Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15790 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 24/05/2017, dep.23/06/2017),  n. 15790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27128-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

LASIM – LAVORAZIONI SUSSIDIARIE INDUSTRIE MECCANICHE S.P.A., C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in LECCE, VIA CAVOUR 33, presso lo studio dell’avvocato

PAOLA RUGGIERI FAZZI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2030/24/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA – SEZIONE DISTACCATA DI LECCE, depositata il

14/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate ricorre, su unico motivo, nei confronti della L.A.S.I.M. s.p.a. (che resiste con controricorso) avverso la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, rigettandone l’appello e condividendo in toto la decisione di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento impugnato.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’unica censura – con la quale si deduce (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5) la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente ovvero irragionevole nella parte in cui la C.T.R. ha ritenuto che l’Ufficio sarebbe già stato in grado, sin dalla prima verifica, di apprezzare i fatti oggetto della seconda- è infondata.

Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053/2014) pronunciandosi sulla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, hanno avuto modo di statuire che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Costituisce, altresì, consolidato orientamento di questa Corte quello per cui è meramente apparente la motivazione della sentenza in cui il giudice compia generici richiami ad altri atti del giudizio o altri provvedimenti, senza ulteriori specificazioni, non illustrando nè le ragioni nè l'”iter” logico seguito per pervenire, partendo da esse, al risultato enunciato in sentenza, integrando, così una sostanziale inosservanza dell’obbligo imposto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione.

Nel caso in esame, non si ravvisa il vizio denunciato laddove, da un canto, con la motivazione sopra riportata il Giudice di appello, seppure in forma a volte involuta, ha illustrato i motivi in diritto ed in fatto della decisione, condividendo tra l’altro espressamente le argomentazioni e gli accertamenti in fatto svolti dal primi Giudice; e dall’altro, con il motivo di ricorso, nei termini in cui è formulato, viene, in realtà, rassegnata un’insufficiente valutazione degli elementi fattuali allegati in atti.

Il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna a carico della ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 2.800,00 oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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