Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15786 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. I, 23/07/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 23/07/2020), n.15786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6155/2019 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour Presso

la cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e difeso

dall’avvocato Daniela Gasparin per procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato ex lege presso l’Avvocatura dello Stato in Roma, Via dei

Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso il decreto n. 351/2019 del Tribunale di Milano, Sezione

specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale

e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea del

02/01/2019;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella camera di consiglio del 03/03/2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con il decreto in epigrafe indicato ha rigettato il ricorso proposto ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis da M.M., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale ne aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed umanitaria.

Il racconto reso dal dichiarante dinanzi alla commissione territoriale, e secondo il quale il primo aveva raggiunto l’Italia ancora minorenne, non era credibile ed andava pertanto esclusa la protezione internazionale e quella sussidiaria anche per il profilo della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno ed internazionale e tanto in ragione delle condizioni del Paese di origine, scrutinate alla luce di fonti del gennaio 2017. La protezione umanitaria è stata esclusa nella non credibilità del racconto e perchè il richiedente, ormai maggiorenne, aveva la famiglia di origine nel proprio paese e non aveva allegato alcuna circostanza sul suo radicamento in Italia se non, per relative attestazioni, la frequenza di corsi di lingua italiana.

2. M.M. ricorre per la cassazione dell’indicato decreto con tre motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente “al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, nato ad (OMISSIS), in (OMISSIS), di etnia “(OMISSIS)” e di religione (OMISSIS), nel racconto reso alla competente Commissione territoriale aveva dichiarato di aver lasciato il proprio Paese, all’esito di problemi insorti nel 2014 con la famiglia del padre a causa della proprietà di alcuni terreni intestati al padre del ricorrente ed a lui, che era analfabeta, estorti con l’inganno da un suo fratello che sapeva leggere e scrivere.

Quando il padre del ricorrente aveva reclamato le sue proprietà erano seguite minacce di morte e scontri violenti durante uno dei quali il richiedente, per aiutare il padre, feriva un altro suo zio paterno. Nella medesima occasione si verificava la morte di un uomo, evento di cui veniva accusato il richiedente ed il padre in esito a denuncia sporta da uno zio che, per fare ciò, aveva corrotto la polizia ed un testimone. Di tanto il ricorrente veniva a conoscenza da un vicino di casa che mosso a pietà nei suoi confronti gli aveva confessato il piano dello zio.

Il ricorrente aveva trovato protezione presso uno zio materno che quando il nipote aveva solo (OMISSIS), nel (OMISSIS), gli aveva fornito denaro sufficiente e documenti per lasciare il (OMISSIS). Il ricorrente raggiungeva quindi la Libia dove rimaneva, tra violenze e denutrizione, fino al luglio 2017 quando se ne allontanava per l’Italia.

Egli paventava il pericolo di rientro perchè temeva di essere ucciso dallo zio e di essere ingiustamente penalmente condannato per un procedimento pendente a suo carico.

2. In ricorso vengono articolati tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si fa valere violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3,4,5,6,7, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 Cedu, nonchè omesso esame di fatti decisivi e assenza di motivazione nonchè violazione dei parametri normativi relativi agli atti di persecuzione e minacce subite nel proprio Paese di origine ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, anche con riferimento alla mancata fissazione di udienza di audizione del ricorrente.

Il tribunale aveva ritenuto non credibile il racconto del richiedente, sia in relazione al manifestato timore di essere ucciso dallo zio che di essere ingiustamente condannato all’esito di un procedimento penale a suo carico, senza esaminare tutti gli aspetti della vicenda in esame, quali la minore età del dichiarante, le minacce e paure sofferte, la presenza di genitori e sorelle ed il passaporto falso utilizzato per fuggire. Il tribunale non aveva curato numerosi stralci delle dichiarazioni e ne aveva considerati altri in maniera del tutto superficiale.

Inoltre il giudice avrebbe errato là dove aveva ritenuto che il ricorrente non aveva introdotto nuovi temi di indagine nè allegato fatti nuovi ove aveva richiesto il “libero interrogatorio del richiedente”.

