Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1579 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. I, 20/01/2017, (ud. 25/10/2016, dep.20/01/2017),  n. 1579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8095/2012 proposto da:

P.M., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA XX SETTEMBRE 1, presso l’avvocato VINCENZO DONATIVI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO

SCOZZARELLA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 450/2011 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 22/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2016 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Su ricorso di P.M. – il quale, sulla base di contratto con la Banca Commerciale Italiana (poi Banca Intesa) di negoziazione di valori mobiliari del 29.10.1996, aveva disposto in data (OMISSIS) l’acquisto di obbligazioni emesse dallo Stato Argentino 15% con scadenza 26.2.2008, il Tribunale di Orvieto con decreto emesso il 31.12.2005 ingiunse alla s.p.a. Banca Intesa il pagamento della somma di Euro 30.992,00 a titolo di restituzione di quanto versato dal ricorrente in base ad un contratto nullo per violazione di norme imperative.

Propose opposizione Banca Intesa, rilevando come la violazione delle norme regolanti la diligenza imposta agli intermediari non producesse la sanzione di nullità; e come nessun addebito potesse esserle mosso circa l’assolvimento di tutti gli obblighi informativi posti a suo carico dalla normativa (L. n. 1 del 1991 e regolamento Consob n. 8850/94) applicabile ratione temporis al contratto di negoziazione in questione. Resistette il P., insistendo in via principale sulle domande di accertamento della nullità dell’ordine di acquisto (per difetto di un valido contratto quadro ai sensi della normativa introdotta dal D.Lgs. n. 58 del 1998 e del regolamento Consob n. 11522/98, il contratto del (OMISSIS) essendo stato redatto ai sensi della previgente disciplina), e chiedendo in subordine accertarsi l’inadempimento della opponente – con conseguente risarcimento dei danni – alle obbligazioni a suo carico, con riguardo alla specifica diligenza richiesta dall’art. 23, comma 6 D.Lgs. citato, per un’informazione adeguata del cliente circa i rischi delle operazioni di investimento, nonchè alla segnalazione del conflitto di interessi nella operazione in contropartita diretta e della inadeguatezza della operazione stessa rispetto al profilo dell’investitore, con correlato obbligo di astensione dall’eseguire l’operazione stessa. Eccepita da Banca Intesa, con memoria di replica ai sensi del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 6, l’inammissibilità delle domande riconvenzionali subordinate di parte opposta, il tribunale, con sentenza resa nel maggio 2007, rigettò le domande di nullità proposte dal P. nel ricorso monitorio (perchè attinenti alla violazione di norme di condotta rilevanti sul piano del corretto adempimento contrattuale, non su quello della validità del contratto quadro che già legava le parti dal 1996), e dichiarò inammissibili le domande riconvenzionali subordinate proposte dal medesimo, attore in senso sostanziale, nel giudizio di opposizione.

Proposto gravame dal P., resistito da Intesa S. Paolo s.p.a., la Corte d’appello di Perugia, con sentenza non definitiva depositata il 18 maggio 2010, ha dichiarato inammissibile l’appello relativamente alla domanda di declaratoria di estinzione del giudizio di opposizione; ha inoltre dichiarato ammissibile l’appello relativamente alla domanda principale nonchè, in riforma della sentenza di primo grado, relativamente alle domande subordinate proposte dal P. nel giudizio di opposizione, disponendo per l’ulteriore trattazione con ammissione della prova testimoniale articolata dalla opponente.

Quindi, espletata la prova testimoniale, con sentenza depositata il 22 settembre 2011 la corte distrettuale ha definito il giudizio ritenendo: a) che nel corso del giudizio l’appellante ha rinunciato a coltivare l’appello relativamente alla reiezione della domanda principale di nullità; b) che privo di fondamento è l’appello relativamente alle domande subordinate di annullamento del contratto e di risoluzione dello stesso per inadempimento della Banca agli obblighi informativi: da un lato, non vi è prova del dolo della Banca o di errore dell’investitore da essa rilevabile, dall’altro deve escludersi che la stessa potesse al momento dell’acquisto nel febbraio 1999 presagire il default dello Stato argentino verificatosi nel dicembre 2001, tenendo presente che il rating assegnato dalle principali agenzie ai titoli di Stato in questione era andato peggiorando solo nel corso del 2001 a causa di eventi straordinari di origine esterna verificatisi a partire dall’ultimo trimestre del 1999, mentre al momento dell’acquisto non destava ancora preoccupazione essendo attestato su B1.

