Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15786 del 29/07/2016

Cassazione civile sez. III, 29/07/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 29/07/2016), n.15786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15044-2013 proposto da:

A.R., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRO NICOLETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO

CALAMIA giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.S., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LO

PINTO, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO COCILOVO giusta

procura speciale del Dott. Notaio GABRIELLA LUPO in PALERMO il

17/5/2016, rep. n. 24051;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 658/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 09/05/2012, R.G.N. 2382/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito l’Avvocato MARIO CALAMIA;

udito l’Avvocato GIUSEPPE LO PINTO per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Nell’ottobre 2001, il notaio A.R. convenne in giudizio l’avvocato M.S. per sentirlo condannare non solo al rimborso dell’anticipo di Euro 4.135,65 versatogli “a fronte di attività professionale del tutto insoddisfacente”, ma, segnatamente, al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separata sede) patiti a causa della negligenza addebitabile al legale nel disimpegno del mandato professionale affidatogli nell’ambito di due procedimenti penali interessanti esso attore, l’uno quale “indagato a (OMISSIS)” per reato di diffamazione e l’altro “quale querelante persona offesa, a (OMISSIS)”.

Con sentenza del dicembre 2005, il Tribunale di Palermo rigettò le domande attoree e, in accoglimento della domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. proposta dal convenuto, condannò l’ A. al pagamento in favore del M. della somma di Euro 15.000,00.

2. – Avverso tale decisione proponeva impugnazione il notaio A., che, nel contraddittorio con l’avvocato M., la Corte d’appello di Palermo respingeva con sentenza resa pubblica il 9 maggio 2012.

2.1. La Corte territoriale evidenziata l’inammissibilità del primo motivo di appello, non avendo il giudice di primo grado mai dichiarato la nullità dell’atto di citazione, come invece sostenuto dall’appellante – riteneva, anzitutto, che solo in riferimento al procedimento penale “campano” sussistesse il conferimento di una specifica procura alle liti da parte dell’ A. al M., mentre escludeva che tanto fosse riscontrabile in relazione al procedimento penale dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nè che, allo stesso riguardo, vi fosse prova di un contratto di clientela, mentre poteva dirsi sussistente unicamente un rapporto assimilabile al “contratto di patrocinio”, nella specie risoltosi esclusivamente nella “prestazione di una generica consulenza legale su quesiti di volta in volta formulati dall’interessato”.

In altri termini, l’avvocato M. provvedeva “ad esaminare, integrare correggere le numerose memorie che l’ A. redigeva personalmente, e gli dispensava consigli e pareri”.

2.2. Ciò posto, quanto segnatamente rapporto professionale relativo alla “vicenda campana”, il giudice di appello evidenziava che la rinuncia al mandato da parte dell’avvocato M. trovava “ragionevole spiegazione nel venir meno del rapporto di fiducia” tra difensore e cliente, come nella specie comprovato dal rapporto epistolare tra le parti.

In riferimento, poi, alla memoria ex art. 415 c.p.p. redatta dal M., su cui si appuntavano le doglianze dell’appellante, la Corte territoriale osservava, per un verso, che l’atto non meritava “le tanto aspre critiche espresse dall’ A.” e, per altro verso, quest’ultimo non aveva specificato le ragioni per le quali la genericità della memoria “avrebbe condizionato l’esito del procedimento penale napoletano”, là dove gli asseriti “errori di costruzioni delle frasi e della consecutiva numerica” risultavano circostanze irrilevanti “nell’economia complessiva di un procedimento penale”.

Ed ancora, il giudice del gravame riteneva che non fosse vero che il M. avesse manifestato dapprima al p.m. di Napoli e solo successivamente al proprio cliente la rinuncia al mandato, posto che questa venne comunicata all’ A. il 5 luglio 2001 e poi al p.m. con raccomandata spedita il 6 luglio 2001.

