Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15788 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 24/05/2017, dep.23/06/2017),  n. 15788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7329-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

M.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2497/1/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 06/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate ricorre, con unico motivo, nei confronti di M.R.L. (che non resiste) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia, in controversia avente ad oggetto impugnazione di avviso di accertamento ai fini dell’IRPEF dell’annualità 2005, in accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente, aveva riformato la decisione di primo grado non ravvisando la sussistenza dei presupposti legittimanti la rinnovazione dell’atto impositivo già annullato in autotutela.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va, preliminarmente, dichiarata d’ufficio la nullità dell’intero giudizio con assorbimento del motivo di ricorso.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, affermato che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascuno di costoro, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da società o da uno dei componenti di essa riguarda inscindibilmente sia l’ente associativo, sia i membri di esso – salvo il caso in cui questi prospettino (solo) questioni personali (vedi Cass., Sezioni unite civili, 4 giugno 2008, n. 14815).

Per questi aspetti, dunque, la controversia in oggetto concerne gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari (nel caso in specie la società e l’altro socio) affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio. Ne consegue che la società e tutti i suoi soci devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuno soltanto di essi.

Va, pertanto, dichiarata la nullità dell’intero giudizio con travolgimento delle due sentenze di primo e di secondo grado e disposto il rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento.

La peculiarità della fattispecie induce a compensare integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e dichiarare irripetibili quelle del giudizio di legittimità.

PQM

 

Decidendo sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento.

Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e dichiara irripetibili quelle del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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