Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1579 del 23/01/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 1579 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: FANTICINI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 11539-2016 proposto da:
BECHERINI FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA E MANFREDI 15, presso lo studio dell’avvocato
ORIANA CATALUCCI, rappresentato e difeso
dall’avvocato LUCA ZANASI giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente contro
PROVINCIA DI PRATO, in persona del Presidente p.t.
MATTEO BIFFONI, considerata domiciliata ex lege in
ROMA,

presso

CASSAZIONE,

la

CANCELLERIA

DELLA CORTE

DI

rappresentata e difesa dall’avvocato

VITTORIO FIDOLINI giusta procura speciale in calce al

O

Data pubblicazione: 23/01/2018

controricorso;
REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente della
Giunta Regionale pro tempore Dott. ENRICO ROSSI,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI
12, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO

LUCIA BORA, FLORA NEGLIA giusta procura speciale in
calce al controricorso;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 289/2016 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 29/0272016
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 29/11/2017 dal Consigliere Dott.
GIOVANNI FANTICINI;

2

CECCHETTI, rappresentata e difesa dagli avvocati

RILEVATO CHE:

– Franco Becherini conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di
Prato la Regione Toscana e la Provincia di Prato per chiedere il
risarcimento dei danni subiti nel sinistro occorso il 28 luglio 2003,
determinato dall’improvvisa invasione della sede stradale da parte di

lesioni personali e danni al mezzo;

nel costituirsi in giudizio la Regione Toscana domandava, in

via preliminare, l’accertamento del proprio difetto di legittimazione
passiva e, nel merito, il rigetto della domanda attorea, dovendosi
escludere una sua responsabilità ex art. 2043 cod. civ.;

anche la Provincia di Prato eccepiva il proprio difetto di

legittimazione passiva e chiedeva di respingere le istanze attoree;
– con la sentenza n. 342 del 3 marzo 2010 il Tribunale di Prato
condannava la Regione Toscana e la Provincia di Prato, in solido tra
loro, al risarcimento dei danni patiti dal Becherini, liquidati nella
somma di Euro 73.082,17, oltre a interessi e spese di lite;
– la Regione Toscana e la Provincia di Prato proponevano,
rispettivamente, appello e appello incidentale, contestando la propria
legittimazione passiva e richiamando le argomentazioni difensive
svolte nel primo grado circa la mancanza di colpa nella causazione del
sinistro; Franco Becherini chiedeva la conferma della decisione;
– con sentenza n. 289 del 29 febbraio 2016, la Corte d’appello
di Firenze riformava la pronuncia di primo grado così statuendo:
«accoglie l’appello principale e, per l’effetto, dichiara la carenza di
legittimazione passiva della Regione Toscana; accoglie l’appello
incidentale e, per l’effetto, respinge la domanda di risarcimento
avanzata dal Becherini con l’atto introduttivo del giudizio di primo
grado; … condanna il Becherini a rimborsare alle controparti le spese
processuali di entrambi i gradi del giudizio …»;

un capriolo, che urtava la bicicletta dell’attore e cagionava gravi

- avverso la predetta decisione Franco Becherini propone
ricorso per cassazione (articolato in sei motivi) al quale resistono la
Regione Toscana e la Provincia di Prato;
– il ricorrente ha depositato memoria

ex art. 380-bis.1 cod.

proc. civ.

1. Col primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione (ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) della legge 11 febbraio
1992, n. 157, della legge regionale Toscana 12 gennaio 1994, n. 3,
della legge 8 giugno 1990, n. 142 e del d.lgs. 18 agosto 2000, n.
267, per avere la Corte d’appello di Firenze escluso la legittimazione
passiva della Regione Toscana rispetto alla richiesta risarcitoria
dell’attore; specificamente, il Becherini sostiene che nella decisione si
sia fatta «una errata applicazione delle norme citate e dei principi
informatori della materia … perché ha ritenuto, sulla base della
richiamata normativa, la sussistenza di una delega completa da
Regione Toscana alla Provincia di Prato in tema di gestione e tutela
della fauna selvatica senza che fosse stata individuata, o fosse
individuabile, la norma che costituiva la delega di tutte le funzioni in
capo alla Provincia di Prato in materia di gestione e tutela della fauna
selvatica, ed anche perché ha omesso di individuare quale sarebbe
l’atto normativo o regolamentare secondo il quale la Regione
Toscana, anche con riguardo ai poteri di spesa, si sia completamente
spogliata delle funzioni in subiecta materia, rimanendo così una sorta
di nudus minister rispetto alla Provincia».
2.

