Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15789 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. I, 23/07/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 23/07/2020), n.15789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8996/2019 proposto da:

M.M.D.D., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza

Cavour presso la cancelleria della Corte di cassazione e

rappresentato e difeso dall’avvocato Daniela Gasparin per procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato ex lege presso l’Avvocatura dello Stato in Roma, Via dei

Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso il decreto n. 1352/2019 del Tribunale di Milano, Sezione

specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale

e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea del

10/02/2019;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella camera di consiglio del 03/03/2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con il decreto in epigrafe indicato ha rigettato il ricorso proposto ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis da M.M.D.D., nato a (OMISSIS) ((OMISSIS)), avverso il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale ne aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed umanitaria.

Nel racconto reso dal dichiarante dinanzi alla Commissione territoriale, egli era giunto in Italia, ancora minorenne, attraversando India, Pakistan, Iran, Turchia e Grecia, dal (OMISSIS) da cui era fuggito in esito all’uccisione di un membro del partito di maggioranza, (OMISSIS), venuto alle mani con il fratello del ricorrente che in tal modo aveva voluto vendicare l’aggressione dal primo subita due giorni prima allorchè si era trovato, minorenne, ad accompagnare la propria famiglia, che sosteneva il partito (OMISSIS), alle consultazioni elettorali del (OMISSIS).

Nel timore per le ripercussioni che l’evento avrebbe potuto avere per la sua sicurezza, il ricorrente aveva deciso di abbandonare il proprio paese.

Il tribunale aveva respinto il ricorso ritenendo il racconto non credibile quanto all’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della protezione internazionale, non ravvisando gli estremi degli atti persecutori o di gravi timori in caso di rientro del richiedente nel proprio paese, nè quelli di una violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale e, ancora, condizioni di vulnerabilità personale integrative della protezione umanitaria.

2. M.M.D.D. ricorre per la cassazione dell’indicato decreto con tre motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente “al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, nato a (OMISSIS) in (OMISSIS), di etnia (OMISSIS), (OMISSIS), che nel racconto reso alla competente Commissione territoriale aveva dichiarato di aver lasciato il proprio Paese in esito all’uccisione di un appartenente al partito di maggioranza (OMISSIS) da parte del fratello, segretario distrettuale del contrapposto partito (OMISSIS), che voleva vendicarsi delle ferite riportate dal fratello minore in occasione delle votazione del (OMISSIS) quando la famiglia per il proprio conosciuto orientamento politico era stata aggredita.

2. In ricorso vengono articolati tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si fa valere violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3,4,5,6,7, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 Cedu, nonchè omesso esame di fatti decisivi e assenza di motivazione nonchè violazione dei parametri normativi relativi agli atti di persecuzione e minacce subite nel proprio Paese di origine ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il tribunale non si era limitato a ritenere non credibile il racconto del ricorrente, ma era entrato nel merito della vicenda, escludendo che quanto narrato potesse essere ragione per ritenere l’esistenza di persecuzione. Il giudice non aveva considerato la minore età del ricorrente, le minacce subite, l’aggressione dell’intera famiglia per ragioni politiche, ma solo taluni fatti, e stralci dell’audizione ed in modo assolutamente superficiale e contraddittorio. La situazione politica del Paese di origine era stata vagliata dal tribunale quanto a sicurezza interna e rispetto dei diritti fondamentali senza però che a ciò conseguisse una conforme decisione.

L’errore di soli due giorni nell’indicare la data delle elezioni, intervenute il (OMISSIS) e non il (OMISSIS), come riferito dal richiedente; la spontaneità delle dichiarazioni rese dal ricorrente sulla contestatagli circostanza di aver presentato domanda di protezione circa quattro anni dopo il suo ingresso in Italia, su cui il primo riferiva che non sapeva che si potesse fare domanda, e la non conoscenza della dichiarata religione e del partito di appartenenza, avrebbe dovuto inquadrarsi nel complessivo contesto culturale e sociale di appartenenza della persona.

Rapporti di Amnesty International del 2016 e del 2017 definivano il sistema giudiziario e dei diritti in (OMISSIS) in termini rispondenti al racconto reso sostenendo la credibilità del primo.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente fa valere la violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) in violazione degli obblighi di cooperazione istruttoria; omesso esame di fatti decisivi; violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3,14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 Cedu; violazione dei parametri normativi di “danno grave”; violazione di legge in riferimento agli artt. 6 e 13 della Convenzione Edu, all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ed all’art. 46 della direttiva n. 2013/32. Il ricorrente aveva svolto ogni ragionevole sforzo, presentando domanda di protezione internazionale, prima possibile ed il decreto negando tanto sarebbe incorso nella violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c). Il collegio aveva omesso ogni collaborazione sull’onere di prova attenuato in relazione alle specifiche condizioni del ricorrente.