Avverso entrambe le sentenze il P. ha, con atto ritualmente notificato il 19 marzo 2012, proposto ricorso per cassazione per dieci motivi, illustrati anche con memoria.

L’intimata Intesa San Paolo s.p.a. non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I primi tre motivi hanno ad oggetto la sentenza non definitiva, nella parte in cui la corte distrettuale ha disatteso il primo motivo di appello diretto alla declaratoria di estinzione del giudizio di opposizione per tardiva presentazione della istanza di fissazione di udienza, ritenendo il motivo inammissibile ex art. 342 c.p.c. e comunque di fatto abbandonato in quanto non compreso nelle conclusioni formulate all’udienza del 28.1.2010. Lamenta il ricorrente il vizio motivazionale – e comunque l’errore procedurale – in ordine a queste due statuizioni (1^ motivo), la nullità della sentenza per aver omesso di rilevare d’ufficio la estinzione del giudizio D.Lgs. n. 5 del 2003, ex art. 8, n. 4, per le ragioni (invalidità della notifica della memoria di replica della opponente a norma dell’art. 140 c.p.c., norma ritenuta dall’istante inapplicabile al processo societario in connessione con la distinzione dei termini di perfezionamento di cui alla pronuncia n. 3/2010 della Corte Costituzionale, e conseguente tardività della successiva notifica della istanza di fissazione di udienza) evidenziate nella richiesta tempestivamente formulata in primo grado dalla difesa del P. (2^ e 3^ motivo).

Tali doglianze, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connesse sotto il profilo logico-giuridico, non meritano accoglimento, in quanto una delle due ragioni poste dalla corte distrettuale a fondamento della decisione impugnata – quella attinente alla insussistenza, nel motivo di gravame concernente l’estinzione del giudizio, dei requisiti richiesti dall’art. 342 c.p.c. – resiste pienamente alle – peraltro generiche- censure ad essa rivolte in ricorso. In particolare, la sentenza in esame ha fatto espresso richiamo all’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui la specificità dei motivi di appello esige che l’atto di appello precisi non solo i punti della sentenza censurati ma anche le ragioni delle censure, cioè le argomentazioni a sostegno di esse; ed ha rilevato come al difetto di tale parte argomentativa non possa poi porsi rimedio in sede di comparsa conclusionale. Tale carenza, peraltro del tutto genericamente contestata nel primo motivo di ricorso (ciò che costituisce di per sè ragione di inammissibilità della censura tale da non renderne necessaria la verifica attraverso l’esame diretto degli atti: in tal senso Cass. S.U. n. 8077/12), riceve in ogni caso conferma dall’esame dell’atto di appello. Ove si legge solo la domanda, nella precisazione delle conclusioni (pag. 11), di declaratoria di “estinzione del giudizio di opposizione per tardiva presentazione della istanza di fissazione di udienza”, senza che tale domanda trovi sostegno in alcuna argomentazione rinvenibile nell’atto. Rettamente dunque è stata affermata dalla corte l’inammissibilità, sul punto, del motivo di appello.

Nè vale opporre in questa sede il disposto del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 8, n. 4, che prevede la rilevabilità d’ufficio (salve alcune preclusioni) dell’estinzione; tantomeno vale il riferimento alle argomentazioni a sostegno della relativa istanza che la difesa del P. aveva formulato al giudice di primo grado e che quest’ultimo aveva (implicitamente) disatteso. Decisivo è infatti che, in difetto di valida devoluzione di tale questione (con le relative argomentazioni a sostegno) nell’atto di gravame, il giudice di appello non poteva d’ufficio estendere ad essa la sua cognizione senza violare il giudicato interno formatosi in conseguenza di tale condotta processuale.