2.3. – Quanto al procedimento penale dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, la Corte territoriale evidenziava la genericità degli addebiti ascritti al legale, ponendo in rilievo, tra l’altro, che l’inadeguatezza della prestazione professionale lamentata dall’ A. non poteva apprezzarsi “con riferimento alle personali aspettative del cliente”, nè poteva essere desunta “dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mirava il cliente” medesimo, soprattutto in considerazione del fatto (assorbente anche della censura relativa alla mancata sottoscrizione del ricorso per Cassazione contro l’ordinanza di archiviazione del g.i.p. in data 24 ottobre 2000) che, in relazione a tale procedimento penale, “non era stato conferito alcuno specifico mandato alle liti sicchè la sua attività era limitata ad una consulenza legale del tutto sganciata dalle attività processuali che presso il Tribunale messinese venivano disimpegnate da altro professionista”.

Peraltro, soggiungeva la Corte palermitana, neppure era dato ravvisare una responsabilità del M. – che si era limitato a “rielaborare il ricorso per Cassazione” – per omessa informazione sulla necessità che ricorso stesso “fosse sottoscritto da un avvocato”, quale informazione “di carattere elementare” e neppure richiestagli. Ciò in quanto, l’ A., notaio ed in precedenza esercente l’attività di avvocato, “aveva manifestato concludentemente piena dimestichezza col codice di procedura penale e con gli istituti di volta in volta richiamati, e (quel che forse più conta) era difeso formalmente da altri due avvocati ai quali aveva conferito specifico mandato alle liti”.

Tanto senza tener conto, peraltro, che l’archiviazione del procedimento penale oggetto delle censure dell’appellato non poteva, in ogni caso, ritenersi “causata” dalla mancata opposizione dell’avvocato De Stefani (presentato all’ A. dal M. come suo “valido collaboratore”) alla produzione di alcuni documenti da parte degli indagati, risultando esser stata la valutazione del g.i.p. ancorata a circostanze diverse.

2.4. – In riferimento, poi, alle doglianze avverso il rigetto della domanda di risarcimento danni “spiegata in sede di precisazione delle conclusioni” dall’ A. e “dipendente da una serie di comportamenti processuali dell’avvocato M.” (produzione di documenti asseritamente in violazione della privacy, invio al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Palermo della missiva in data 7 dicembre 2001, utilizzo di parole e frasi offensive e non veritiere, resistenza in giudizio in mala fede), la Corte territoriale riteneva infondate le censure dell’appellante in ragione, anzitutto, della non ravvisabilità di motivi di riservatezza nell’espletamento delle difesa in giudizio, e, poi, della “fruttuosità della resistenza dell’avv. M.”, della “indeterminatezza delle espressioni che l’ A. ritiene offensive (a fronte, comunque, di una contesa dai toni inevitabilmente aspri)” e della “riconducibilità all’esercizio di un diritto dell’iniziativa dell’avv. M. a torto contestata dall’appellante”.

2.5. – Il giudice di secondo grado riteneva, infine, destituito di ragione il motivo di gravame concernente la condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c., rilevando la “palese infondatezza della domanda”, basata su “gravi reiterate” accuse di responsabilità professionale senza fondamento e pregiudizievoli per l’onorabilità della controparte, denotanti soltanto “un’acredine personale oggettivamente ingiustificata” dell’appellante, da doversi ascrivere a “colpa grave”.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre il notaio A.R. sulla base di quattordici motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso, illustrato da memoria, l’avvocato M.S..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 89 c.p.c. e art. 96 c.p.c., comma 1, artt. 594, 595, 598, 599 e 622 c.p., artt. 9, 17, 18, 20 e 37 del codice deontologico approvato dal C.N.F. il 17 aprile 1997 e modificato il 17 ottobre 1999, e art. 2043 c.c..

La Corte di appello, nel rigettare la domanda di danni proposta da esso A. (a fronte di espressioni offensive contenute in atti difensivi e scritti dell’avvocato M.), non avrebbe affatto “esplicitato” il contenuto del c.d. “diritto di iniziativa” in forza del quale ha mandato assolta la controparte da responsabilità, risolvendosi esso “nella pretesa di “farsi giustizia da sè””, integrante “il massimo dell’antigiuridicità”.

