Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15790 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. I, 23/07/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 23/07/2020), n.15790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9002/2019 proposto da:

L.K.I., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour

presso la cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Daniela Gasparin per procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato ex lege presso l’Avvocatura dello Stato in Roma, Via dei

Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso il decreto n. 1465/2019 del Tribunale di Milano, Sezione

specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale

e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea del

09/02/2019;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella camera di consiglio del 03/03/2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con il decreto in epigrafe indicato ha rigettato il ricorso proposto ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis da L.K.I., nato in (OMISSIS), avverso il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale ne aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed umanitaria.

Nel racconto reso dal dichiarante dinanzi alla Commissione territoriale, egli era fuggito dal (OMISSIS), Paese di origine, per motivi politici.

Egli, abbandonando la precedente militanza politica, nella (OMISSIS) aderiva pubblicamente al (OMISSIS) ((OMISSIS)) per aiutare nel lavoro il padre e sostenere la candidatura dello zio per le elezioni politiche del (OMISSIS), svolgendo attività di proselitismo ed occupandosi dell’organizzazione pratica finalizzata a tenere le riunioni di partito. Ma il (OMISSIS) veniva sconfitto alle elezioni nazionali dal (OMISSIS) ((OMISSIS)) ed il (OMISSIS) insieme al cugino, che rimaneva ferito, il dichiarante subiva un agguato da esponenti del partito avversario evento che veniva denunciato dallo zio alla polizia pur sapendo che questa, sovvenzionata dal (OMISSIS), sarebbe rimasta inerte. Successivamente picchiato da tre uomini facenti parte del (OMISSIS) e salvatosi per l’aiuto di vicini, il ricorrente decideva di lasciare il proprio Paese per raggiungere l’Iran, la Turchia, dove lavorava per dieci-undici mesi, e quindi, attraverso la rotta balcanica, l’Italia il 1 aprile 2016. Dove apprendeva dell’uccisione di suo nipote quattordicenne per mano di colui che lo aveva aggredito e che ancora lo ricercava.

Il tribunale aveva respinto il ricorso ritenendo il racconto non credibile quanto alla sua militanza politica nel (OMISSIS) ed all’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della protezione internazionale, non ravvisando gli estremi degli atti persecutori o di gravi timori in caso di rientro del richiedente nel proprio paese – nel rilievo, tra l’altro, della impossibilità di considerare la (OMISSIS) un agente statale o non statale di persecuzione in quanto partito battuto alle ultime elezioni politiche – nè quelli di una violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale e, ancora, condizioni di vulnerabilità personale integrative della protezione umanitaria.

2. L.K.I. ricorre per la cassazione dell’indicato decreto con tre motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente “al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente – nato a (OMISSIS) ((OMISSIS)), (OMISSIS) – nel racconto reso alla competente Commissione territoriale dichiarava di aver lasciato il proprio Paese nel timore di essere ucciso da alcuni appartenenti al partito di maggioranza nazionale il (OMISSIS) ((OMISSIS)), essendo egli aderente all’opposto partito, il (OMISSIS) ((OMISSIS)).

2. In ricorso vengono articolati tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si fa valere violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3,4,5,6,7, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 Cedu, nonchè omesso esame di fatti decisivi e assenza di motivazione e violazione dei parametri normativi relativi agli atti di persecuzione e minacce subite nel proprio Paese di origine (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

Il tribunale aveva ritenuto il racconto non credibile quanto all’asserita militanza politica del ricorrente senza procedere alla diretta audizione di questi; non aveva indicato le specifiche ragioni della inattendibilità; aveva omesso l’esame di un fatto decisivo e cioè che la denunciata vicenda valorizzava l’inaffidabilità della polizia e della giustizia nel Paese di origine non provvedendo, altresì, a vagliare la situazione politica in cui i fatti riferiti dovevano essere inseriti, in un territorio, qual è quello del (OMISSIS), di violenza generalizzata, confermata da pronunzie dei giudici di merito.

Il ricorrente contesta la ritenuta insussistenza dei presupposti della protezione invocata.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente fa valere la violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) in violazione degli obblighi di cooperazione istruttoria; omesso esame di fatti decisivi; violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3,14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 Cedu; violazione dei parametri normativi di “danno grave”; violazione di legge in riferimento agli artt. 6 e 13 della Convenzione Edu, all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ed all’art. 46 della direttiva n. 2013/32. Il ricorrente aveva svolto ogni ragionevole sforzo, presentando domanda di protezione internazionale, prima possibile ed il decreto negando tanto sarebbe incorso nella violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c). Il collegio aveva omesso ogni collaborazione sull’onere di prova attenuato in relazione alle specifiche condizioni del ricorrente.

