Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15792 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/07/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 02/07/2010), n.15792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta mandato in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO

POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che

lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 514/2006 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 06/10/2006 r.g.n. 512/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2010 dal Consigliere Dott. IANNIELLO Antonio;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega ALESSANDRO RICCIO;

udito l’Avvocato ASSENNATO SANTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza depositata il 6 ottobre 2006 e notificata il successivo 17 ottobre, ha respinto l’appello proposto dall’INPS nei confronti di A.M. avverso la sentenza del 1 dicembre 2005, con la quale il Tribunale del lavoro della medesima citta’ aveva accolto la domanda dell’ A., pilota portuale fino alla data del 29 febbraio 2000, relativa alla decorrenza della propria pensione di vecchiaia dal 1 marzo 2000, anziche’ dal 1 aprile 2000, come ritenuto dall’ente previdenziale, avendo presentato la relativa domanda il 24 febbraio 2000, dopo il raggiungimento dell’eta’ pensionabile il 1 aprile 1999, proseguendo peraltro la propria attivita’ lavorativa, definitivamente cessata il 29 febbraio 2000 e avendo chiesto in data 16 febbraio 2000 alla capitaneria di porto di Cagliari la cancellazione dal registro dei piloti, effettuata dalla capitaneria il 1 marzo 2000.

In sostanza, la Corte territoriale, interpretando la L. 27 luglio 1967, n. 658, art. 18 e l’art. 118 reg. esec. c.n. (navigazione marittima) approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, richiamato dal comma 4 dell’articolo di legge citato, ha ritenuto che la cancellazione dal registro dei piloti non rappresentasse un elemento costitutivo del diritto a pensione, decorrente viceversa dal primo giorno successivo a quello del raggiungimento dell’eta’ pensionabile oppure (in caso di prosecuzione dell’attivita’) della domanda, nella ricorrenza delle condizioni contributive e di cessazione dell’attivita’.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’INPS, con unico articolato motivo.

Resiste alle domande A.M. con rituale controricorso, illustrato poi con una memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’INPS denuncia, col ricorso, la violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 1967, n. 658, art. 18 nonche’ dell’art. 118 reg.

esec. c.n. approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328.

La materia del contendere e’ ben individuata dal quesito di diritto formulato dall’INPS a conclusione del ricorso, che e’ il seguente “dica la Corte se, in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia riconosciuta a favore dei piloti portuali, la richiesta di cancellazione dal registro piloti, prevista dalla L. n. 658 del 1967, art. 18, comma 4 che richiama sul punto l’art. 118 reg. esec. c.d.s.

approvato con D.P.R. n. 328 del 1952 abbia natura di elemento costitutivo del diritto al trattamento pensionistico”.

Nel controricorso, A.M. sostiene che semmai il riferimento alla cancellazione dal registro dei piloti rileva ai fini della decorrenza del trattamento di pensione di vecchiaia in ipotesi particolari, e segnatamente nel caso in cui non vi sia contestualita’ tra la data di presentazione della domanda di pensione e la cessazione dell’attivita’ per avere il pilota continuato a rendere le proprie prestazioni in periodi successivi alla domanda.

Il ricorso e’ infondato e al quesito di diritto formulato dall’INPS deve darsi risposta negativa, nel senso che la decorrenza della pensione di vecchiaia del pilota marittimo non dipende in ogni caso dalla cancellazione dal registro dei piloti stabilita dal D.P.R. n. 328 del 1952, art. 118 richiamato dal comma 4 della L. n. 658 del 1967.

La L. 27 luglio 1967, n. 658 sul riordinamento delle previdenza marinara, dopo aver stabilito all’art. 15 i requisiti contributivi e di eta’ (anche in relazione a determinati servizi) o anche di inabilita’ per il conseguimento della pensione, dispone, all’art. 18, per quanto qui interessa, con riguardo alla decorrenza della pensione di vecchiaia, al comma 1:

“La pensione di vecchiaia e’ liquidata, su domanda dell’iscritto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’iscritto stesso raggiunga i limiti di eta’ previsti per la liquidazione della suddetta pensione, purche’ a tale data sussistano le altre relative condizioni e purche’ l’iscritto non abbia compiuto ulteriori periodi di navigazione con contribuzione alla gestione marittimi dalla data del raggiungimento di detti limiti di eta’ a quella della presentazione della domanda, nel qua caso la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale la domanda e’ presentata”.

Il comma 2 riguarda la pensione di invalidita’ e il terzo quella ai superstiti.

