Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15789 del 19/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 19/07/2011, (ud. 17/06/2011, dep. 19/07/2011), n.15789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3132/2008 proposto da:

S.L.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.

MAZZINI 4, presso lo studio dell’avvocato AVALLONE Nunzio, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI

Clementina, VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2261/2007 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il

24/10/2007, r.g.n. 391/98;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/06/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI, per delega Avv. A. Riccio, per

l’INPS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Pretore di Nola con sentenza del 14.1.1998 accoglieva la domanda proposta da S.L. di riconoscimento dell’assegno di invalidità con decorrenza 1.11.1996.

L’INPS interponeva appello chiedendo la riforma dell’impugnata sentenzar si costituiva l’appellato chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Venivano disposte due consulenza tecniche in grado di appello ed il Tribunale del lavoro di Nola con sentenza del 17.10.2007, accogliendo per quanto di ragione l’appello, dichiarava il diritto dello S. alla prestazione richiesta con decorrenza solo dal 1.7.2003, con compensazione integrale delle spese del doppio grado.

Il Tribunale rilevava che entrambi i consulenti avevano accertato il superamento della soglia invalidante e che la decorrenza poteva essere stabilita al luglio 2003.

Propone ricorso S.L. con un motivo; resiste l’INPS con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il motivo di ricorso si denuncia l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto controverso della controversia, prospettato dalla parti ex art. 360 c.p.p., comma 1, n. 5.

Il ricorso non è fondato e pertanto va rigettato.

Nella prima parte del ricorso si sviluppano critiche del tutto generiche alla motivazione della sentenza impugnata che, a dire del ricorrente, pur avendo ritenuto insufficienti le due relazioni effettuate in appello, avrebbe poi accolto le conclusioni in esse stabilite. Il giudice di appello ha spiegato in realtà in modo persuasivo e logicamente coerente che, comunque, i due consulenti hanno entrambi, pur con qualche imprecisione diagnostica, concordemente accertato il superamento della soglia invalidante e che la stessa va fatta risalire al Luglio del 2003. Non emerge, quindi, alcuna contraddittorietà o carenza della motivazione sul punto.

Nella seconda parte del quesito il ricorrente lamenta l’avvenuta compensazione delle spese posto che in appello si è avuto solo un accoglimento parziale del gravame dell’INPS e si formula il seguente quesito di diritto” l’accoglimento parziale del gravame di controparte, legittima o meno la totale compensazione delle spese di 1^ e 2^ grado del giudizio?.

Ora a parte la considerazione che la censura non è coerente con il motivo così come avanzato di omessa o insufficiente motivazione in quanto sembra voler configurare una erronea applicazione di legge, in ogni caso la decisione impugnata sul punto recepisce l’orientamento di questa Corte secondo cui “atteso che la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale o assistenziale ha come contenuto non il solo diritto, bensì la relativa decorrenza, qualora la parte, in applicazione dell’art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è integralmente vittoriosa; ne consegue che il giudice – il quale ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., incontra come unico limite l’impossibilità di condannare al pagamento delle spese la parte integralmente vittoriosa- può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi” (Cass. n. 16821/10.8.2005). Pertanto l’avvenuta compensazione delle spese, tenuto conto anche del drastico spostamento in avanti della decorrenza, appare congruamente motivata.

Il ricorso va quindi rigettato con la conferma della sentenza impugnata.

Stante la natura della controversia e l’epoca di introduzione del ricorso: nulla sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso, nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011

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