Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15790 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/07/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 02/07/2010), n.15790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

REGIONE CALABRIA, in persona Presidente della Giunta Regionale legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Falduto

Paolo dell’Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliata in Roma,

Via Bruno Buozzi n. 99, presso lo studio dell’Avv. Fabrizio Criscuolo

come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza n. 1304/06 della Corte di Appello di

Catanzaro del 29.06.2006/26.10.2006 nella causa iscritta al n. 514

R.G. dell’anno 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11.05.2010 dal Cons. Dott. De Renzis Alessandro;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gcn. Dott. FUCCI

Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato il 1.10.2003, C.M. conveniva in giudizio la Regione Calabria, alle cui dipendenze prestava servizio nel contingente delle “equipes socio – psico – pedagogiche”- per ottenere il riconoscimento, con decorrenza 1 luglio 1998, dell’(OMISSIS) qualifica funzionale nella qualita’ di psicologa, in contrasto con l’inquadramento assegnatole nella (OMISSIS) qualifica funzionale dalla Delib. Giunta Regionale 6 luglio 1998 n. 3459.

Costituitasi in giudizio la Regione Calabria, il Tribunale di Cosenza con sentenza del 21.05.2 004 respingeva il ricorso. Tale decisione, impugnata dalla C., e’ stata riformata dalla Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 1304 del 2006. la quale disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione, proposta dall’appellata Regione Calabria, ha dichiarato il diritto dell’appellante ai richiesto inquadramento.

La Regione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, con il primo dei quali ha riproposto la questione relativa all’eccepito difetto di giurisdizione del giudice del lavoro.

Sul primo motivo del ricorso le Sezioni Unite (sentenza n. 14823 del 2008) si sono pronunciate dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario e rimettendo gli atti alla Sezione Lavoro per la decisione sul secondo motivo. Di conseguenza questa Corte deve provvedere sul secondo motivo.

La C. non si e’ costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il secondo motivo del ricorso la Regione Calabria lamenta violazione e falsa applicazione delle L.R. 5 maggio 1990, n. 57 e L.R. 24 gennaio 1997, art. 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Al riguardo rileva che la fattispecie concreta, consistente nel l’asserito svolgimento di mansioni di psicologo nel periodo in considerazione, non e’ produttiva degli effetti giuridici ritenuti dal giudice di appello, operando la Delib. Giunta Regionale n. 3499 del 1997 un mero richiamo esplicativo sulla classificazione del personale; addebita poi alla Corte di appello di Catanzaro di avere erroneamente ritenuto superabili le previsioni contenute nella L.R. n. 2 del 1997. Osserva, in relazione a tele ultima norma, che la procedura da essa delineata sarebbe necessaria ai soli fini dell’ammissione in ruoli dei singoli dipendenti e non anche ai fini dell’inquadramento nella superiore qualifica, mentre la posizione funzionale iniziale posseduta dall’interessata alla data di entrata in vigore della L.R. n. 57 del 1990, non poteva essere identificata nella (OMISSIS) qualifica funzionale, non possedendo la stessa i requisiti per svolgere legittimamente l’attivita’ di psicologa. L’attribuzione, conclude la Regione Calabria, della (OMISSIS) qualifica funzionale con decorrenza 1 luglio 1998 corrisponde ad un vero artificio giuridico privo di fondamento, che deve essere censurato per violazione, tra l’altro, anche del richiamato D.Lgs n. 165, art. 52.

2. Il motivo del ricorso come proposto e’ fondato.

L’originaria ricorrente C. ha chiesto giudizialmente il riconoscimento ad essere inquadrata (economicamente e giuridicamente) nell’(OMISSIS) qualifica funzionale in luogo della (OMISSIS) qualifica assegnatale con la Delib. Giunta Regione Calabria n. 3459 del 1998, in quanto: a) con la L.R. n. 57 del 1990 il “rapporto di convenzione” degli operatori delle equipes socio – psico – pedagogiche (tra cui quello di essa ricorrente) era stato trasformato in lavoro a tempo indeterminato: b) essa ricorrente aveva conseguito il titolo professionale di sociologa con iscrizione nel relativo albo da epoca precedente; e) con Delib. Giunta Regionale n. 3499 del 23 giugno 1997 erano stati definiti, in generale, i profili professionali del “personale di ruolo” attribuendosi al profilo professionale di “psicologo”, nel cui ambito avrebbero potuto ricondursi le mansioni di fatto svolte da essa ricorrente, il livello (OMISSIS); d) la ricorrente medesima aveva espletato sia pure in posizione “non di ruolo” tali mansioni qualificanti di “psicologo” e quindi, per effetto della Delib. n. 3499 del 1997, doveva essere inquadrata nell’(OMISSIS) livello.

