Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15791 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 24/05/2017, dep.23/06/2017),  n. 15791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1003-2016 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MONTEZEBIO 28 SC.A INT.6, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

BERNARDI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– resistente –

avverso la sentenza n.3635/9/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 22/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia concernente l’impugnazione di avviso di liquidazione con il quale si era proceduto alla revoca dell’agevolazione c.d. “prima casa”, G.G. ricorre, su unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che ha depositato atto di costituzione) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la C.T.R. del Lazio, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, aveva riformato la decisione di primo grado, ritenendo che il contribuente non potesse usufruire dei suindicati benefici per essere l’immobile appartenente alla categoria di lusso e che, attesa la natura solidale dell’obbligazione gravante su i,due alienanti l’eccezione di giudicato, non avrebbe inficiato la validità dell’appello proposto nei confronti di una sola di esse.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’unico motivo – con il quale si deduce violazione e falsa applicazione di legge per non avere la C.T.R. ritenuto estensibile al contribuente il giudicato favorevole che si era formato nei confronti del coobbligato solidale (coniuge comproprietario alienante) – è infondato.

Risulta, invero, incontestato in atti che la sentenza, del cui giudicato il ricorrente invoca l’estensione, non ha deciso la controversia nel merito ma ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. In tale ipotesi trova, allora, applicazione l’orientamento consolidato di questa Corte per cui la declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronuncia processuale di sopravvenuta carenza di interesse, idonea ad acquisire efficacia di giudicato limitatamente a tale aspetto, ma non a formare il giudicato sostanziale (cfr. Cass. n. 18530/2016). Principio questo che trova applicazione anche nel contenzioso tributario ove l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, conseguente allo sgravio, in via di autotutela, del debito fiscale, comporta la caducazione delle pronunce eventualmente emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in giudicato, ma è inidonea ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale, fatta eccezione per l’accertamento del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio (Cass. n.5641 del 20/03/2015).

Il ricorso va, pertanto, rigettato senza pronuncia sulle spese per la mancata attività difensiva da parte dell’intimata.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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