Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15791 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/07/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 02/07/2010), n.15791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, BIONDI GIOVANNA, giusta mandato in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

N.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO

BERTOLONI N. 31, presso lo studio dell’avvocato RAPONE RAFFAELLA, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOTARO TERESA,

giusta mandano a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1405/2005 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 16/12/2005 r.g.n. 1456/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2010 dal Consigliere Dott. IANNIELLO Antonio;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega ALESSANDRO RICCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per: interruzione del giudizio.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 16 dicembre 2005, la Corte d’appello di Messina ha confermato integralmente la decisione in data 13 luglio 2004, con la quale il Tribunale di Patti aveva condannato L’INPS a pagare a N.S. l’assegno di invalidita’ di cui alla L. n. 222 del 1984 a decorrere dal luglio 2001.

In particolare la Corte ha respinto l’appello dell’INPS che aveva affermato che il giudice di prime cure avrebbe fondato la sua decisione sulla base di un giudizio medico legale errato per avere il C.T.U. svolto la propria indagine su di una persona, seppure omonima, ma diversa dalla ricorrente in quanto nata il giorno successivo. La Corte d’appello ha infatti accertato che la c.t.u., della quale ha fatto proprie le conclusioni, era stata compiuta sulla persona delle ricorrente, della quale solo per un errore di trascrizione era stata indicata nel ricorso introduttivo una data di nascita non corretta.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’INPS con due motivi.

Resiste alle domande N.S. con proprio rituale controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Col primo motivo di ricorso, l’INPS deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. 12 giugno 1984, n. 22, art. 1 nonche’ il vizio di motivazione della sentenza per omissione di pronuncia.

In proposito, l’INPS deduce di avere eccepito in appello anche il fatto che la consulenza sulla quale il giudice di primo grado aveva fondato la propria decisione era stata espletata in un diverso giudizio, avente ad oggetto il riconoscimento della invalidita’ civile e non della invalidita’ INPS della N. e censura il fatto che la Corte territoriale avesse omesso ogni pronuncia al riguardo.

2 – Col secondo motivo, viene denunciata la violazione o falsa applicazione della L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1 e il vizio di motivazione della sentenza, la quale non avrebbe tenuto conto della diversita’ dei presupposti di legge delle due provvidenze, una di natura assistenziale e l’altra previdenziale.

Concludendo, l’INPS chiede pertanto l’annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge.

Con nota di deposito del 10 maggio 2010, i difensori della N. hanno comunicato il decesso della contro ricorrente, avvenuto in data 10 gennaio 2010, allegando il relativo certificato di morte e ipotizzando l’interruzione del processo.

Poiche’ nel giudizio per cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto dell’interruzione del processo per uno degli eventi di cui all’art. 299 c.p.c. e segg. (cfr., per tutte, Cass. 21 maggio 2008 n. 12967, 21 giugno 2007 n. 14385 e 23 gennaio 2006 n. 1257), il giudizio e’ proseguito e si e’ concluso all’udienza dell’11 maggio 2010.

Il ricorso, i cui due motivi vanno esaminati congiuntamente, e’ infondato.

Non avendo la Corte territoriale esaminato la questione oggi richiamata con i due motivi del ricorso dall’Ente ricorrente, questi avrebbe dovuto indicare specificatamente in quale momento del giudizio di primo grado e/o nel grado di appello avesse posto la questione della inutilizzabilita’ della consulenza acquisita dal giudice di primo grado e con quali ragioni l’avesse sostenuta.

Viceversa, dalla sentenza impugnata risulta che in appello l’INPS aveva proposto unicamente la questione della diversita’ della persona oggetto dell’indagine medico legale nel diverso giudizio e che su tale questione si era sviluppato il contraddittorio tra le parti e i giudici dell’appello avevano concentrato la loro analisi, escludendone la corrispondenza a realta’, in quanto frutto di un equivoco.

Per parte sua, l’INPS afferma nel ricorso di avere altresi’ dedotto in appello che la consulenza acquisita dal giudice di prime cure era stata espletata in un diverso giudizio avente ad oggetto l’invalidita’ civile, ma non risulta (e la relativa specificazione costituiva onere del ricorrente, secondo la regola dell’autosufficienza del ricorso per cassazione – su cui, cfr., tra le altre, recentemente Cass. nn. 5043/09, 4823/09 e 338/09) che abbia altresi’ sviluppato in proposito le censure poi articolate per la prima volta in sede di legittimita’ (come rilevato anche dalla difesa della controricorrente).

Infine e comunque, il ricorrente, nel formulare tali censure in questa sede, non contesta l’esistenza delle infermita’ di cui la N. era risultata affetta nell’altro giudizio e non deduce che esse comporterebbero, in sede di accertamento dell’invalidita’ INPS, un risultato negativo per l’assistita; da cio’ si deduce che sostanzialmente l’Ente previdenziale non contesta che tali infermita’ incidano altresi’ in maniera decisiva sulla sua capacita’ lavorativa, dandole diritto alla prestazione richiesta.

Il ricorso va pertanto respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla contro ricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 10,00 per spese ed Euro 2.500,00, oltre accessori, per onorari, che distrae agli avv.ti Teresa Notaro e Raffaella Rapone.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

 

 

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