Il comma 4 dell’articolo di legge in esame prevede infine che “La data di decorrenza della pensione in favore dei piloti e’ fissata secondo quanto disposto dal comma 1 e dal comma 2 del presente articolo, tenuto presente l’art. 118 reg. esec. c.n. (navigazione marittima) approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 e successive modificazioni”.

Il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, art. 118 stabilisce infine che:

“Il pilota che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta’ o non sia piu’ idoneo… e’ cancellato dal registro dei piloti dal capo del compartimento”.

Quest’ultima norma, intitolata “Licenziamento del pilota”, inserita nella sezione “Dell’ordinamento della corporazione” del capo “Del Pilotaggio” del titolo “Dell’attivita’ amministrativa, della polizia e dei servizi nei porti” del Libro “Dell’ordinamento amministrativo della navigazione” del Regolamento, non riguarda, di per se’ considerata, la decorrenza della pensione del pilota, ma si limita a stabilire per tale figura un limite massimo di eta’ per lo svolgimento della relativa attivita’ attraverso la previsione della cancellazione del pilota che ha raggiunto l’eta’ di sessantacinque anni, dal registro (l’iscrizione al quale e’ previsto nell’ordinamento della relativa “corporazione” dall’art. 108 del predetto Regolamento.

Sostiene peraltro l’INPS, divenuto gestore della cassa di previdenza marinara, che attraverso il richiamo operato dal comma 4 dell’art. 18 al D.P.R. n. 328 del 1952, art. 118 la cancellazione dal registro dei piloti sarebbe diventato uno dei requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia, pertanto decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono realizzati tutti i requisiti, compresa la indicata cancellazione.

Ne consegue che, poiche’ l’ A., in possesso dei requisiti contributivi e di eta’, aveva presentato la domanda di pensione e cessato l’attivita’ entro il mese di febbraio 2000, ma era stato cancellato dal registro piloti (su sua richiesta del 16 febbraio) solo in data 1 marzo 2000, la corretta decorrenza della sua pensione sarebbe quella stabilita dall’INPS nel 1 aprile 2000.

Senonche’, con tale interpretazione, l’INPS fa dire alla norma di legge una cosa diversa e piu’ ampia di quella risultante dalle espressioni usate.

Nel confermare l’applicazione anche ai piloti delle norme di cui ai commi 1 e 2 quanto alla decorrenza della pensione, il comma 4 si limita a ricordare di tenere presente il D.P.R. n. 328 del 1952, art. 118 (non a caso intitolato “licenziamento del pilota”), vale a dire il fatto che oltre i sessantacinque anni di eta’ o in caso di invalidita’, il pilota viene cancellato dal registro e non puo’ piu’ svolgere la propria attivita’, per cui in questo specifico caso il primo giorno del mese successivo a tale accadimento e’ quello che segna, ai sensi dei primi due commi dell’art. 18, la data di decorrenza della pensione.

D’altronde anche sul piano della ratio legis, apparirebbe poco ragionevole una disciplina che, oltre a prevedere tra i requisiti della pensione di vecchiaia anche la cessazione dell’attivita’, imponesse altresi’ sempre e comunque la cancellazione dal registro dei piloti, quale requisito per il godimento della pensione, la cui realizzazione resterebbe affidata alla piu’ o meno tempestiva risposta della capitaneria di porto alla relativa richiesta dell’interessato e quindi dipenderebbe da un dato estraneo alla disponibilita’ dell’interessato.

La situazione cosi’ presa in considerazione dalla legge non e’ in alcun modo riferibile all’ A., nato il (OMISSIS) e che quindi non aveva compiuto il 65 anni di eta’ alla data del 24 febbraio 2000 di presentazione della domanda di pensione, ma aveva chiesto la cancellazione dal registro dei piloti evidentemente solo in quanto non aveva intenzione di proseguire ulteriormente nella relativa attivita’.

Avendo egli comunque proseguito la propria attivita’ oltre il compimento del sessantesimo anni di eta’ ((OMISSIS)) e fino al 29 febbraio 2000, aveva diritto alla pensione di vecchiaia, con decorrenza dal 1 marzo 2000, ai sensi della L. n. 658 del 1965, art. 18, commi 1 e 4.

Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va respinto, con la conseguente condanna dell’ente soccombente a rimborsare al controricorrente le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ad A. le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 10,00 per spese ed Euro 2.500,00, oltre accessori, per onorari, che distrae all’avv. G. Sante Assennato.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

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