Inoltre, il giudice di appello avrebbe violato le disposizioni indicate in rubrica, “per non averne fatto corretta applicazione”.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

Esso si incentra in una critica sull’utilizzo, da parte del giudice di secondo grado, dell’espressione “diritto di iniziativa” che non viene colta nella sua effettiva portata, chiaramente evincibile dal contesto nel quale si colloca (cfr. sintesi al 2.4. del “Ritenuto in fatto”), avendo la Corte territoriale inteso far riferimento al complessivo dispiegarsi del diritto di difesa esercitato dal M. nell’ambito del giudizio di merito riguardante la presente controversia.

Peraltro, il motivo è inammissibile anche nel quomodo della denuncia di errores in iudicando, posto che avrebbe dovuto strutturarsi non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche tramite specifiche argomentazioni (che non sono affatto ravvisabili nelle generiche deduzioni che sostanziano le doglianze), intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dal “diritto vivente” (tra le altre, Cass., 15 gennaio 2015, n. 635).

2. – Con il secondo mezzo è dedotto vizio di insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La Corte territoriale avrebbe immotivatamente ritenuto che fossero indeterminate le espressioni offensive utilizzate dalla controparte (ossia “imputato” ed “ignorante”), così come avrebbe ingiustificatamente fatto riferimento alla “fruttuosità della resistenza”, che non avrebbe comunque potuto legittimare l’uso di frasi offensive, altresì mancando di motivare sulle violazioni del M. al codice deontologico.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

Esso – oltre a non conformarsi in modo pertinente al principio di specificità della censura, posto che non è sufficiente a tal fine la mera localizzazione degli atti, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (peraltro, nella specie, limitata a quelli del giudizio di appello), senza una sintesi intelligibile dei relativi contenuti che si assumono rilevanti nella costruzione della doglianza stessa – manca, in ogni caso, di evidenziare quali specifiche allegazioni fossero a sostegno delle domande risarcitorie ex artt. 89 e 96 c.p.c., che avrebbero potuto essere anche esperite in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di appello, e quali invece a supporto dei danni pretesi per altro titolo (come le dedotte violazioni del codice deontologico), che avrebbero dovuto essere veicolate già in primo grado, non potendo utilmente fondare in sede di gravame una autonoma, e nuova, domanda risarcitoria.

Inoltre, neppure viene colta nel suo complesso la ratio decidendi della sentenza impugnata, posto che, quanto alla “indeterminatezza delle espressioni” rilevata dalla Corte territoriale, essa è ulteriormente corredata dall’apprezzamento – comunque in sè decisivo e non fatto oggetto di specifica censura – della riconduzione delle espressioni medesime ad “una contesa dai toni inevitabilmente aspri”.

3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1 e art. 111 Cost.

La Corte di appello, dichiarandone l’inammissibilità, avrebbe omesso di argomentare in ordine al primo motivo di appello, che denunciava l’erroneità delle sentenza di primo grado là dove essa aveva dichiarato la nullità dell’atto di citazione.

4. – Con il quarto mezzo è dedotto vizio di insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Sarebbe, in ogni caso, incomprensibile la motivazione della sentenza impugnata là dove ha dichiarato l’inammissibilità del primo motivo di appello.

4.1. – Il terzo e quarto motivo, da scrutinarsi congiuntamente, non possono trovare accoglimento.

Contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, la decisione resa dalla Corte di appello (p. 2 della sentenza impugnata) è del tutto comprensibile e chiara: nessuna nullità dell’atto di citazione era stata dichiarata dal primo giudice, con la conseguenza che risultava inammissibile il motivo di gravame che si doleva di ciò, che non coglieva la portata della decisione gravata.

Pertanto, le censure in esame non scalfiscono la ratio decidendi della sentenza di appello, là dove, poi, sono comunque veicolate in mancanza di specificazione dei contenuti rilevanti degli atti processuali implicati (atto di citazione di primo grado, sentenza di primo grado e atto di appello), nonchè della loro puntuale localizzazione.