Pur avendo il ricorrente omesso di riportare in maniera

esaustiva le statuizioni della Corte di merito (lacuna che potrebbe ex
se giustificare la declaratoria di inammissibilità del motivo; v. Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 24298 del 29/11/2016, Rv. 642805-02), si rileva
che il motivo è infondato.

2

CONSIDERATO CHE:

Becherini – il quale sostiene che «l’indagine del giudice del merito
di secondo grado e l’applicazione delle norme di riferimento in ordine
a tali specifici profili è mancata del tutto» – afferma che «nella
impugnata sentenza si dice, infatti, genericamente che (pag. 5)
“risultano attribuite alle province una vasta gamma di poteri in

Al contrario, dall’esame della pronuncia si evince che la Corte
d’appello fiorentina ha ricostruito il quadro normativo e
giurisprudenziale di riferimento e ha dettagliatamente illustrato (da
pag. 3 a pag. 6 della sentenza) il percorso logico-giuridico che ha
condotto ad escludere la possibilità di configurare, anche solo
astrattamente, una responsabilità risarcitoria in capo alla Regione
Toscana.
In particolare, il giudice di merito ha, dapprima, individuato la
diversità delle funzioni mantenute in capo all’ente regionale rispetto a
quelle delegate alle province dalla legge regionale Toscana n. 3 del
1994 («le funzioni attribuite alla Regione sono individuate dall’art. 4
come esigenze di carattere unitario sul territorio regionale e
qualificate di indirizzo, di coordinamento, di controllo e di
programmazione … mentre quelle attribuite dal successivo art. 5 alle
province attengono alle funzioni amministrative diverse …, ivi
compresa la vigilanza e il controllo delle relative attività»), ha poi
dato rilievo alle «numerose incombenze proprie delle province in
tema di zone di ripopolamento e cattura, di esercizio dell’attività
venatoria, di istituzione di zone di protezione e di ripopolamento, di
cattura e di gestione di oasi protettive, di tutela della fauna selvatica
in difficoltà, di controllo in generale della fauna selvatica», per
arrivare, infine, a «ritenere che, per vastità, complessità, importanza,
le funzioni amministrative operative debbano ritenersi concretamente
attribuite alle medesime mentre alla Regione restano attribuiti i poteri
di coordinamento, programmazione e controllo».
3

materia di vigilanza, controllo e applicazione delle sanzioni”».

Peraltro, nella motivazione della sentenza impugnata la Corte
territoriale fa espresso richiamo di una propria conforme decisione
(sentenza n. 978 del 9 giugno 2014, in fattispecie analoga),
confermata da questa Corte con l’ordinanza n. 18952 del 31/07/2017.
Proprio le motivazioni di Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18952 del
de quo)

possono essere

richiamate per illustrare l’infondatezza del motivo:
«La decisione impugnata è del tutto conforme ai principi di diritto
enunciati da questa Corte … . Secondo tali principi, in linea generale,
«la responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali
selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all’ente, sia
esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione,
ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche
in attuazione della legge n. 157 del 1992, i poteri di amministrazione
del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di
gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o
concessione di altro ente» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 80 del
08/01/2010, Rv. 610868-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21395 del
10/10/2014, Rv. 632728-01). E la delega per la gestione della fauna
selvatica risulta concretamente attuata in favore delle singole
province, nella regione Toscana. Di conseguenza, «ai sensi della L.R.
Toscana n. 3 del 1994 (nel suo testo originario, da interpretare anche
alla luce delle modifiche apportate dalla successiva L.R. n. 2 del
2010), i poteri di protezione e gestione della fauna selvatica attribuiti
alle Province toscane rendono le stesse responsabili dei danni
cagionati da animali selvatici, atteso che l’esercizio di tali poteri è
indirizzato sia alla tutela del complessivo equilibrio dell’ecosistema sia
alla sicurezza dei soggetti potenzialmente esposti ai danni derivanti
dagli imprevedibili comportamenti della fauna» (Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 22886 del 10/11/2015, Rv. 638769-01; …). Risulta
dunque corretta, nella specie, l’esclusione della responsabilità della
4

31/07/2017 (che si attagliano al caso

Regione Toscana … in ragione dell’imputabilità di tale responsabilità
esclusivamente in capo alla Provincia».
3.

