Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15792 del 07/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 07/06/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 07/06/2021), n.15792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29054/2019 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO N.

77, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA SPERANZA, rappresentato

e difeso dall’avvocato PIERO NERI;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE – ASREM, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MICHELE DI LANDO n. 88, presso lo studio dell’avvocato TOMMASINA

ROMANO, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO ROMANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 204/2019 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 23/07/2019 R.G.N. 18/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CRISTINA SPERANZA, per delega verbale Avvocato PIERO

NERI;

udito l’Avvocato LUISELLA VALENTINO, per delega verbale Avvocato

CARLO ROMANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 23 luglio 2019 n. 204 la Corte d’Appello di Campobasso respingeva il reclamo proposto da C.G. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che, confermando il provvedimento della prima fase, aveva respinto la impugnazione proposta avverso il licenziamento disciplinare intimato al C. in data 14 febbraio 2017 dalla AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOUSE (in prosieguo: ASREM).

2. Per quanto ancora in discussione, la Corte territoriale esponeva che al C. era stato contestato di avere attestato falsamente la propria presenza in servizio attraverso variazioni postume degli orari di servizio.

3. In relazione all’organo che aveva adottato il licenziamento, era evidente che la sanzione era stata deliberata dall’Ufficio Procedimenti disciplinari (U.P.D.) nella seduta del 7 febbraio 2017, come dal dispositivo dell’atto adottato. La trasmissione dell’atto alla direzione generale era avvenuta al solo fine della presa d’atto e ratifica del legale rappresentante.

4. Parimenti infondata era la doglianza di decadenza di ASREM dall’esercizio della azione disciplinare per essere stato comunicato il licenziamento oltre il termine di dieci giorni dalla sua adozione, come previsto, a pena di decadenza, dal regolamento disciplinare dell’ASREM. Il termine finale per il calcolo delle decadenza era quello della conclusione del procedimento, con la irrogazione della sanzione, mentre la comunicazione si collocava al di fuori del procedimento disciplinare; l’eventuale ritardo rilevava solo se di entità tale da impedire l’esercizio del diritto di difesa, pregiudizio nella specie non ricorrente.

5. Non era configurabile alcun conflitto di interessi del Dott. F., che non aveva influito sulle decisioni assunte dall’UPD ed aveva unicamente, nella sua qualità di direttore amministrativo, sottoscritto il provvedimento con cui la direzione generale si era limitata a prendere atto dell’autonomo provvedimento di irrogazione del licenziamento disciplinare adottato dall’UPD.

6. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza C.G., articolato in quattro motivi di censura, cui ha opposto difese la ASREM con controricorso.

7. Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha denunciato – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia su uno specifico motivo di gravame e per assoluta mancanza di motivazione.

2. Si lamenta la omissione di pronuncia e la assoluta mancanza di motivazione sulla censura dedotta con il primo motivo di reclamo (sub n. 1, lettera A), con la quale si rilevava che il procedimento disciplinare avrebbe dovuto essere iniziato e concluso dal dirigente della struttura, poichè le condotte in contestazione – arbitrario abbandono del servizio ed inosservanza delle disposizioni di servizio – erano punite con la sanzione della sospensione fino ad un massimo di 10 giorni.

3. Il motivo è inammissibile.

4. Esso non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha affermato che la contestazione riguardava la falsa attestazione della presenza in servizio mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza ed ha ritenuto sussistere la fattispecie tipizzata del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 quater, comma 1, lett. a), sanzionata con il licenziamento.

5. Alla luce di tale ricostruzione della vicenda disciplinare, restava assorbita la questione della competenza a provvedere del dirigente della struttura cui il C. era assegnato, relativa, come allegato dalla stessa parte ricorrente, alle infrazioni punite con sanzione inferiore alla sospensione dal servizio per più di dieci giorni.

6. Il vizio di omessa pronuncia e di omessa motivazione viene invece denunciato – in contrasto con quanto accertato nella sentenza impugnata – sul presupposto che la contestazione disciplinare riguardasse illeciti meno gravi ovvero l’abbandono dal servizio e l’inosservanza delle disposizioni di servizio.

7. Con il secondo mezzo il ricorrente ha dedotto – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis ed all’art. 1362 c.c. e art. 115 c.p.c., comma 1.