5. – Con il quinto mezzo è denunciata violazione e falsa applicazione: a) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 1703, 1704, 1710, 1387, 1392, 1325, n. 4, 2230, 2236, 1218 c.c. e art. 83 c.p.c.; b) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, delle norme in materia di interpretazione dei contratti (artt. da 1362 a 1371 c.c.); c) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, degli artt. 112 e 115 c.p.c.; d) dell’art. 40 del codice deontologico approvato dal C.N.F. il 17 aprile 1997 e modificato il 17 ottobre 1999.

a) La Corte territoriale, assumendo che, dagli atti, non emergeva alcuna procura alle liti in riferimento al procedimento penale dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, avrebbe confuso con il negozio giuridico unilaterale di procura “i contratti di prestazione d’opera intellettuale e di mandato”, i quali non potevano essere esclusi per carenza di procura alle liti e in forza dei quali nasceva il diritto alla restituzione dell’acconto ed al risarcimento danni per inadempimento dell’avvocato M..

b) La Corte di appello avrebbe altresì violato le norme in materia di mandato e prestazione d’opera – e con esse quelle sulla interpretazione dei contratti – includendo nel rapporto tra avvocato e cliente le nozioni di “continuità”, “parasubordinazione”, “collegamento funzionale” ed “esclusività”, altresì errando nel riferirsi in modo restrittivo ai contratti di “clientela” e di “patrocinio”, mancando, infine, di cogliere che quest’ultimo è il contratto che “prevede il conferimento al professionista soltanto del potere di esercitare in giudizio lo jus postulandi”.

c) Il giudice del gravame avrebbe, poi, ex officio, in violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., ascritto ad esso A. l’allegazione – non presente “in nessuno degli scritti difensivi” – “secondo cui egli, nominando quale proprio difensore l’avvocato M. in data 22 marzo 2000, avrebbe inteso in realtà conferirgli ampio mandato anche in relazione al procedimento di Barcellona”; “equivoco” questo, siccome assunto dalla Corte di merito, su cui la sentenza impugnata non dà spiegazioni del perchè andasse imputato all’ A., tanto più che era il M., quale professionista a fronte di un consumatore, ad essere tenuto ad adempiere al dovere di informazione derivante anche dal codice deontologico.

5.1. – Il motivo, in tutta la sua articolazione, non può trovare accoglimento.

5.1.1. – Quanto ai primi due profili di censura sub a) e b), va rilevato che la Corte di appello (cfr. sintesi ai 2.1. e 2.3. del “Ritenuto in fatto” che precede e cui si rinvia) ha escluso che, in riferimento al procedimento penale incardinato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sussistesse un conferimento di procura alle liti, ossia di negozio unilaterale idonea a consentire all’avvocato la rappresentanza e difesa in giudizio della parte, mentre ha ravvisato l’esistenza di un negozio assimilabile “ad un contratto di patrocinio”, consentaneo allo schema negoziale del mandato, al fine dell’espletamento di attività professionale di generica consulenza legale, non riconducibile però ad una prestazione continuativa o di cd. parasubordinazione.

Così puntualizzata la ratio decidendi, è agevole osservare che l’astratta qualificazione giuridica assunta dal giudice del gravame è armonica rispetto ai principi della materia, avendo questa Corte più volte enunciato il principio per cui, in tema di attività professionale svolta da avvocati, mentre la procura ad litem è un negozio unilaterale col quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio è un negozio bilaterale col quale il professionista viene incaricato di svolgere (in modo continuativo o meno) la sua opera, di carattere extraprocessuale, secondo lo schema del mandato (tra le altre, Cass., 28 agosto 2014, n. 18450).

Ne consegue che le doglianze di parte ricorrente sono infondate là dove deducono errores in indicando sulla qualificazione del rapporto contrattuale inter partes, mentre sono inammissibili là dove prospettano (peraltro, invertendo la denuncia secondo un’errata ottica metodologica) la violazione dei criteri di esegesi negoziale, senza evidenziare in cosa siano consistiti i supposti scostamenti del giudice di merito (al quale soltanto è riservata l’opera di interpretazione del contratto) dai paradigmi legali di riferimento (artt. 1362 c.c. e ss.), peraltro, senza adeguato riferimento contenutistico (ma anche di localizzazione, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) all’oggetto precipuo dell’attività interpretativa, ossia al contratto intercorso tra le parti.