Con la seconda censura il ricorrente lamenta la violazione e

l’erronea applicazione (ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) dell’art. 2043
cod. civ., da leggersi in combinato disposto con l’art. 1, comma 3,

12 gennaio 1994, n. 3, con l’art. 39, n. 1, lett. a, del Codice della
strada e con l’art. 95 del Regolamento di attuazione del Codice della
strada, norme dalle quali la Corte territoriale avrebbe dovuto
desumere, oltre alla corresponsabilità della Regione Toscana e della
Provincia di Prato in ordine al sinistro subito dal Becherini, la colpa
degli originari convenuti per aver omesso di adottare le cautele
necessarie

(«apposizione di segnali

stradali

di

pericolo di

attraversamento animali selvatici e recinzioni atte ad impedire
l’attraversamento degli animali selvatici») ad evitare l’evento
dannoso.
4.

Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello pone a fondamento del rigetto della domanda il
difetto di prova in ordine alla colpa, essendo mancata la
dimostrazione del fatto che il luogo del sinistro fosse abitualmente
frequentato da animali selvatici ovvero che fosse stato teatro di
precedenti incidenti tali da allertare le autorità preposte (Cass., Sez.
3, Sentenza n. 7080 del 28/03/2006, Rv. 588414-01, richiamata
nella decisione impugnata; nello stesso senso, Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 9276 del 24/04/2014, Rv. 631131-01), mentre «nulla la
predetta parte ha dedotto sotto il profilo probatorio sui due punti
alternativi sopra indicati, neppure con riferimento al contesto
ambientale».
Il Becherini – anziché contrapporre a tale precisa ratio decidendi
argomentazioni intellegibili ed esaurienti intese a motivatamente
dimostrare in qual modo le affermazioni in diritto contenute nella
5

della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con la legge regionale Toscana

sentenza impugnata si pongano in contrasto con le norme regolatrici
della fattispecie o con la loro interpretazione giurisprudenziale introduce, inammissibilmente, un nuovo profilo di responsabilità della
Provincia di Prato quale «ente proprietario della strada» (richiamando
a supporto le disposizioni del Codice della strada) e, dopo aver

corresponsabilità della Regione), apoditticamente (e con singolare
petizione di principio) afferma che entrambi gli enti «avrebbero
dovuto mettere in atto le opportune e necessarie cautele volte ad
evitare che il ricorrente fosse travolto dal capriolo e ciò mediante sia
l’apposizione dei cartelli stradali … sia attraverso l’apposizione di reti
di recinzione che … erano doverose, ai sensi della clausola generale
disposta dall’art. 2043 c.c., per evitare che venisse prodotto il danno
ingiusto subito dal sig. Franco Becherini, poiché queste costituivano
l’unico rimedio … che potesse evitare l’evento, stante anche il
peculiare stato dei luoghi».
5.

Col terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa

applicazione (ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) degli artt. 2697 cod.
civ. e 115 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito ritenuto
carente la prova della colpa degli enti convenuti, omettendo di porre
a fondamento della propria decisione le prove documentali e
testimoniali offerte dall’attore e i fatti notori (cioè, che la zona fosse
«frequentemente e notoriamente interessata da attraversamento di
animali selvatici»).
6.

Il motivo (parzialmente collegato alla seconda e alla quinta

censura), è inammissibile.
Difatti, il ricorrente richiede alla Corte di legittimità una
rivalutazione del materiale probatorio affermando che «l’onere della
prova sia stato integralmente assolto dal sig. Becherini» (pag. 25) e
che «si era pienamente raggiunta la prova documentale … della
frequentazione del tratto di strada da parte degli animali selvatici,
6

reiterato le doglianze esposte nel primo motivo (circa la

della avvenuta verificazione di altri sinistri similari, nonché del fatto
che lo stato dei luoghi … era costituito da una strada a doppio senso
di marcia in discesa, con traffico veicolare sostenuto, con pareti
boschive aggettanti immediatamente sulla strada con un muro che ha
fatto da trampolino per il capriolo in quanto posto a strettissima