8. La censura coglie la statuizione di rigetto dell’eccepita illegittimità della sanzione disciplinare in quanto irrogata dal Direttore Generale di ASREM, con provvedimento n. 125/2017, invece che dall’Ufficio per il procedimento disciplinare (U.P.D.), come disposto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis. Il ricorrente assume la erroneità della interpretazione del provvedimento n. 125/2017 accolta dal giudice del reclamo – secondo il quale il direttore generale si sarebbe limitato a prendere atto di quanto disposto dall’UPD – per contrasto con l’art. 1362 c.c., nonchè con l’art. 115 c.p.c.. Nell’assunto del ricorrente il direttore generale avrebbe qualificato la determinazione dell’UPD come mera proposta, riesaminato gli atti del procedimento, previa acquisizione del parere del direttore amministrativo e del direttore sanitario, e provveduto, poi, ad irrogare la sanzione.

9. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

10. La parte non ha riprodotto la determinazione del direttore generale la cui interpretazione è contestata, limitandosi ad evidenziare alcune espressioni testuali, a supporto della censura mossa.

11. Sotto diverso profilo, inoltre, la inammissibilità della censura deriva dal fatto che essa non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui assumeva rilievo decisivo il fatto che la sanzione disciplinare fosse stata già deliberata dall’UPD nell’atto del 7 febbraio 2017, come si evinceva dal dispositivo del medesimo atto “a prescindere dalla espressioni letterali adoperate dal direttore generale dell’ASREM nel provvedimento n. 125 del 14/2/2017” (così in sentenza, pagina 6, ultimo capoverso).

12. La violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, è inammissibilmente dedotta, infine, come effetto di una interpretazione degli atti di causa diversa da quella che invece è stata posta a base della sentenza impugnata.

13. Con la terza critica si lamenta – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione delle norme di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 6 bis (introdotto dalla L. n. 190 del 2012, art. 1, comma 41), D.P.R. n. 62 del 2013, artt. 3 e 7, al Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) ed all’art. 112 c.p.c..

14. Si contesta il rigetto della impugnazione del licenziamento per violazione delle norme disciplinanti il conflitto di interessi (L. n. 241 del 1990, art. 6 bis e D.P.R. n. 62 del 2013, artt. 3 e 7) nonchè delle disposizioni dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione e dagli Orientamenti n. 78 del 23.09.2014 e n. 95 del 7.10.2014 dell’Autorità Anticorruzione.

15. Il ricorrente ha esposto che il provvedimento del Direttore Generale n. 125 del 14 febbraio 2017 (a mezzo del quale sarebbe stato adottato il licenziamento disciplinare) riportava in calce la firma del Direttore Amministrativo, avv. F.A. (che aveva anche espresso parere formale), che, prima di assumere tale incarico, aveva condotto le indagini penali acquisite al procedimento disciplinare.

16. Il motivo è inammissibile, in quanto non conferente alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

17. Il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – deve essere apprezzato in relazione al fatto accertato dal giudice del merito, sicchè il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata; al contrario, il sindacato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti (per tutte: Cassazione civile sez. lav., 26/06/2020, n. 12873).

18. Il giudice del reclamo ha escluso la esistenza del denunciato conflitto di interessi sul rilievo in fatto che il licenziamento era stato irrogato dall’UPD e che su tale atto il F. non aveva avuto alcun modo di influire.

19. La censura sollevata si basa, invece, su una diversa ricostruzione del fatto storico, nella quale si individua come atto di licenziamento il provvedimento del direttore generale n. 125/2017.

20. La quarta critica denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 15, commi 10 e 12, del codice di disciplina dell’ASREM (doc. 5 del fascicolo di parte ricorrente nel giudizio di primo grado) ed all’art. 112 c.p.c..

21. Si deduce la erroneità della sentenza impugnata per avere respinto la eccezione di decadenza dall’esercizio dell’azione disciplinare fondata sull’art. 15, commi 10 e 12, del Codice di Disciplina dell’ASREM, che fisserebbe a pena di decadenza il termine di dieci giorni per la comunicazione della sanzione disciplinare (nella fattispecie non rispettato).

22. Il motivo è inammissibile.

23. Il codice di disciplina adottato dall’ASREM non costituisce una norma di diritto o di contratto collettivo nazionale sicchè la sua violazione non è deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

24. Nè appare pertinente la denuncia della violazione dell’art. 112 c.p.c., posto che la impugnazione del licenziamento sollevata per il decorso del termine di decadenza previsto dal suddetto codice di disciplina è stata esaminata e respinta dalla sentenza impugnata.

25. Il ricorso va pertanto dichiarato nel suo complesso inammissibile.

26. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

27. Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato giacchè il giudice dell’impugnazione ogni volta che pronunci l’integrale rigetto o l’inammissibilità o la improcedibilità dell’impugnazione deve dare atto della sussistenza di tali presupposti processuali, anche nel caso in cui il contributo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno, come nell’ipotesi di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 5.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA