Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15791 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. I, 23/07/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 23/07/2020), n.15791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9623/2019 proposto da:

M.K., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso

la cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e difeso

dall’avvocato Anna Moretti per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato ex lege presso l’Avvocatura dello Stato in Roma, Via dei

Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso il decreto n. 1462/2019 del Tribunale di Milano, Sezione

specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale

e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea del

12/02/2019;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella camera di consiglio del 03/03/2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con il decreto in epigrafe indicato ha rigettato il ricorso proposto ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis da M.K. avverso il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale ne aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed umanitaria.

2. M.K. ricorre per la cassazione dell’indicato decreto con tre motivi.

Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, nato a (OMISSIS), in (OMISSIS), di religione (OMISSIS) ed etnia “(OMISSIS)”, nel racconto reso alla competente Commissione territoriale aveva dichiarato di aver lasciato il proprio Paese nel 2014 e dopo aver soggiornato in Libia per circa due anni, aveva fatto ingresso in Italia il 15 luglio 2016 da clandestino, determinato a lasciare il (OMISSIS) per i maltrattamenti subiti dallo zio – al quale era stato affidato dopo la morte dei genitori e che si era spinto a picchiare il dichiarante che aveva rischiato di perdere un occhio -, sacerdote che praticava il rito “(OMISSIS)” e voleva costringere il nipote, (OMISSIS), ad apprenderlo, ed il timore di essere ucciso.

Il tribunale aveva ritenuto generico e sommario, e quindi incoerente ed implausibile, il racconto del ricorrente che non aveva saputo riferire “alcun elemento di dettaglio sui riti (OMISSIS)” nonostante fosse vissuto con lo zio sino ai trenta anni, circa, di età.

I giudici del merito, nella inattendibilità del racconto, avevano escluso un pericolo di persecuzione e quello di un danno grave in capo al ricorrente oltre che una situazione di violenza generalizzata ed indiscriminata nel Paese di origine e, nella insussistenza di insormontabili difficoltà al reinserimento socio-lavorativo in caso di rimpatrio e carenza di integrazione in Italia, non avevano altresì riconosciuto al ricorrente protezione umanitaria.

2. In ricorso vengono articolati tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si fa valere la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3 e art. 27, comma 1-bis in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 con riguardo al giudizio di non credibilità del ricorrente; il tribunale aveva omesso di valutare tutti i fatti pertinenti relativi al (OMISSIS) non acquisendo anche d’ufficio le informazioni relative alla situazione del Paese di origine e la specifica condizione del richiedente.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. e) e g) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per il dedotto timore che il rientro in (OMISSIS) per il ricorrente possa determinare la persecuzione per motivi religiosi del ricorrente o un rischio di danno grave alla vita e quindi l’erroneità del mancato riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria. Non sarebbe stata apprezzata la corruzione esistente nel sistema giudiziario del (OMISSIS) che avrebbe reso rilevanti le minacce e la violenza subita dal ricorrente.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, e dell’art. 6 Patto internazionale dei diritti economici e sociali e culturali adottato dall’Assemblea Generale dell’ONU il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo in Italia con L. 25 ottobre 1977, n. 881, con riguardo alla sussistenza di situazioni cdd. “vulnerabili” e sotto il profilo del radicamento lavorativo giusta il criterio di cui a Cass. n. 4455 del 2018.

3. Il primo ed il secondo motivo di ricorso si prestano a congiunta trattazione costituendo presupposto valutativo di entrambi la credibilità del racconto reso dal richiedente.

3.1. Il tribunale ha scrutinato l’indicato estremo per apprezzamenti condotti sulla “vaghezza” ed “incoerenza” del narrato rispetto al fenomeno dell’iniziazione ad un culto valorizzando sul punto la non plausibilità della non conoscenza del primo da parte del ricorrente vissuto presso lo zio fino all’età di trenta anni.

In tema di riconoscimento della protezione internazionale, l’intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 attiene ai giudizio di fatto, censurabile in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass. 05/02/2019 n. 3340; vd. Cass. 30/10/2018 n. 27503).