deduce errori di valutazione in cui sarebbe incorso il giudice di merito
nell’apprezzamento delle fonti di prova (incensurabili in sede di
legittimità; v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9356 del 12/04/2017, Rv.
644001-01) – si richiamano le fotografie dello stato dei luoghi, le
testimonianze e le circostanze relative alla dinamica del sinistro.
In proposito, si osserva che «è inammissibile il ricorso per
cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di
norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata
dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione
del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di
merito» (da ultimo, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 8758 del
04/04/2017, Rv. 643690-01).
7.

Col quarto motivo Franco Becherini deduce vizio di

motivazione della sentenza ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per essere
stato omesso l’esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di
discussione tra le parti, costituito dall’apposizione di idonea
segnaletica stradale in un momento successivo alla verificazione del
sinistro (circostanza che – in tesi – sarebbe stata decisiva per
dimostrare la consapevolezza, in capo agli enti, del pericolo derivante
dagli attraversamenti degli animali).
8.

Il motivo è infondato.

Sebbene la Corte d’appello non abbia espressamente considerato
il fatto che la «cartellonistica stradale è stata apposta nel punto
esatto ove è avvenuto il sinistro … solo pochi mesi la verificazione del
sinistro da parte della Provincia» (così a pag. 33 del ricorso, dove si
7

vicinanza della strada stessa» (pag. 29); nell’illustrare il motivo – che

richiama un documento depositato con la memoria istruttoria in primo
grado), la circostanza trascurata nella motivazione non assume
affatto un’influenza decisiva, «vale a dire che, se esaminata, avrebbe
determinato un esito diverso della controversia» (Cass., Sez. U.,
Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831-01).

occorso al Becherini in relazione a una pretesa anteriore conoscenza
della pericolosità della zona in questione, l’apposizione della
segnaletica appare piuttosto conseguenza dell’incidente dell’odierno
ricorrente, che ha costituito motivo di allerta per l’autorità.
9. Con la quinta censura il ricorrente deduce vizio di motivazione
della sentenza ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per essere stato
omesso l’esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione
tra le parti, costituito dalle particolari caratteristiche dei luoghi in cui
si è verificato il sinistro, tali da rendere necessaria la recinzione della
carreggiata.
10.11 motivo, che (peraltro) reitera le doglianze riguardanti la
valutazione delle risultanze istruttorie, è inammissibile perché
inconferente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
La Corte di merito afferma che il Becherini non ha dimostrato, al
fine di fondare la colpa della Provincia, «la prevedibilità dell’evento, in
ordine alla localizzazione del sinistro in una zona di ripopolamento e
cattura della fauna selvatica, ovvero sulla frequenza, nella stessa
zona, di incidenti similari».
Nessuna incidenza assume, rispetto a tale ratio decidendi, la
conformazione dello stato dei luoghi e, cioè, che si trattasse di una
strada a doppio senso di marcia in discesa, con traffico veicolare
sostenuto, con pareti boschive aggettanti immediatamente sulla
strada.
11. Con l’ultimo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione (ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) dell’art. 92, comma 2,
8

Infatti, lungi dal dimostrare la colpa della Provincia per il sinistro

cod. proc. civ.

ratione temporis applicabile, per avere la Corte

d’appello condannato il Becherini alla rifusione delle spese di entrambi
i gradi del giudizio, mentre la succitata norma avrebbe imposto la
compensazione dei costi del giudizio per «giusti motivi».
12. Poiché la sentenza impugnata ha regolato le spese secondo il

escludendo ragioni per disporne la compensazione, il motivo si
appalesa infondato.
13. Al rigetto del ricorso fa seguito la condanna del ricorrente alla
rifusione delle spese anche di questo giudizio di cassazione, le quali
sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i
parametri del d.m. Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55.
14. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, si deve dare atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere a ciascuna controricorrente le
spese del giudizio, liquidate per ogni parte in Euro 5.000,00, oltre a
Euro 200,00 per esborsi e ad accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma

1-bis dello

stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione

principio di soccombenza (art. 91 cod. proc. civ.), implicitamente

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