Il ricorrente aveva infatti dedotto a tal fine: l’indisponibilità della videoregistrazione; la necessità di chiarire le contraddizioni individuate dalla Commissione territoriale nel provvedimento di rigetto; di non aver riferito alla commissione della scomparsa delle sue sorelle, circostanza appresa successivamente all’audizione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) in violazione degli obblighi di cooperazione istruttoria; omesso esame di fatti decisivi; violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3,14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27; artt. 2 e 3 Cedu; violazione dei parametri normativi di “danno grave”; violazione di legge in riferimento agli artt. 6 e 13 della Convenzione Edu, all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ed all’art. 46 della direttiva n. 2013/32.

Il tribunale avrebbe mancato di acquisire informazioni ufficiose sulla situazione socio-politica del (OMISSIS) in relazione ai pericoli provvedendo a riscontrare obiettivamente le dichiarazioni rese dal richiedente che aveva fatto ogni ragionevole sforzo per circostanziare il proprio narrato, aveva presentato domanda di protezione il prima possibile e doveva, in generale, ritenersi attendibile.

I motivi da trattarsi congiuntamente perchè connessi sono inammissibili.

2.1.1. Quanto al primo motivo, il tribunale ha escluso la sussistenza degli estremi per il riconoscimento della protezione internazionale ritenendo la vicenda descritta dal richiedente non credibile per un giudizio rispettoso dei canoni di legge.

In tema di riconoscimento della protezione internazionale, l’intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 attiene al giudizio di fatto, censurabile in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass. 05/02/2019 n. 3340; vd. Cass. 30/10/2018 n. 27503).

Segnatamente là dove si denuncia omessa motivazione (sulla minore età del ricorrente e sul contesto di paura e minaccia in cui erano maturati i fatti; sul processo a carico del ricorrente e del padre; sulla presenza in (OMISSIS) di genitori e sorelle, invece indicate in ricorso come non più in contatto con il ricorrente; sull’inganno dello spossessamento del terreno e sulla circostanza che il richiedente protezione aveva lasciato il paese con documenti falsi, evidenza che avrebbe confermato l’attendibilità del dichiarante), quanto viene in contestazione sono in realtà gli apprezzamenti di merito svolti dal giudice, come tali non sindacabili in cassazione e che non valgono a segnalarsi come omissioni di fatti “decisivi” risultando, essi, piuttosto, genericamente elencati.

Ciò vale per l’evidenza che le sorelle non fossero più in contatto con il ricorrente a fronte del giudizio espresso dal giudice di merito, nel negare, all’interno di una più ampia motivazione, la protezione per motivi umanitari, sull’esistenza di riferimenti familiari in patria o ancora per la falsità dei documenti di riconoscimento utilizzati dal ricorrente per allontanarsi dal proprio Paese.

Resta fermo che il clima in cui sarebbero maturati i fatti dedotti, ivi compresa la minore età del ricorrente, sono stati apprezzati dal tribunale nel valutare la credibilità del narrato e tanto, partitamente, quanto alle due vicende indicate (paventata uccisione da parte dello zio; pendenza di un giudizio penale per omicidio) come altrettante cause di timore e pericolo di ritorno nel Paese di origine del ricorrente.

2.1.2. Il motivo soffre di un’altra causa di inammissibilità là dove neppure provvede ad indicare in quale atto del processo le circostanze che si vorrebbero decisive, ed omesse nella valutazione, sarebbero state dedotte dinanzi al giudice del merito, per costituire oggetto di dibattito processuale.

Consegue a quanto rilevato l’assorbimento dell’onere di collaborazione istruttoria (Cass. 27/06/2018 n. 16925).

2.2. Nel resto, quanto all’omessa audizione del richiedente, la censura è generica ed inefficace.

Il tribunale ha ritenuto non necessaria l’audizione non avendo la difesa introdotto ulteriori temi di indagine nè allegato fatti nuovi o segnalato specifiche carenze dell’audizione dinanzi alla Commissione territoriale che potessero essere colmate con una nuova.