5.1.2. – Quanto poi al profilo di censura sub c), esso è inammissibile là dove evoca, nella sostanza, un errore percettivo della Corte territoriale in relazione al contenuto dell’atto di appello, che semmai avrebbe dovuto far valere come vizio revocatorio e non già tramite ricorso per cassazione.

E’ infondato invece là dove assume l’esistenza di un vizio di contraddittorietà della sentenza impugnata, non ravvisabile affatto nell’argomentare della Corte territoriale, che, per un verso, ha rilevato l’inconsistenza dell’allegazione dell’ A. circa l’estensibilità del mandato alle liti dal procedimento penale “campano” al procedimento penale “siciliano” e, per altro verso, ha motivato sul rapporto inter partes di consulenza, non riconducibile a detto mandato processuale, relativo a detto ultimo procedimento giudiziario.

6. – Con il sesto mezzo è dedotto vizio di omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La Corte di appello, in tema di conferimento dell’incarico professionale nell’ambito del procedimento giudiziario messinese, avrebbe omesso di motivare nonostante le deduzioni di esso A. con la comparsa conclusionale del 29 novembre 2001 – in ordine alla valenza decisiva della fattura del giugno 2001 e della nota di credito del dicembre 2001 emessi dallo stesso avvocato M..

6.1. – Il motivo non può trovare accoglimento.

Non solo il ricorrente deduce di aver allegato circostanze fattuali decisive con la comparsa conclusionale di appello e, dunque, tardivamente, ma, in ogni caso, prospetta una decisività dei documenti che assume prodotti che non è affatto tale, posto che il giudice di secondo grado non ha negato la sussistenza di un contratto di patrocinio, volto al rilascio di consigli e pareri, nel quale ben possono coonestarsi i pagamenti per “assistenza” giudiziaria.

Quanto, poi, alla censura sulla mancata considerazione di altre “argomentazioni relative alla prova della sussistenza del rapporto contrattuale difensivo”, spese nella comparsa conclusionale (di cui, peraltro, non vi è alcun accenno contenutistico, sia pure per sintesi, ma solo un generico rinvio alle “pagine da 11 a 22 della comparsa conclusionale”), essa, per come è prospettata, è inammissibile, giacchè, riferendosi a mere “argomentazioni” e non a “fatti”, non è idonea ad integrare il vizio motivazionale di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sua formulazione antecedente alla novella legislativa del 2012, applicabile ratione temporis (tra le altre, Cass., 5 febbraio 2011, n. 2805). Nè, comunque, il giudice del merito era tenuto a prendere specifica posizione su tutte le argomentazioni difensive una volta espresso il proprio motivato convincimento sulla portata dei rapporti negoziali inter partes.

7. – Con il settimo mezzo è denunciata violazione e falsa applicazione: a) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 2237 c.c., comma 2; b) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, degli artt. 112 e 277 c.p.c., per omessa pronuncia; c) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, degli artt. 112 e 115 c.p.c., per “ultra petizione”.

a) La Corte territoriale avrebbe errato a ritenere che fosse legittima la rinuncia al mandato difensivo da parte dell’avv. M. nell’ambito del procedimento giudiziario campano in forza del “venir meno del rapporto di fiducia”, ciò non integrando la “giusta causa” necessaria per il recesso del professionista ai sensi dell’art. 2237 c.c..

b) Il giudice di appello non si sarebbe pronunciato sulla domanda di restituzione, “spiegata fin dall’atto di citazione e riproposta in appello”, dell’acconto versato da esso A. al M. e ciò a prescindere dalla giustificazione o meno della rinuncia al mandato.

c) La Corte palermitana, nel ritenere che taluni fatti indicati da esso A. in comparsa conclusionale di appello (missive e fattura dell’avv. M. dal contenuto offensivo; manifestazione a terzi della rinuncia al mandato, etc.) esulassero dal tema decisorio e fosse “espressione di recriminazioni nuove”, si sarebbe pronunciata d’ufficio “su un’eccezione che poteva essere proposta soltanto dalla parte che, invece non l’aveva sollevata”, là dove poi detti fatti erano stati tempestivamente allegati.

7.1. – Il motivo, in tutta la sua articolazione, non può trovare accoglimento.

