Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15791 del 19/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 19/07/2011, (ud. 17/06/2011, dep. 19/07/2011), n.15791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1360/2008 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIGRE 6,

presso lo studio dell’avvocato LUCIA DI COSIMO, rappresentata e

difesa dall’avvocato RUMASUGLIA Antonio, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 324/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 02/10/2007, r.g.n. 1891/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/06/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

Udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso, in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 27.12.2004 C.C. chiedeva il riconoscimento dell’assegno di invalidità dalla data della domanda;

Il Tribunale di Catania con sentenza del 29.11.2006 dichiarava la stessa invalida nella misura dell’86% e condannava l’INPS ad erogare l’assegno richiesto dal 1.1.2005 (in quanto la stessa risultava iscritta alla lista di collocamento speciale solo dal Dicembre 2004), con compensazione delle spese.

La detta C. interponeva appello, ma la Corte di appello di Catania con sentenza del 8.5.2007 rigettava l’appello dichiarando irrepetibili le spese di lite.

La Corte territoriale rilevava che la L. n. 118 del 1971, art. 13, subordina la prestazione al requisito dell’incollocazione e che quindi la C., avendo chiesto l’iscrizione solo nel dicembre del 2004, non aveva diritto alla prestazione prima della data concessa. La ricorrente avrebbe potuto iscriversi anche prima dell’avvenuto accertamento giudiziario.

La C. ha proposto due motivi di ricorso, l’INPS e il Ministero dell’Economia hanno resistito con controricorso; la C. ha depositato memoria difensiva in relazione al controricorso dell’INPS.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel primo motivo si allega la violazione della L. n. 118 del 1971, art. 13, della L. n. 482 del 1968, artt. 1 e 1 19, della L. n. 68 del 1999, artt. 1 e 8, degli artt. 115 e 116 c.p.c..

La ricorrente ha avuto notizia di avere una percentuale di invalidità superiore al 46%, necessario presupposto per l’iscrizione, solo dal 30.7.2003; prima non avrebbe potuto iscriversi. L’incollocazione comunque era stata indirettamente provata come da documentazione indicata a pag. 9 del ricorso.

Con il secondo motivo si allega la violazione di legge in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto, nonostante la soccombenza parziale, in primo grado si erano compensate integralmente le spese di lite. Inoltre erano state dimezzate le spese sostenute per gratuito patrocinio.

Il ricorso, va dichiarato inammissibile, in quanto pur essendo stato il ricorso depositato nella vigenza del D.Lgs. 2 febbraio 2006, art. 6, e pur essendosi richiamato nei due motivi dell’art. 360 c.p., n. 3, non è stato formulato alcun quesito di diritto, omissione espressamente sanzionata all’art. 366 bis. c.p.c. (norma ancora applicabile ratione temporis atta presente controversia) con l’inammissibilità del ricorso. Questa Corte ha peraltro osservato che il quesito di diritto non può risultare indirettamente dalle argomentazioni svolte in ricorso, ma deve chiaramente ed espressamente risultare dall’atto di impugnazione (Cass. n. 16002/2007; Cass. n. 5073/2008).

Pertanto, come detto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Stante la dichiarazione di cui a pag. 17 del ricorso, nulla sulle spese.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso, nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011

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