Da tale situazione “di fatto” e “di diritto” posta dalla ricorrente a sostegno della sua domanda giudiziaria non puo’ derivare – come invece riconosciuto erroneamente dall’impugnata sentenza d ella Corte di appello di Catanzaro – il suo diritto all’inquadramento nell’(OMISSIS) livello qualifica funzionale.

Occorre precisare infatti, con riguardo alle censure mosse dalla Regione Calabria, che in conformita’ alla normativa regionale (L. n. 57 del 1990, art. 5 e L. n. 2 del 1997, artt. 1 e 2), disciplinante i profili professionali del personale rientrante nella categoria degli operatori delle equipes socio – pedagogiche, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3499 del 1997 riguardava solo ed esclusivamente “il personale di ruolo della Regione compreso dalla (OMISSIS) alla (OMISSIS) qualifica funzionale”, mentre la C. non rientrava nell’ambito di tale personale e non avrebbe potuto accedere quindi ad una posizione funzionale superiore a quella di cui all’immissione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Tale conclusione si inquadra correttamente nella questione generale dell’inquadramento dei pubblici dipendenti in qualifiche o posizioni funzionali superiori che deve avvenire ex art. 97 Cost. per mezzo di concorso, come costantemente affermato dalla Corte Costituzionale, che, tra l’altro, ha statuito che “anche in regime di impiego pubblico privatizzato, il collocamento in ruolo costituisce la modalita’ attraverso la quale si realizza l’inserimento stabile dell’impiegato in un posto della pianta organica di una pubblica amministrazione, cosicche’ la garanzia del concorso pubblico non puo’ che riguardare anche l’ipotesi di mera trasformazione di un rapporto contrattuale a tempo indelerminato in rapporto di ruolo, allorche’ l’accesso al suddetto rapporto non di ruolo non sia a sua volta avvenuto attraverso una procedura concorsuale (Corte Cost. n. 205 del 2004; Corte Cost. n. 34 del 2000, n. 218 del 2004, n. 194 del 2002, n. 517 del 2002. n. 141 del 1999. n. 228 del 1997).

Nella specie, sulla questione degli operatori delle equipes socio – Psico – pedagogiche e’ stato ribadito il principio ai sensi dell’art. 97 Cost. riconoscendosi che lo stato giuridico ed economico dell’anzidetto personale viene disciplinato dalla normativa della Regione Calabria “previo espletamento di in concorso interno riservato al personale gia’ in servizio” e, in particolare, “puo’ essere definito solo da provvedimenti conclusivi dei concorsi interni previsti dalla L.R. n. 2 del 1997, art. 2” (Consiglio di Stato – Sez. 5/ n. 1212/2006; Cons. di Stato, Sez. 4A, n. 6432/2004).

Per completezza espositiva va aggiunto che controversia analoga a quella in esame e’ stata decisa da questa Corte nel senso della necessita’, per il personale in questione, dell’espletamento, di apposite procedure concorsuali ai fini dell’inserimento in ruolo con l’attribuzione della sola posizione iniziale, per poi ottenere l’accesso a qualifica funzionale superiore, essendo irrilevante sia il pregresso svolgimento di mansioni corrispondenti di mansioni corrispondenti alla diversa qualifica richiesta sia il possesso di uno specifico titolo di studio (Cass. n. 277 del 10 gennaio 2008).

Principio questo che va ribadito in questa sede in ragione dei compiti di nomofilachia del giudice di legittimita’.

3. In conclusione il ricorso va accolto e per l’effetto l’impugnata sentenza va cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto ed attesa l’esclusione della configurabilita’ del diritto all’inquadramento dell’intimata nella (OMISSIS) qualifica funzionale, la domanda originaria proposta dalla stessa intimata va rigettata.

Sussistono giustificate ragioni, in considerazione della peculiarita’ della questione trattata – preceduta dalla decisione delle Sezioni Unite in punto di giurisdizione favorevole all’intimata -, per compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di C.M.. Compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

 

 

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