Il motivo non si confronta con siffatta statuizione, censurandola in modo specifico – la parte deduce genericamente la necessità di chiarimento da parte del ricorrente delle dichiarazioni rese in sede amministrativa, e ivi ritenute contraddittorie, e la sopravvenuta, rispetto all’intervista, conoscenza della scomparsa delle sorelle – e dando conto della decisività e tempestività dell’allegazione-prova (vd. supra 2.1.).

Là dove poi il ricorrente deduce la necessità dell’udienza D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, comma 11 per l’indisponibilità della videoregistrazione dell’intervista dinanzi all’organo amministrativo, egli incorre in una viziata interpretazione della norma non rispettosa della giurisprudenza di questa Corte di cassazione che, come correttamente richiamata nell’impugnato decreto, individua nella mancata fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, nella specie invece celebrata, la nullità del provvedimento (Cass. n. 17717/2018).

2.3. La non credibilità del racconto del richiedente protezione osta, poi, secondo consolidato principio di questa Corte di cassazione, al compimento di approfondimenti istruttori officiosi (Cass. 27/06/2018 n. 16925; Cass. 19/12/2019 n. 33858) sulle condizioni del Paese di provenienza che si deducono, in ricorso, come obiettive situazioni di incertezza e di violazione dei diritti umani, integrative della protezione sussidiaria o di ragioni di persecuzione.

La non credibilità del narrato rileva poi, negativamente, anche per riconoscimento di un permesso di soggiorno a fini umanitari (Cass. 24/04/2019 n. 11267), pure reclamato nel motivo di ricorso (pp. 17 e 18).

3. Con il terzo motivo si fa valere la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2 e dell’art. 10 Cost., comma 3, motivazione apparente e nullità della sentenza (artt. 112,132 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2; art. 111 Cost., comma 6) in relazione alla domanda di protezione umanitaria ed alla valutazione dell’assenza di specifica vulnerabilità; omesso esame di fatti decisivi.

Il tribunale aveva ritenuto la mancata allegazione di fatti diversi da quelli posti in generale a fondamento della domanda di protezione là dove, invece, il ricorrente aveva evidenziato aspetti peculiari della propria vulnerabilità quale la propria minore età, a cui avrebbe dovuto accompagnarsi una maggiore tutela ed il riconoscimento di uno speciale permesso di soggiorno, che nel tempo si sarebbe convertito in un permesso per motivi di studio, lavoro o familiari.

Il ricorrente non aveva mai dichiarato che la propria famiglia di origine si trovava in (OMISSIS) ma, invece, che egli non sapeva più nulla di genitori e sorelle.

Il tribunale avrebbe dovuto pertanto valutare le condizioni del Paese di origine che avrebbero esposto a rischi il richiedente in relazione alla condizione di vulnerabilità personale con riferimento all’età, alle condizioni familiari e di inserimento, il tutto nell’autonomia della misura di protezione rispetto a quelle maggiori.

3.1. Fermo quanto più sopra rilevato sub n. 2, la condizione di “minore non accompagnato” dedotta in ricorso come integrativa di una situazione di vulnerabilità personale, in un quadro che è di non credibilità del racconto, nella conseguente irrilevanza delle condizioni del paese di origine, concorrenti presupposti della protezione umanitaria, non vale ad integrare l’invocata tutela.

3.2. In ogni caso la dedotta vulnerabilità personale è stata esaminata nel decreto impugnato con il rilievo che il richiedente ha ormai raggiunto la maggiore età e quindi per un giudizio che non si presta a censura secondo i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, dovendo, di certo, il giudice del merito calibrare il proprio giudizio all’attualità della pronuncia.

3.3. Le ulteriori deduzioni sulla famiglia di origine mancano poi di autosufficienza non avendo il ricorrente indicato l’atto di lite in cui egli avrebbe tempestivamente provveduto, nel giudizio di merito, a sollevare la relativa evidenza in fatto e tanto per non incorrere, poi, in sede di legittimità, nella inammissibilità da novità della questione (Cass. 13/12/2019 n. 32804).

4. Il ricorso è conclusivamente infondato e come tale va rigettato.

Nella irritualità della costituzione del Ministero, nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto (secondo la formula da ultimo indicata in Cass. SU n. 23535 del 2019) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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