2. Il quarto motivo censura, per violazione di norme di diritto e per vizio di motivazione, il rigetto, nella sentenza definitiva, della domanda di annullamento del contratto di acquisto dei titoli obbligazionari in questione, motivato dalla corte distrettuale sulla mancanza di prova che il consenso dell’odierno ricorrente fosse stato indotto da dolo della Banca o da errore del predetto da essa rilevabile, tenendo anche presente che non vi sono elementi di prova apprezzabili per ritenere che, al momento dell’acquisto, la Banca, al di là del maggior rischio che giustificava (secondo quanto risulta per testi esser stato rappresentato al P.) il rendimento più alto, potesse essere in grado di conoscere le condizioni del successivo default dello Stato argentino, sfuggite alle principali agenzie di rating. Il ricorrente critica tale accertamento in fatto lamentando che sarebbero stati ignorati alcuni argomenti da lui esposti nell’atto di appello circa la presumibile conoscenza da parte del sistema bancario delle difficoltà economiche in cui versava il Governo Argentino; sostiene inoltre che non sarebbe stata considerata la mancata prova, da parte della Banca, di aver assolto all’obbligo, già previsto dalla L. n. 1 del 1991, art. 6, di informare per iscritto l’investitore del conflitto di interessi derivante dal fatto che i titoli obbligazionari in questione, della cui rischiosità sarebbe stata consapevole, venivano da essa ceduti in contropartita diretta: omissione dalla quale deriverebbe, a norma degli artt. 1394 e 1395 c.c., l’annullamento del contratto di acquisto.

Osserva tuttavia il Collegio: a)che, quanto alla mancanza di prova di una consapevolezza della Banca circa il rischio di default, la corte distrettuale ha congruamente giustificato il suo convincimento facendo puntuale riferimento a dati obiettivi non smentiti dal ricorrente, il quale vi contrappone non utilmente dati di carattere generale, oltre che non pertinenti alla collocazione temporale della vicenda in esame (in quanto relativi alla dismissione dei bond argentini di proprietà delle banche verificatasi progressivamente a partire dalla fine del 1999), ed alcune frasi estrapolate da due sentenze di merito rese in altre vicende giudiziarie; b)che, quanto alla denunciata violazione degli artt. 1394 e 1395 c.c., per la mancata considerazione del conflitto di interessi non dichiarato all’investitore quale causa di annullamento dell’operazione, tale tesi, da un lato, non risulta – nè dalla sentenza impugnata nè dal ricorso – sia stata specificamente proposta con un motivo di appello, dall’altro si mostra comunque solo genericamente prospettata in ricorso, anche perchè non è sufficiente per affermare il conflitto di interesse – e quindi l’annullabilità dell’atto ai sensi delle norme sopra richiamate – il fatto che l’operazione di negoziazione in questione fosse in contropartita diretta, essendo questa una delle modalità previste dalla legge con le quali l’intermediario può dare corso ad un ordine di negoziazione di strumenti finanziari (cfr. Cass. n. 11876/16; n. 28432/11).

Il rigetto del motivo segue dunque di necessità.

3. Altrettanto vale per il quinto motivo, con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alla affermazione in sentenza secondo la quale egli ha ricevuto dalla Banca il prescritto documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari. La critica che il predetto muove a tale affermazione si mostra basata sull’assunto secondo cui il documento informativo, che nella premessa del contratto quadro sottoscritto nell'(OMISSIS) risulta in effetti essergli stato consegnato dalla Banca, non potrebbe avere il contenuto previsto dall’allegato 3 al Regolamento Consob n. 11152 del 1998 “per la evidente ragione che quell’allegato ancora non esisteva”. Così prospettata, la critica si palesa non sufficiente a sostenere la denuncia del vizio, non consentendo a questa Corte di apprezzare se ed eventualmente quale, tra i contenuti prescritti dal richiamato allegato 3, non fosse presente nel documento precedentemente consegnato al P.; nè se di tale carenza si sia discusso in appello.

4. Con i successivi tre motivi il ricorrente si duole del rigetto della tesi, da lui prospettata, secondo la quale, non essendo l’operazione di acquisto dei titoli argentini adeguata alle sue condizioni trattandosi di titoli ad alto indice di rischio, egli non avrebbe certo investito in essi i suoi risparmi se la Banca avesse adempiutto con correttezza e buona fede ai suoi obblighi di informazione. In particolare, lamenta il vizio di motivazione circa il profilo soggettivo della inadeguatezza (la corte distrettuale avrebbe fatto insufficiente riferimento alla qualifica di imprenditore del P., e non avrebbe tenuto conto del fatto che egli aveva, in sede di informazioni sulla sua situazione finanziaria, definito “normali” le sue disponibilità, liquide e a termine), l’omessa pronuncia in merito al profilo oggettivo ed al conflitto di interessi (la corte distrettuale non avrebbe in alcun modo considerato come l’operazione in contropartita diretta, che assorbiva la quasi totalità dei risparmi del P., implicava un rischio perdita del capitale e rendeva evidente il conflitto di interessi nel quale versava la Banca), nonchè in merito al collegato tema della violazione dell’obbligo della Banca stessa di astenersi dal compiere l’operazione stessa.

