Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15789 del 23/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 24/05/2017, dep.23/06/2017), n. 15789
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13561-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.B., M.G., M.M., P.A.M.,
(OMISSIS) S.R.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1916/25/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del VENETO, depositata il 25/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Nella controversia originata dall’impugnazione da parte della società (OMISSIS) s.r.l. e dei suoi soci (come meglio indicati in epigrafe) di avviso di accertamento relativo ad iva, ires e irap dell’anno 2006, la Commissione tributaria provinciale di Venezia rigettava i ricorsi proposti dai contribuenti.
Proposto appello, la Commissione tributaria regionale del Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe -preso atto che nelle more l’Agenzia delle entrate aveva annullato parzialmente, nell’esercizio del potere di autotutela, l’avviso impugnato, rideterminando la pretesa erariale con riferimento al verbale di accertamento con adesione, accettato dai contribuenti – riteneva che l’atto di accertamento con adesione, nonostante l’affermato carattere parziale, aveva determinato il venir meno del provvedimento impugnato nella sua globalità, onde dichiarava l’estinzione del procedimento ai sensi dell’art.46 d.lvo n.546792 per cessata materia del contendere.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione su unico motivo.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47 laddove, malgrado l’annullamento dell’atto in autotutela fosse solo parziale, la Commissione regionale aveva dichiarato integralmente estinto il procedimento.
La censura è fondata. A norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1: Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.
Nel caso di specie, come riportato integralmente in ricorso (in ossequio del principio di autosufficienza) e come, peraltro, dato atto anche dalla sentenza impugnata, l’annullamento in autotutela aveva inciso solo parzialmente sull’originario avviso di accertamento, oggetto di impugnazione, con conseguente errore da parte del Giudice di merito laddove ha dichiarato estinto il procedimento per integrale cessazione della materia del contendere.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla C.T.R. del Veneto la quale provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
PQM
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017