Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15790 del 19/07/2011
Cassazione civile sez. lav., 19/07/2011, (ud. 17/06/2011, dep. 19/07/2011), n.15790
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE RENZIS Alessandro – Presidente –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1830/2008 proposto da:
L.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO Giuseppe
Sante, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PONZONE
GIOVANNI GAETANO;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
Alessandro, VALENTE NICOLA, PATTERI ANTONELLA, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 29/2007 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 16/01/2007 R.G.N. 352/04;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
17/06/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;
udito l’Avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE;
dito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI per delega RICCI ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario G., che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L.M.C. chiedeva al Tribunale di Bari il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della propria pensione ai superstiti SO in ragione della contribuzione versata ed accreditata al suo dante causa dopo la decorrenza originaria della pensione diretta, con condanna dell’INPS alla corresponsione della pensione nella misura rideterminata ed al pagamento delle relative differenze maturate. Resisteva l’INPS. Il Tribunale di Bari con sentenza del 7.2.2003 dichiarava improponibile la domanda in quanto non preceduta dalla domanda amministrativa.
Interponeva appello il L.; la Corte di appello rigettava l’appello con sentenza del 9.1.2007 – 16.1.2007.
La Corte territoriale osservava che la normativa invocata, e cioè la L. n. 1138 del 1962, art. 4, prevede la possibilità di ottenere supplementi della pensione di reversibilità usufruendo della contribuzione accreditata o versata dal de cuius successivamente alla data della decorrenza della pensione, ma subordinava chiaramente tale possibilità alla presentazione di una domanda amministrativa, che non appare necessaria solo nei caso in cui la pensione supplementare sia già stata acquisita al patrimonio del dante causa, mentre la domanda è comunque necessaria nel caso opposto in cui il supplemento non sia mai entrato nel patrimonio giuridico del de cuius.
Ricorre il L. con un unico motivo di ricorso; resiste l’INPS con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
IL ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della L. n. 1338 del 1962, art. 4, come modificato dal D.P.R. n. 488 del 1968, art. 19, del D.P.R. n. 369 del 1970, art. 47, come modificato dalla L. n. 166 del 1991, art. 6 e per vizio di motivazione.
Si deduce che la L. n. 1338 del 1962, art. 4, comma 6, prevede che i supplementi sono computati nella pensione ai superstiti anche se il pensionato non abbia fatto richiesta, quindi in modo automatico.
Trattandosi di una controversia per errato calcolo della pensione la domanda giudiziale che non deve essere preceduta da alcuna domanda amministrativa se non quella diretta ad ottenere la pensione di reversibilità nella misura correttamente dovuta La giurisprudenza citata nella sentenza impugnata era relativa alla cosiddetta pensione supplementare e non a supplementi di pensione per i quali valgono altre regole.
Il ricorso è fondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte secondo cui “in tema di riliquidazione di pensione di reversibilità, con riferimento sia ai supplementi maturati sulla pensione diretta, sia ai contributi versati o accreditati dopo la decorrenza della pensione diretta, la domanda amministrativa di pensione di reversibilità è inclusiva della domanda di computo della contribuzione successiva al pensionamento del de cuius, nella base di calcolo della pensione di reversibilità richiesta, ancorchè la contribuzione non abbia, come nella specie, dato luogo alla maturazione del diritto a supplementi della pensione diretta corrispondente, attesa l’equiparazione ex lege tra supplementi, già maturati sulla pensione diretta corrispondente, e contributi che, in difetto di domanda del de cuius, non abbiano dato luogo alla maturazione del diritto a supplementi della stessa pensione diretta” (Cass. n. 26820/2008; Cass. n. 20892/2007; Cass. n. 3745/2002).
Il quesito di diritto (cfr. penultima pagina del ricorso) fotografa perfettamente l’errore di diritto commesso dalla Corte territoriale che ha, invece, ritenuta necessaria la previa presentazione di una domanda amministrativa ad hoc, ulteriore rispetto a quella originaria concernente la pensione di reversibilità.
Si impone, pertanto, l’accoglimento del ricorso e conseguente va cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Bari in diversa composizione che si atterrà al principio di diritto prima formulato.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Bari in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011