Tali doglianze, esaminabili congiuntamente stante la stretta connessione, si mostrano, da un lato, inammissibilmente prive delle necessarie indicazioni, non evincibili dalla sentenza definitiva impugnata, sul se e come in atto di appello fossero state evocate le risultanze che il ricorrente assume non considerate dalla corte, nonchè sul se e come fosse ivi stato proposto uno specifico motivo di appello in ordine alla ricorrenza nella specie di un conflitto di interessi in capo alla Banca, del quale si è già detto (cfr. retro n. 2). D’altra parte, non può comunque non rilevarsi come le considerazioni svolte nella sentenza impugnata – non validamente censurate dal ricorrente (cfr. retro n. 2) – in ordine alla non prevedibilità, al momento della negoziazione, del rischio default poi concretizzatosi valgano anche ad eliminare in radice uno degli elementi essenziali dell’enunciato “controfattuale”, sopra riassunto, in base al quale il ricorrente intenderebbe attribuire all’inadempimento della Banca ai propri doveri informativi sulla rischiosità del titolo il ruolo di causa diretta del danno da lui subito. Anche le doglianze in esame non meritano quindi accoglimento.

5. Altrettanto vale per il nono motivo, con il quale il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sull’obbligo, posto dall’art. 36 Regolamento Consob n. 10943/1997, di adeguare il contratto quadro sottoscritto nell’ottobre 1996 alle sopravvenute disposizioni del D.Lgs. n. 58 del 1998. L’illustrazione del motivo evidenzia un contrasto nella giurisprudenza di merito, che si chiede a questa corte di legittimità di risolvere, tra una tesi che vede nella nullità sopravvenuta del contratto quadro – e quindi dell’ordine di negoziazione – la conseguenza dell’inottemperanza all’obbligo di adeguamento ed altra che considera tale obbligo fra gli obblighi di informazione il cui inadempimento genera la responsabilità dell’intermediario. Tuttavia, l’esame diretto dell’atto di appello, reso necessario dalla natura del vizio denunciato, consente di verificare che la questione posta al riguardo alla corte distrettuale dall’appellante (cfr. pag. 10 e successiva precisazione conclusioni) pertiene alla nullità sopravvenuta del contratto quadro del 1996, ed è quindi da includere tra quelle che la corte distrettuale ha, nella sentenza definitiva (pag. 10), rilevato – senza ricevere sul punto censura alcuna in ricorso – non essere state più coltivate dall’appellante nelle conclusioni finali, sì da non rendere necessaria una pronuncia nel merito.

6. Quest’ultimo rilievo varrebbe anche per la denuncia, espressa con l’ultimo motivo, di omessa pronuncia in ordine alla nullità – inesistenza del contratto quadro del 1996 per mancata accettazione scritta da parte della Banca della proposta di contratto sottoscritta dal ricorrente: se cioè quest’ultimo, come adombra nel ricorso, avesse compreso tale questione del mancato perfezionamento nella eccezione di nullità del contratto in questione per mancanza di forma scritta, il non averla poi coltivata avrebbe prodotto le conseguenze sopra rilevate dalla sentenza definitiva e non censurate in ricorso. Ma nè dal ricorso, nè dalla sentenze impugnate, e neppure dall’esame diretto dell’atto di appello, risulta che l’appellante abbia posto la questione, che dunque è nuova, e come tale inammissibile, non rientrando nell’ambito della verifica di legittimità l’acquisizione di elementi di fatto non risultanti dalle sentenze di merito (cfr. ex multis Cass. n. 16394/09).

7. Il rigetto del ricorso si impone dunque. Non vi è luogo per un regolamento delle spese di questo giudizio, non avendo l’intimata svolto difese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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