Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15792 del 19/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 19/07/2011, (ud. 17/06/2011, dep. 19/07/2011), n.15792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 781/2008 proposto da:

A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P.L. DA

PALESTRINA 47, presso lo studio dell’avvocato IOSSA FRANCESCO PAOLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PANEDIGRANO Nicolino, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, VALENTE NICOLA, BIONDI GIOVANNA, PULLI CLEMENTINA, giusta

delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1477/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 30/08/2007 r.g.n. 2680/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/06/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso o in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.R. esponeva al Giudice del lavoro; che l’INPS gli aveva revocato la già concessa pensione di invalidità, che il Tribunale di Lamezia Terme aveva annullato il provvedimento di revoca, che l’INPS aveva quindi provveduto a liquidare gli arretrati dal 1.8.1991 al 30.6.1999, pretendendo però di recuperare una somma quali interressi compensativi sulla pensione di vecchiaia. Allegava che tale compensazione era illegittima e chiedeva l’emissione di un d.i.

anche per rivalutazione ed interessi sui ratei arretrati; l’INPS opponeva il d.i., ritenendo legittima la compensazione opposta. Il Tribunale di Lamezia Terme con sentenza del 7.6.2005 accoglieva l’opposizione dell’INPS. Su appello dell’ A. La Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, con sentenza del 12.4.2007 revocava il decreto ingiuntivo opposto emesso nei confronti dell’INPS su istanza di A.R. e condannava l’INPS al pagamento in favore dello stesso della somma di Euro 3.967,78 oltre accessori per interessi legali vantati dall’ A. sui ratei di pensione maturati dal 1.8.1001 al 21.6.1999 ivi compreso la rivalutazione sulle somme dovuta sino al 31.12.1991.

Ricorre l’ A. che con due motivi. L’INPS non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso si allega la contraddittorietà della motivazione in quanto si deduce che la sentenza impugnata non ha pronunciato sulla specifica richiesta avanzata con l’atto di appello di attribuire all’ A. la rivalutazione dovuta sino al 21.6.1999, data della liquidazione degli arretrati; infatti per giurisprudenza della Suprema Corte la rivalutazione, se maturata entro il 31.12.1991, spetta sino alla data del soddisfo.

In subordine si allega la violazione e falsa applicazione della L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6, nel caso in cui la Corte di appello avesse ritenuto che la rivalutazione spetti al 31.12.1991, anche se maturata entratale data.

I due motivi vanno esaminati congiuntamente vertendo sullo stesso oggetto ed appaiono fondati.

E’ pacifica secondo la giurisprudenza di questa Corte che “ai crediti previdenziali e assistenziali maturati anteriormente al 1.1.1992 non si applica la norma di cui alla L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6, secondo cui l’importo dovuto a titolo di interessi va portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione a titolo del maggior danno cagionatogli dalla diminuzione di valore del credito, atteso che la norma richiamata, eliminando l’indicizzazione dei crediti in questione, ha modificato un carattere peculiare dei medesimi, quali risultava per effetto delle sentenze n. 155 del 1991 e n. 196 del 1993 della Corte costituzionale, cosicchè deve ritenersi che la nuova disciplina non si applichi in caso di mora relativa a ratei maturati entro la data del 31.12.1991 ancorchè la mora stessa si protragga oltre tale data (Cass. n. 10842/2004, Cass. n. 1007/2003).

Dalla motivazione del provvedimento impugnato (cfr. pag. 3) sembra emergere che, contrariamente a quanto affermato dalla Suprema Corte, sia stata calcolata nelle spettanze dell’ A. solo la rivalutazione sino al 31.12.1991 e non sino al momento della liquidazione degli arretrati trattandosi di un caso di mora relativa a ratei maturati entro il 31.12.2001, senza alcuna motivazione sul punto ed in violazione del principio di diritto prima ricordato (correttamente formulato nel quesito formulato in ricorso).

Si impone quindi l’accoglimento del ricorso e si deve conseguentemente cassare la sentenza impugnata con rinvio anche per le spese alla Corte di appello di Reggio Calabria per la determinazione del dovuto alla luce dei principi prima ricordati.

P.Q.M.

La Corte; accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011

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