Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15787 del 23/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 24/05/2017, dep.23/06/2017),  n. 15787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1034/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

T.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PIETRALATA

320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2960/35/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 12/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate ricorre, su unico motivo, nei confronti di T.D. (che resiste con controricorso) avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale, nella controversia concernente l’impugnazione di cartella di pagamento portante imposta di registro, la C.T.R. del Lazio, rigettandone l’appello, ha confermato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente, ribadendo che quest’ultima potesse avvalersi del giudicato formatosi in favore del coobbligato solidale, malgrado la cartella fosse stata emessa a seguito di diverso giudicato formatosi nei confronti dell’odierna contribuente.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicate, la ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo con il quale si deduce violazione e falsa applicazione di legge laddove la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto di estendere alla contribuente, destinataria di una cartella esattoriale formata a seguito di sentenza passata in giudicato sfavorevole, il giudicato parzialmente favorevole emesso nel giudizio promosso dal coobbligato solidale, in relazione al medesimo atto di rettifica del valore del cespite compravenduto, è manifestamente fondato. In materia, infatti, è consolidato il principio espresso da questa Corte (sentenza n. 14814 del 05/07/2011) per cui “in tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobbligato d’imposta di avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro coobbligato, secondo la regola generale stabilita dall’art. 1306 c.c., opera, come riflesso dell’unicità dell’accertamento e della citata estensibilità del giudicato, sempre che non si sia già formato un giudicato contrario sul medesimo punto. Pertanto, il coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi di altro debitore in solido, nel caso in cui egli non sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un giudizio già conclusosi (in modo a lui sfavorevole) con una decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti. Principi questi ribaditi e puntualizzati anche, tra le altre, da Cass. n. 19580 del 17/09/2014: “in tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobbligato, destinatario di un atto impositivo, di avvalersi del giudicato favorevole formatosi in un giudizio promosso da altro coobbligato secondo la regola generale stabilita dall’art. 1306 c.c., non è preclusa per il solo fatto di non essere rimasto inerte e di avere autonomamente impugnato l’avviso di accertamento, essendo di ostacolo al suo esercizio solo la definitiva conclusione del giudizio da lui instaurato con sentenza sfavorevole passata in giudicato”.

Alla luce di detti principi, non scalfiti dalle contrarie argomentazioni sviluppate dalla controricorrente in memoria, è evidente l’errore in cui è incorso il Giudice di merito nell’estendere il giudicato parzialmente favorevole formatosi in favore del coobbligato all’odierna contribuente che già aveva promosso autonomo giudizio conclusosi con sentenza, passata in cosa giudicata, integralmente sfavorevole.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la decisione nel merito della controversia con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.

La particolare peculiarità della fattispecie induce a compensare integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e quelle del giudizio di legittimità.

PQM

 

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.

Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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