Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15792 del 23/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 24/05/2017, dep.23/06/2017), n. 15792
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7119-2016 proposto da:
CURATOLO S.R.L., – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato CARMINE FARACE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n.7914/44/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 07/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte della Curatolo s.r.l. di avviso di accertamento relativo a IRES, IVA e IRAP dell’anno di imposta 2008, la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, riformava integralmente la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, su unico motivo, la Curatolo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 3 per mancato riconoscimento dei costi in relazione all’art. 109 D.P.R. e art. 53 Cost. censurando il Giudice di appello per non avere tenuto conto dei costi extracontabili che avevano contribuito a raggiungere il maggior reddito accertato.
2. La censura è infondata alla luce del costante e consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l’accertamento induttivo di maggiori ricavi derivanti da un’attività di impresa non comporta l’automatico e forfettario riconoscimento degli elementi negativi del reddito, incombendo sul contribuente l’onere di provare la certezza dei costi e la loro inerenza all’attività (cfr. Cass. 6 – 5, Ordinanza n. 9888 del 19/04/2017; Cass. n. 22266 del 2016, n. 5079 del 2017).
3. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese nella misura liquidata in dispositivo.
4. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla refusione in favore della controricorrente delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 4.500,00, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017