Ferma la sua limitata sindacabilità in sede di legittimità, la non credibilità del racconto del richiedente protezione osta, secondo consolidato principio di questa Corte di cassazione, al compimento di approfondimenti istruttori officiosi, cui il giudice di merito sarebbe tenuto in forza del dovere di cooperazione istruttoria, con il solo limite che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 27/06/2018 n. 16925; Cass. 19/12/2019 n. 33858).

3.2. Esclusa la sindacabilità nei limiti indicati della motivazione resa sul racconto, si ha che essa viene censurata in ricorso in modo non concludente e per contenuti generici e tanto là dove si sostiene come risponda al costume sociale del (OMISSIS) che “sempre più spesso i giovani rimangano con la famiglia d’origine fino all’età adulta in mancanza di alternative” e che, ancora, l’iniziazione ai riti “(OMISSIS)” in età adulta, ritenuta dal tribunale, non esaurisca la portata del fenomeno. Non si coglie, per vero, in tal modo la ratio della decisione che è quella di apprezzare come non credibile la mancata conoscenza del rito da parte del richiedente in ragione dello scrutinio di circostanze di fatto che non si segnalano per contraddittorietà tale da toccare, anche, la comprensibilità stessa del percorso logico osservato.

3.3. Nessuna critica si ha poi quanto al diniego della protezione sussidiaria sub specie del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) noma che, solo descrittivamente menzionata nella narrativa del ricorso (p. 10), non trova poi sviluppo nell’atto difensivo a sostegno di censura alcuna.

4. Il terzo motivo è infondato.

4.1. Esclusa, in decreto, l’integrazione del richiedente in Italia, uno dei due termini oggetto dei giudizio di comparazione il cui svolgimento accompagna il riconoscimento dei “gravi motivi” legittimanti la misura umanitaria (Cass. SU n. 29459 del 13/11/2019), e quindi la violazione e devalutate, a tal fine, le esperienze lavorative maturate dal ricorrente solo nell’ambito del percorso dell’accoglienza, il Tribunale di Milano ha correttamente fatto applicazione della normativa di settore e dei principi giurisprudenziali integrativi.

4.2. In ricorso si deduce, in modo errato, la situazione obiettiva del Paese di origine, il (OMISSIS), e la correlata situazione di violazione dei diritti primari dal ricorrente vissuta.

L’inattendibilità del racconto e quindi l’insussistenza, per essa, di individuali situazioni di rischio vissute dal richiedente, sottraggono rilievo alla deduzione.

Vale invero sul punto il principio per il quale, “la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poichè, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6” (Cass. 03/04/2019 n. 9304); nell’ulteriore considerazione che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie è frutto di valutazione autonoma in relazione ad una condizione di vulnerabilità in capo al richiedente e che assume al riguardo rilievo, in assenza di prove del racconto dell’interessato e in difetto di sollecitazioni ad acquisizioni documentali,. quantomeno la credibilità soggettiva del medesimo (Cass. 24/04/2019 n. 11267).

4.3. Il godimento di un assegno di 600 Euro mensili è poi oggetto, in ricorso, di una generica deduzione in fatto mancando del richiamo alla fonte perchè poi sulla stessa possa vagliarsi, in sede di legittimità, il vizio inficiante il provvedimento impugnato.

Il tribunale infatti si esprime sul radicamento, negandolo, richiamando a tal fine la mancanza una autonoma ed indipendente situazione socio-lavorativa del richiedente che viveva nella struttura di accoglienza, giudizio non attaccato in modo concludente in ricorso giusta l’indicata deduzione, i cui termini non si correlano all’autonomia lavorativa del ricorrente.

5. Il ricorso è pertanto, in via conclusiva, infondato e va rigettato.

Nulla sulle spese, essendo l’Amministrazione rimasta intimata.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto (secondo la formula da ultimo indicata in Cass. SU n. 23535 del 2019) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA