Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15788 del 07/06/2021
Cassazione civile sez. I, 07/06/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 07/06/2021), n.15788
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 6920/2017 proposto da:
B.S., elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Gramsci n. 36,
presso lo studio dell’Avvocato Paolo Panariti, rappresentata e
difesa dall’Avvocato Potito Maria Pasquarella, giusta procura in
calce alla memoria difensiva di nuovo difensore;
– ricorrente –
contro
I.C., elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle
Milizie n. 22, presso lo studio dell’Avvocato Andrea Riccio,
rappresentato e difeso dagli Avvocati Innocenzo Militerni, e Massimo
Militerni, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3409/2016 della Corte d’appello di Napoli
pubblicata il 23/9/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/4/2021 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.
Fatto
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 7881/2104, pronunciava la separazione dei coniugi B.S. e I.C., accoglieva la richiesta di addebito avanzata dal marito per violazione dell’obbligo di fedeltà, rigettava la domanda di addebito proposta dalla moglie e poneva a carico dell’ I. l’obbligo di corrispondere alla B. la somma di Euro 2.000 mensili a titolo di mantenimento dei figli, oltre a un contributo del 50% alle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e alle spese straordinarie.
2. La Corte d’appello di Napoli, a seguito dell’impugnazione proposta da B.S., ribadiva che nessun addebito poteva essere compiuto nei confronti del marito, in quanto non risultava adeguatamente dimostrata la tesi dell’appellante secondo cui questi, fin dai primi anni del matrimonio, aveva tenuto comportamenti prevaricatori e violenti; la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale doveva invece ascriversi alla condotta della B., contraria all’obbligo di fedeltà.
La Corte distrettuale, tenuto conto dell’elevata disparità reddituale e patrimoniale esistente fra le parti e in parziale accoglimento dell’appello, aumentava a Euro 2.500 l’assegno mensile di mantenimento per i due minori, fissando nel 70% la misura del contributo del padre alle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, alle spese per le rette scolastiche e di studio nonchè alle spese per vacanze, sport e straordinarie in genere.
3. Per la cassazione di tale sentenza, pubblicata in data 23 settembre 2016, ha proposto ricorso B.S. prospettando nove motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso I.C..
Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
che:
4. Con memoria in data 12 aprile 2021, ritualmente depositata nella cancelleria di questa Corte, il difensore della ricorrente, a ciò abilitato in virtù di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. A detta rinuncia ha aderito il controricorrente, con atto sottoscritto dal proprio difensore, a tanto abilitato in virtù di procura speciale. Sussistendo i presupposti di legge, il processo deve essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia, con esclusione di ogni statuizione in merito alle spese, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021