Quanto alla doglianza sub a), essa è palesemente infondata, posto che il motivato (cfr. pp. 9/10 della sentenza impugnata e sintesi al 2.2. del “Ritenuto in fatto” che precede) convincimento della Corte di appello sul “venir meno del rapporto di fiducia” (cui è improntata la relazione contrattuale tra professionista e cliente) è circostanza che ben può integrare la giusta causa di cui all’art. 2237 c.c., alla stregua dell’apprezzamento condotto in concreto dal giudice del merito.

Ne consegue che, accertata la sussistenza della “giusta causa” di recesso e avendo il professionista, alla stregua della anzidetta citata disposizione, diritto “al rimborso delle spese fatte” (oltre che “al compenso per l’opera svolta”), neppure è apprezzabile un’omessa pronuncia della Corte di appello sulla domanda restitutoria proposta dall’ A. censura sub b), di per sè rimanendo attratta in quella di rigetto anzidetta.

Peraltro, il ricorrente, assumendo di aver proposto la domanda di rimborso sia in primo, che in secondo grado, avrebbe dovuto, però, evidenziare non solo quali specifiche censure avesse mosso alla sentenza di primo grado sul punto, ma, ancor prima, quale fosse stata la decisione del primo giudice al riguardo, ovverosia se omessa oppure di rigetto e, in quest’ultimo caso, il relativo tenore.

Quanto, poi, alla doglianza sub c), è palesemente inconsistente il dedotto vizio di “ultrapetizione”, avendo il giudice di appello non già pronunciato su eccezione sostanziale in senso stretto, bensì unicamente valutato la portata dell’impianto allegatorio dello stesso attore/appellante, peraltro, in una prospettiva colta solo in parte dal ricorrente, che manca di considerare anche la ratio, autonoma, concernente la non attinenza dei fatti allegati “con l’espletamento del mandato difensivo originariamente attribuito all’avvocato M.”.

8. – Con l’ottavo mezzo è dedotto vizio di insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La Corte territoriale non avrebbe sufficientemente motivato sulla dedotta illegittimità della rinuncia al mandato da parte dell’avv. M., facendo solo generico richiamo alle lettere spedite da esso A. al professionista e alle “rivendicazioni” che dette lettere esprimevano, mancando di spiegare le ragioni della imputabilità del recesso alla condotta di esso attuale ricorrente e non già a quella del M..

8.1. – Il motivo è inammissibile.

Esso, a fronte di una motivazione congruente ed adeguata (cfr. ancora pp. 9/10 della sentenza impugnata e sintesi al 2.2. del “Ritenuto in fatto” che precede), si concreta in una critica generica e ab externo della sentenza impugnata, senza porre in rilievo quale fosse la decisività (tale da determinare con certezza, e non con mera probabilità, una diversa decisione) dei contenuti di lettere e rivendicazioni, asseritamente privi della valenza assunta dalla Corte territoriale e, dunque, diversamente orientati in favore di esso A..

9. – Con il nono mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., artt. 1218, 1453 e 2697 c.c..

La Corte di appello avrebbe rigettato la domanda di danni per l’omissione di ogni difesa da parte dell’avv. M. nel procedimento giudiziario dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nonostante il professionista non avesse dato dimostrazione di aver adempiuto alla propria obbligazione, nè offerto di darla, ritenendo sufficiente la semplice “elencazione” di attività in una nota proveniente dallo stesso avvocato e motivando in modo del tutto arbitrario, senza indicare le risultanze processuali, in ordine alla adeguatezza della prestazione resa dal professionista.

9.1. – Il motivo non può trovare accoglimento.

La Corte di appello, in base alle complessive risultanze in atti (la cui valutazione è da assumersi secondo il principio di cd. acquisizione processuale, là dove la regola del riparto dell’onere probatorio opera in via residuale), ha inteso la prestazione professionale del M., quale consulenza legale sganciata da attività processuali, come obbligazioni di mezzi, adeguatamente soddisfatta, secondo parametri non coincidenti con le “personali aspettative del cliente”, ma da porsi in relazione alla natura delle prestazioni richieste e, dunque, da intendersi come riferiti alla diligenza di cui all’art. 1176 c.c., comma 2.

