Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15787 del 19/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 19/07/2011, (ud. 17/06/2011, dep. 19/07/2011), n.15787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2533/2008 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI Giorgio, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STRAMANDINOLI GIUSEPPE,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 711/2007 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/07/2007 r.g.n. 1686/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/06/2011 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avv. CLEMENTINA PULLI, per delega dell’Avv. A. Riccio, per

l’INPS;

udito l’Avvocato ANTONINI GIORGIO, per il controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Torino, confermando la decisione di primo grado, ha riconosciuto il diritto di R.C. (rectius:

R.) conseguire, quale appartenente alla categoria di ex combattenti e assimilati, la maggiorazione mensile della pensione (pari a L. 30.000), prevista dalla n. 140 del 1985, art. 6, a favore di tale categoria, con l’applicazione del beneficio della perequazione automatica a decorrere dall’entrata in vigore della stessa L. n. 140 del 1985, e non già dalla data (2004) di costituzione della pensione, come preteso dall’INPS. Il giudice di appello, applicando i principi espressi da Cass. sent. n. 14285 del 2005, ha osservato che la interpretazione della disposizione citata, sostenuta dall’ente previdenziale, non è giustificata dal suo tenore letterale e tradirebbe la finalità, con la stessa perseguita, di mantenere nel tempo l’adeguatezza delle prestazioni previdenziali.

L’Inps ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato con successiva memoria. Il pensionato ha resistito con controricorso e all’udienza di discussione ha depositato una nota in cui afferma che il ricorso in oggetto è connesso ad altro vertente tra le parti GORTAN+46/INPS (Rg: Gen. 16457/2009) in attesa di fissazione dell’udienza pubblica.

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, la Corte osserva che non può darsi seguito alla nota depositata in udienza dall’odierno resistente, non indicando la stessa le ragioni di connessione tra la causa in oggetto e quella che si dice in attesa della fissazione di udienza.

2. Sempre in via preliminare la Corte da atto che il cognome del resistente non è R., come indicato nella sentenza impugnata e nel ricorso per cassazione, bensì R. e, in questi termini, procede alla correzione dell’errore materiale contenuto negli indicati atti processuali.

li. Nell’unico motivo di ricorso l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. 15 aprile 1985, n. 140, art. 6 e della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 505, norma, quest’ultima che ha interpretato autenticamente l’art. 6 citato, osservando che, a mente delle suddette disposizioni di legge, l’importo della maggiorazione di L. 30.000 è suscettibile di perequazione automatica solo ed esclusivamente dal momento di attribuzione della pensione.

Erroneamente, quindi sentenza impugnata ha riconosciuto il diritto del R. a percepire, dalla data di costituzione del trattamento pensionistico, la maggiorazione in parola già incrementata delle quote di perequazione medio tempore maturate.

4. Il ricorso è fondato.

5. Come questa Corte ha precisato in numerose altre analoghe controversie, superando l’iniziale orientamento espresso dalla sentenza n. 14285 del 2005, anche in considerazione dell’intervento della Corte costituzionale che nella sentenza n. 401 del 2008, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 505. “La maggiorazione del trattamento pensionistico a favore degli ex combattenti e appartenenti a categorie assimilate che non abbiano goduto di benefici ai sensi della L. 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, non costituisce una prestazione autonoma, ma (come ritenuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 401 del 2008) è una maggiorazione del trattamento pensionistico, atta ad incrementarlo,’ ne consegue che sia la maggiorazione del trattamento, sia la relativa perequazione (ai sensi della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 505, che ha interpretato autenticamente la L. 15 aprile 1985, n. 140, art. 6, comma 3) non possono che decorrere dalla data del pensionamento. non essendo ipotizzatile una maggiorazione della pensione – che peraltro non competc “ex lege” ma a domanda – che si rivaluta autonomamente, in tempi in cui la pensione non esisteva ancora” (dv. ex plurimis Cass. n. 13723, n. 14050, n. 15057, n. 27777 del 2009, n. 21360 del 2010, n. 2057 del 2011.

6. Del tutto irrilevante, alla stregua del principio su indicato, diventa la questione di legittimità costituzionale della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 505, prospettata dal controricorrente, la cui istanza di rimessione al giudice delle leggi va, conseguentemente, rigettata.

7. In conclusione, il ricorso dell’INPS va accolto e, cassata la sentenza impugnata, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa direttamente da questa Corte nel merito, nel senso del rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

8. Ritiene equo la Corte compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero processo, per essersi il suo nuovo orientamento consolidato dopo l’intervento della Corte costituzionale (successivo al deposito degli atti del giudizio di cassazione).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011

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