3. Dei due motivi deve darsi trattazione congiunta nella loro connessione, per i termini di seguito indicati.

I motivi sono inammissibili.

3.1. In tema di riconoscimento della protezione internazionale, l’intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, attiene al giudizio di fatto, censurabile in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass. 05/02/2019 n. 3340; vd. Cass. 30/10/2018 n. 27503), estremi non riscontrabili nella specie.

Nella motivazione che viene censurata in ricorso perchè non coglierebbe il contesto – nel quale figura anche la minore età del ricorrente all’epoca dei fatti e del suo ingresso in Italia – in cui i fatti narrati erano maturati, esclusa l’omessa motivazione o l’apparenza della stessa, non può dirsi per ciò stesso denunciata l’omissione di un fatto decisivo per il giudizio.

Il tribunale ritiene attendibile il racconto quanto a zona di provenienza e condizioni socio-personali del ricorrente senza che poi siffatta affermazione si ponga in inconciliabile contrasto con la successiva, cosicchè la motivazione possa qualificarsi come perplessa ed obiettivamente incomprensibile, in cui i giudici affermano l’inattendibilità dei fatti dichiarati a sostegno dell’invocata protezione internazionale. Nè si assiste ad una dichiarazione di non verosimiglianza contraddittoriamente accompagnata da una valutazione nel merito della narrazione e, tanto, nella indicata distinzione di contenuto.

La incapacità del ricorrente di spiegare l’acronimo del partito di appartenenza ((OMISSIS)), le differenti date indicate nel corso dell’intervista come quelle dell’aggressione subita e, quindi, delle elezioni, la presentazione della domanda di protezione internazionale a distanza di circa quattro anni dal suo ingresso in Italia, la mancanza di spiegazioni sulla religione di appartenenza, sono passaggi motivatori che non valgono ad individuare il denunciato vizio per una critica che resta come tale inefficace ed inconcludente.

3.2. La non credibilità del racconto del richiedente protezione osta, poi, secondo consolidato principio di questa Corte di cassazione, al compimento di approfondimenti istruttori officiosi (Cass. 27/06/2018 n. 16925; Cass. 19/12/2019 n. 33858) sulle condizioni del Paese di provenienza, situazioni di incertezza e di violazione dei diritti umani, in tesi integrative della protezione sussidiaria o di ragioni di persecuzione.

3.3. La condizione generale del Paese di provenienza viene poi apprezzata nell’impugnato decreto D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. c) ed esclusa quanto a sussistenza – attraverso l’indicazione di fonti aggiornate del 2018 – nella incapacità della prima di esporre i territori di provenienza a rischio di conflitto armato o violenza generalizzata, secondo definizione fatta propria da questa Corte di cassazione, in adesione ai principi della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), e, quindi, “per un grado di violenza indiscriminata di livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia” (tra le altre, su questa nozione: Cass. 08/07/2019 n. 18306).

4. Con il terzo motivo si fa valere la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2 e dell’art. 10 Cost., comma 3; motivazione apparente e nullità della sentenza in relazione alla domanda di protezione umanitaria (violazione artt. 112,132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2 e art. 111 Cost., comma 6) ed alla valutazione dell’assenza di specifica vulnerabilità, con omesso esame di fatti decisivi in ordine ai presupposti applicativi della protezione umanitaria.

4.1. Il tribunale aveva omesso di individuare la condizione di elevata vulnerabilità del richiedente secondo principi costituzionali e internazionali e non aveva operato alcun confronto rispetto alla tutela dei diritti umani, tra il Paese di origine e l’Italia.

Il ricorrente, in Italia dal 2012, aveva quivi rinvenuto un lavoro raggiungendo una stabilità economico e personale in ragione di una importante rete sociale di supporto e vicinanza.

Il giudice avrebbe dovuto procedere ad ulteriori accertamenti quanto ai motivi di pericolo dedotti ed alla situazione del Paese di origine del ricorrente.

4.2. Il motivo è inammissibile.

Il tribunale ha escluso che l’integrazione in Italia valga, da sola, a costituire presupposto di riconoscimento di un permesso per motivi umanitari, vagliata in via comparativa la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con l’indicata situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. 23/02/2018 n. 4455; Cass. SU 13/11/2019 n. 29459).

Il motivo reitera nella iniziale doglianza e non offre occasione di concludente critica.

Il riconoscimento di un permesso per motivi umanitari deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine rispetto alla quale rileva la non credibilità del narrato mancando, nella non verosimiglianza del racconto, l’individualizzazione del rischio.

Secondo principio affermato da questa Corte di cassazione, infatti, “la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poichè, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6” (Cass. 03/04/2019 n. 9304).

5. Il ricorso è, pertanto e conclusivamente, inammissibile.

Nella irritualità della costituzione del Ministero, nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto (secondo la formula da ultimo indicata in Cass. SU n. 23535 del 2019) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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