Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15786 del 19/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 19/07/2011, (ud. 17/06/2011, dep. 19/07/2011), n.15786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3133/2008 proposto da:

A.A.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G.

MAZZINI 4, presso lo studio dell’avvocato AVALLONE Nunzio, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, VALENTE NICOLA, PATTERI ANTONELLA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4095/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 26/06/2007 r.g.n. 827/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/06/2011 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Torre Annunziata affermava il diritto di A. A.L. – titolare di assegno (ordinano) di invalidità dal 1987 per effetto di sentenza passata in giudicato – al ripristino della prestazione che l’INPS non aveva confermato dal 1992 per (asserito) miglioramento delle condizioni di salute.

In parziale riforma della decisione di primo grado, la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe e previa rinnovazione della c.t.u., ha riconosciuto il diritto all’assegno a decorrere da 1 ottobre 2006, osservando che correttamente il suo ausiliare tecnico aveva valutato le patologie riscontrate da c.t.u.

di primo grado come non incompatibili con il miglioramento rilevato dall’INPS in sede di visita di revisione (ed emergente anche dalla stessa c.t.u. di primo grado), mentre poi quelle stesse patologie avevano subito nel tempo un evoluzione peggiorativa e ad esse si erano aggiunte altre affezioni (in precedenza non riscontrate) che inducevano a ritenere raggiunta la condizione di invalidità tutelabile solamente a far tempo dalla data sopra indicata.

Di questa sentenza l’assicurata chiede la cassazione con ricorso fondato su un unico motivo. L’INPS resiste con controricorso.

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nell’unico motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) consistente nell’aver condiviso le valutazioni del nominato c.t.u. con riguardo al ravvisato miglioramento, medio tempore, delle proprie condizioni di salute, nonostante la constatazione, da parte dello stesso c.t.u., della presenza di un quadro patologico addirittura peggiorativo.

2. Il ricorso è privo di fondamento.

3. In realtà la Corte d’appello, nel condividere il giudizio diagnostico del c.t.u. da essa nominato, ha spiegato, con motivazione ampia e logicamente corretta, come l’ausiliare tecnico avesse giustificato l’avvenuto miglioramento delle condizioni di salute dell’ A. rispetto a quelle accertate nel giudizio conclusosi con la sentenza passata in giudicato, ponendo a confronto le patologie emergenti, rispettivamente, dalla c.t.u. espletata in quel giudizio (ossia nel 1988) e quelle riscontrate sia al momento della visita di revisione del 1992, sia, nel 2001, da parte del c.t.u.

nominato nel primo grado del giudizio in corso ed osservando che, in tali occasioni, non era emersa la presenza delle patologie (bronchite cronica ostruttiva e cardiopatia ipertensiva) poste a base del giudizio di invalidità formulato dal c.t.u. nel 1988, ma soltanto un’artrosi polidistrettuale associata ad obesità e a discopatia lombare, che (sempre a giudizio del detto ausiliare tecnico), pur nel loro complesso, non concrelavano il requisito di legge, essenzialmente in considerazione dell’età del soggetto al momento della visita di revisione.

4. Nessuna contraddizione è perciò rilevabile nella sentenza impugnata, ben essendo possibile un’ evoluzione peggiorativa di patologie in un primo tempo non invalidanti; senza dire che, nella specie, il giudizio conclusivo della Corte di merito circa il momento di insorgenza di una condizione di invalidità tutelabile si fonda (significativo è il tatto che il giudice d’appello ha fatto decorrere il diritto all’assegno dal 2006, facendo applicazione dell’art. 149 disp. att. c.p.c.) sulla documentata presenza, in tale epoca, di numerose nuove patologie in precedenza non riscontrate.

Si aggiunga che la sentenza impugnata non ha trascurato di esaminare le critiche mosse dall’appellata, nelle note autorizzate, alle conclusioni del c.t.u., definendole tuttavia – e correttamente – non idonee a confutarle, in quanto sintetizzabili nell’asserzione (come si è visto non corrispondente alla realtà processuale) che le patologie riscontrate nel 1988 erano le stesse riscontrate dall’ausiliare tecnico del giudice d’appello, si che esse dovevano ritenersi sussistenti anche nel periodo intermedio e, dunque, anche all’epoca della visita di revisione.

5. In conclusione il ricorso va rigettato.

6. Nulla per le spese del giudizio di cassazione in applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente prima delle modifiche apportatevi dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42 (convertito dalla L. n. 326 del 2003), nella specie inapplicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011

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