In tal senso la decisione impugnata è conforme ai principi giuridici di settore (cfr., tra le altre, Cass., 26 febbraio 2002, n. 2836), là dove le ulteriori doglianze di parte ricorrente impingono su accertamenti di fatto, riservati al giudice del merito, non censurati in modo pertinente, nè, comunque, specifico.

10. – Con il decimo mezzo è dedotto vizio di contraddittorietà ed illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La Corte di appello avrebbe motivato in modo contraddittorio ed illogico in ordine al rigetto della domanda di danni per l’omissione di ogni difesa da parte dell’avv. M. nel procedimento giudiziario dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, facendo leva su “argomentazioni sibilline, non comprensibili”, quali quelle relative alla negazione che l’avv. M. avesse sostenuto l’omissione di difesa in danno di esso A..

10.1. – Il motivo è inammissibile.

Esso non coglie appieno le censurate argomentazioni della Corte di appello (cfr. p. 12 della sentenza impugnata), le quali risultano chiaramente intelligibili, volendo significare che il M., rispetto alla dedotta omissione di difesa nell’ambito del procedimento giudiziario “siciliano”, non aveva affatto confessato il proprio inadempimento, non potendosi ciò desumere dall’aver il medesimo negato di essere stato, in radice, investito di mandato alle liti in relazione a detto procedimento giudiziario (avendo, infatti, il giudice di appello resecato il rapporto inter partes in quello soltanto di consulenza legale sganciata da attività processuale).

Peraltro, la doglianza si incentra su argomentazioni assunte isolatamente, mancando, in tal modo, di rendere contezza di quale sia la decisività della critica nell’economia della decisione.

11. – Con l’undicesimo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1703, 1704, 17108, 1710, 1387, 1392, 1325, n. 4, 2230, 2236, 1218 c.c. e art. 83 c.p.c..

La Corte territoriale, quanto alla mancata sottoscrizione del ricorso per cassazione dall’avv. M. (dichiarato inammissibile proprio per tale circostanza), avrebbe errato a confondere tra contratto di prestazione d’opera professionale, mandato e procura, giacchè avrebbe dovuto essere il professionista “a sollecitare il rilascio della procura al cliente” e non certamente quest’ultimo “a suggerirglielo”.

11. – Il motivo è inammissibile.

Esso – oltre a non evidenziare, nella sostanza, alcuna violazione di legge, imperniandosi, piuttosto, su una guaestio facti – non coglie, comunque, la ratio decidendi della sentenza impugnata, poichè la Corte di appello (pp. 12/14 di detta sentenza; sintesi al 2.3. del “Ritenuto in fatto” che precede) ha evidenziato che il M. aveva manifestato contrarietà all’iniziativa giudiziaria (e, dunque, era ben lungi dal sollecitare il rilascio di una procura ad hoc), limitandosi soltanto ad apportare correzioni all’atto redatto dall’ A., dopo insistenze di quest’ultimo, il quale era in grado di comprendere agevolmente che la proposizione del ricorso per cassazione necessitava di sottoscrizione di (altro) difensore appositamente abilitato.

12. – Con il dodicesimo mezzo è dedotto vizio di contraddittorietà ed illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (e con riferimento agli artt. 132 c.p.c., comma 2, art. 156 c.p.c., comma 2, art. 118 disp. att. C.p.c., comma 1 e art. 111 Cost.).

La Corte palermitana, nell’addurre che esso A. era in grado di comprendere la necessità della sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di avvocato all’uopo abilitato, avrebbe superficialmente e illogicamente fatto riferimento alla circostanza che “il Dott. A. fosse Notaio ed avesse in precedenza (30 anni prima) esercitato l’attività di avvocato”, senza dare rilievo al fatto che doveva essere il professionista a fornire la piena e dovuta assistenza e, pertanto, ad informare il cliente sulla necessità della sottoscrizione degli atti. Peraltro, non poteva neppure valere il rilievo che esso A. fosse difeso da due altri avvocati (del resto, oggetto di ricorso per revocazione), in quanto l’avv. De Stefani non era abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.

12.1. – Il motivo è inammissibile.

