disattendendo completamente la deposizione resa dal testimone sentito dal Giudice di Pace di Palmi (che aveva indicato con precisione le modalità con cui si era verificato il sinistro consentendo di ricostruirne l’esatta dinamica). La ricorrente censura, in particolare, l’affermazione del giudice secondo cui non vi sarebbe stata la prova della presenza del testimone Occhiuto sul luogo ed al momento del sinistro.

Censura, inoltre, la valutazione, da parte del giudice di merito, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., comma 2 del complessivo comportamento dell’appellante, in particolare della rinuncia alla teste V.G.: lamenta che il giudice non abbia considerato che questa era stata già sentita come testimone in altri due procedimenti riguardanti lo stesso sinistro che – secondo quanto si dice in ricorso – si sarebbero conclusi con sentenze del giudice di pace favorevoli ai danneggiati.

1.1. Col secondo motivo si deduce ” violazione o falsa applicazione di norme di diritto art. 111 Cost.- Radicale assenza di motivazione – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4″. La ricorrente sostiene che la motivazione sarebbe apparente, totalmente inidonea a rispondere al suo scopo, del tutto illogica, affetta perciò da un vizio rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

2. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, non meritano di essere accolti.

Sebbene col primo motivo sia denunciato il vizio di violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (in riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c.), è palese che la ricorrente finisca per lamentare nient’altro che un errato apprezzamento, da parte del giudice di merito, delle prove e del comportamento delle parti (cfr. Cass. n. 14267/06, nel senso che in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità).

La valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito non può essere sindacata da questa Corte se non in caso di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo attuale (come sostituito dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b, convertito nella L. n. 134 del 2012), applicabile al presente ricorso in quanto la sentenza impugnata è stata resa pubblica il 19 luglio 2013.

2.1. Il richiamo alla norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4 fatto col secondo motivo di ricorso, è infondato perchè il Tribunale non ha affatto omesso la motivazione: anzi, ha argomentato il proprio convincimento circa la mancanza di prova del reale accadimento del sinistro, valutando sia l’unica deposizione testimoniale che le altre risultanze a sua disposizione (in particolare la condotta processuale ed extraprocessuale della parte). Non si tratta perciò di motivazione omessa, nè apparente.

2.2. Ogni altra censura è inammissibile.

L’inammissibilità consegue al principio – affermato già con riferimento al testo previgente dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – per il quale la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr., tra le altre, Cass. n. 11511/14). A maggior ragione, le censure della ricorrente risultano inammissibili dopo la modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che, nel testo attuale, va interpretato, come già precisato da questa Corte, nel senso che introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (così Cass. S.U. n. 8053/14).

2.3. A quanto appena detto occorre aggiungere, in primo luogo, che il giudizio di inattendibilità del testimone Occhiuto è stato condotto dal Tribunale di Palmi non in relazione al contenuto della sua deposizione (su cui tanto si insiste in ricorso), bensì in relazione a tutta una serie di fatti e di elementi estrinseci (mancata indicazione delle generalità del teste nel modulo C.I.D., mancata indicazione nelle richieste stragiudiziali, mancata precisazione circa le modalità di reperimento del testimone dopo l’incidente), in sè non contestati dalla ricorrente; ed ancora, in base al comportamento processuale ed extraprocessuale della parte appellante, relativamente a condotte, in sè, a loro volta non contestate.

L’utilizzazione di tutti questi elementi di valutazione rende la motivazione logica e congruente, tale da resistere alle critiche contenute nel ricorso.

In secondo luogo, va evidenziato che queste – per la parte in cui richiamano la mancata considerazione dell’esito di altri procedimenti civili che avrebbero avuto ad oggetto lo stesso sinistro – sono inammissibili, poichè la ricorrente non deduce di averne già fatto menzione nei precedenti gradi di merito e soprattutto perchè, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non indica se ed in quale luogo dei fascicoli di parte gli atti e/o le sentenze conclusive di detti procedimenti siano stati prodotti.

I primi due motivi di ricorso vanno perciò rigettati.

3.Col terzo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 190 e 352 c.p.c. perchè il giudice d’appello ha adottato la modalità della decisione contestuale ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., malgrado l’espressa richiesta dell’attrice di disporre lo scambio delle comparse conclusionali ai sensi dell’art. 190 c.p.c..

3.1. Il motivo è infondato perchè non tiene conto della modifica dell’art. 352 c.p.c., apportata dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 27, comma 1, lett. d). La norma consente al giudice d’appello di “decidere la causa ai sensi dell’art. 281 sexies” quando non ritiene di adottare la decisione a seguito di trattazione scritta o mista. La scelta è riservata al giudice, non essendo subordinata all’istanza o al consenso delle parti, sicchè la decisione con sentenza contestuale ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. non è preclusa dalla richiesta di concessione di termine per il deposito di comparse conclusionali ai sensi dell’art. 190 c.p.c..

Orbene, come già affermato da questa Corte, “l’applicazione al giudizio di appello della disciplina di cui all’art. 281-sexies c.p.c. è stata prevista dall’art. 352 c.p.c., comma 6, come novellato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 27 con decorrenza 10 febbraio 2012, sicchè, in difetto di ulteriori specificazioni da parte della norma novellatrice, la disposizione de qua trova applicazione a tutti i giudizi di appello pendenti alla suddetta data” (Cass. n. 20124/15). Per come si legge anche nella sentenza impugnata, questa è stata pronunciata in giudizio pendente alla data di entrata in vigore della legge predetta.

Perciò, è conforme a diritto la decisione adottata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., anche nel giudizio di appello ed anche se la parte appellante abbia chiesto termine per il deposito di scritti conclusivi. Nè in senso contrario depongono i precedenti di legittimità citati in ricorso, se non altro perchè questi si riferiscono a fattispecie cui non era applicabile il testo normativo novellato.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità poichè gli intimati non si sono difesi.

Avuto riguardo al fatto che il ricorso è stato notificato dopo il 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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