Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15787 del 07/06/2021

Cassazione civile sez. I, 07/06/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 07/06/2021), n.15787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5156/2017 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliata in Roma, Via A Depretis n.

86, presso lo studio dell’avvocato Cavasola Pietro, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati Pini Eliseo, Pulga

Maria Elena, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in Roma, Lungo Tevere

dei Mellini n. 12, presso lo studio dell’avvocato Ogliani Susanna,

che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2295/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

pubblicata il 16/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/04/2021 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

RILEVATO

che la signora M.P. ha proposto ricorso avverso la sentenza, indicata in epigrafe, che ha dichiarato efficace in Italia la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario da lei contratto con P.G. in data 19 maggio 1991;

che la ricorrente ha presentato tempestivo e rituale atto di rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 390 c.p.c.;

che non si deve provvedere sulle spese, avendo il P. aderito alla rinuncia, ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021

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