3. Dei due motivi deve darsi trattazione congiunta nella loro connessione, per i termini di seguito indicati.

I motivi sono inammissibili.

3.1. In tema di riconoscimento della protezione internazionale, l’intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 attiene al giudizio di fatto, censurabile in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass. 05/02/2019 n. 3340; vd. Cass. 30/10/2018 n. 27503), estremi non riscontrabili nella specie.

Nella motivazione che viene censurata in ricorso, perchè non coglierebbe il contesto in cui sono maturati i fatti riferiti dal dichiarante – nel quale figura anche l’inaffidabilità delle forze di polizia e la loro non volontà di prestare tutela al richiedente rispetto alle azioni dei sostenitori al partito di maggioranza nazionale -, esclusa l’omessa motivazione o l’apparenza della stessa, non può dirsi per il resto denunciata l’omissione di un fatto decisivo per il giudizio.

Il tribunale ritiene infatti inattendibile il racconto quanto all’appartenenza politica del richiedente al (OMISSIS) e finanche ad altri tipi di formazione “politica” e nella valorizzata, in decreto, centralità di detta circostanza la denunciata situazione di contesto perde di decisività.

3.2. La non credibilità del racconto del richiedente protezione osta, poi, secondo consolidato principio di questa Corte di cassazione, al compimento di approfondimenti istruttori officiosi (Cass. 27/06/2018 n. 16925; Cass. 19/12/2019 n. 33858) sulle condizioni del Paese di provenienza, situazioni di incertezza e di violazione dei diritti umani, in tesi integrative della protezione sussidiaria o di ragioni di persecuzione.

3.3. La condizione generale del Paese di provenienza viene apprezzata nell’impugnato decreto sub D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) ed esclusa quanto a sussistenza – attraverso l’indicazione di fonti aggiornate del 2017 e 2018 – nella incapacità della prima di esporre i territori di provenienza a rischio di conflitto armato o violenza generalizzata, secondo definizione fatta propria da questa Corte di cassazione, in adesione ai principi della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), e, quindi, “per un grado di violenza indiscriminata di livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia” (tra le altre, su questa nozione: Cass. 08/07/2019 n. 18306).

4. Con il terzo motivo si fa valere la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2 e dell’art. 10 Cost., comma 3; motivazione apparente e nullità della sentenza in relazione alla domanda di protezione umanitaria (violazione artt. 112,132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2, e art. 111 Cost., comma 6) ed alla valutazione dell’assenza di specifica vulnerabilità, con omesso esame di fatti decisivi in ordine ai presupposti applicativi della protezione umanitaria.

4.1. Il tribunale aveva omesso di individuare la condizione di elevata vulnerabilità del richiedente secondo principi costituzionali e internazionali e non aveva operato alcun confronto rispetto alla tutela dei diritti umani, tra il Paese di origine e l’Italia.

Il ricorrente si era stabilmente inserito in Italia con un regolare contratto di lavoro e corso di lingua italiana, documenti che il tribunale non avrebbe preso in considerazione, non attivandosi nell’acquisire informazioni sul Paese di provenienza.

Il giudice avrebbe dovuto procedere ad ulteriori accertamenti quanto ai motivi di pericolo dedotti ed alla situazione del Paese di origine del ricorrente.

4.2. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente deduce l’esistenza di un regolare contratto di lavoro e la frequenza di un corso di lingua italiana. Il motivo si espone a giudizio di inammissibilità per difetto di autosufficienza non avendo il ricorrente provveduto a segnalare l’atto nel quale tempestivamente aveva sollevato il tema dinanzi al giudice di merito e tanto per non incorrere in inammissibilità da novità della questione in sede di legittimità (Cass. 13/12/2019 n. 32804).

Ulteriore ragione di inammissibilità deriva dall’applicazione del principio che segue.

Il riconoscimento di un permesso per motivi umanitari deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine rispetto alla quale rileva la non credibilità del narrato mancando, nella non verosimiglianza del racconto, l’individualizzazione del rischio.

Ed infatti “la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poichè, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6” (Cass. 03/04/2019 n. 9304).

Ferme le indicate affermazioni la critica proposta, con cui si lamenta la mancata attivazione di poteri ufficiosi da parte del giudice sulle condizioni del Paese di origine del ricorrente, è aspecifica rispetto al preliminare rilevo della inattendibilità dei racconto e con essa della mancanza di individualizzazione del rischio che è premessa di ogni successiva valutazione.

5. Il ricorso è, pertanto e conclusivamente, inammissibile.

Nella irritualità della costituzione del Ministero, nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto (secondo la formula da ultimo indicata in Cass. SU n. 23535 del 2019) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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