La statuizione della Corte territoriale (cfr. pp. 12/13 della sentenza di appello e sintesi al par. 2.3. del “Ritenuto in fatto” che precede) si sottrae alle critiche di parte ricorrente, giacchè queste, tutt’altro che esibenti il carattere della decisività (come, tra le altre, quella della mancata iscrizione dell’avv. De Stefani all’albo dei cassazionisti, ciò non elidendo la veste professionale del legale ed il fatto che potesse esso stesso indicare quale fosse il modus procedendi, peraltro dalla stessa Corte di appello ritenuto essere già ben presente all’ A.), sono ben lungi da evidenziare illogicità ed aporie intrinseche al ragionamento decisorio, poichè veicolano, in contrasto con il paradigma censorio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 un apprezzamento dei fatti e delle prove alternativo a quello fornito dal giudice del merito, così da surrogarsi, inammissibilmente, nei poteri ad esso riservati.

13. – Con il tredicesimo mezzo è dedotto vizio di omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La Corte territoriale avrebbe omesso di motivare in ordine alla “formulazione del ricorso in Cassazione da parte del M. avverso il provvedimento di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto”, là dove emergeva dallo stesso che non vi era alcuna indicazione “della necessità della sottoscrizione del legale all’uopo incaricato”, mancando altresì di motivare in ordine alle “argomentazioni” svolte da esso A. nel corso del giudizio circa la sussistenza “del rapporto contrattuale difensivo relativo al procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione”.

13.1. – Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

E’ infondato là dove denuncia un vizio di omessa motivazione, che non è dato affatto ravvisare nella sentenza impugnata, avendo la Corte di appello (cfr. ancora pp. 12/14 di detta sentenza; sintesi al 2.3. del “Ritenuto in fatto” che precede) esaminato il “fatto” concernente il ricorso per cassazione avverso l’archiviazione del procedimento penale “siciliano” e ricostruitolo, in forza dell’apprezzamento delle risultanze probatorie ad essa riservato, in modo diverso da quanto divisato dal ricorrente, dando adeguata contezza delle ragioni per cui non vi era da escludere una responsabilità del M. per la mancata indicazione della necessità di sottoscrizione dell’atto da parte di legale appositamente abilitato.

E’ inammissibile quanto alla censura di omesso esame di “tutte le argomentazioni relative alla prova della sussistenza del rapporto contrattuale difensivo relativo al procedimento dinanzi la Corte di Cassazione”, in tal senso dovendosi mutuare le ragioni di inammissibilità già evidenziate sub 6.1. che precede e cui si rinvia.

14. – Con il quattordicesimo mezzo è denunciata violazione e falsa applicazione: a) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, degli artt. 112 e 115 c.p.c.; b) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 96 c.p.c., comma 1.

La Corte di appello, facendo leva su circostanze non dedotte (“acredine oggettivamente ingiustificata”) e su rilievi contraddittori (come quello del diligente espletamento di un incarico che, per altro verso, si assume non conferito), avrebbe erroneamente confermato la condanna di esso A. al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..

14.1. – Il motivo non può trovare accoglimento.

La Corte territoriale (cfr. p. 15 della sentenza impugnata e sintesi al 2.5. del “Ritenuto in fatto” che precede) non si è discostata dal referente normativo (art. 96 c.p.c.) su cui ha fondato il rigetto del motivo di gravame dell’ A., statuendo in ragione di una soccombenza dettata da “palese infondatezza della domanda”, oggetto di iniziativa giudiziaria connotata dal “colpa grave”, là dove, poi, non è dato ravvisare alcun vizio di ultrapetizione nel rilievo di “acredine oggettivamente ingiustificata”, che pertiene soltanto ad una valutazione propria del giudice del merito circa il tenore della complessiva vicenda esaminata.

Per il resto, le censure si orientano, pur senza evocare formalmente il pertinente paradigma legale di sussunzione (art. 360 c.p.c., n. 5), a denunciare un vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione, mancando del tutto, però, di evidenziare effettive aporie intrinseche al ragionamento del giudice del merito.

15. – Il ricorso va, pertanto, rigettato ed il ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Al sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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