Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15785 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 29/07/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 29/07/2016), n.15785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8323-2013 proposto da:

COMUNE SALUZZO, ((OMISSIS)), in persona del Sindaco Dott.

A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35,

presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M., C.I., C.A., T.F.,

C.S., C.F. in persona del procuratore speciale

C.C., C.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell’avvocato GIULIANO SCARSELLI,

che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANCARLO

MAERO, CHIAFFREDO PEIRONE giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1494/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 19/09/2012, R.G.N. 821/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito l’Avvocato ROBERTO OTTI per delega;

udito l’Avvocato GIULIANO SCARSELLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – I signori T. e C., in qualità di coniuge e figli conviventi, genitori e fratelli del defunto C.M., convennero in giudizio il Comune di Saluzzo per sentirlo condannare ex art. 2051 c.c., o, in subordine, ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni patiti a seguito del decesso del loro congiunto, verificatosi in data (OMISSIS), alle ore 5,10 circa, lungo la via (OMISSIS), allorchè il de cm:ne, alla guida della propria autovettura Renault Kangoo, era entrato in collisione con un dissuasore di sosta in cemento (denominato “fittone”) e, per effetto dell’urto, aveva invaso il centro della carreggiata, così da esser stato investito da un autocarro proveniente dalla direzione opposta.

1.1. – Instauratosi il contraddittorio ed espletata l’istruzione della causa, l’adito Tribunale di Saluzzo, con sentenza del febbraio 2011, rigettò la domanda degli attori.

Il primo giudice, anzitutto, osservò che era pacifico che il fittone si trovasse su strada comunale e che fosse soggetto alla custodia del Comune e che, ancora, il decesso fosse eziologicamente ricollegabile all’impatto contro il dissuasore di sosta, stante la dinamica del sinistro (collisione contro il fittone, deviazione verso il centro della carreggiata ed investimento da parte di un autocarro che proveniva dalla direzione opposta).

Il medesimo giudice ritenne, però, che il fittone fosse ben visibile e che la collocazione dello stesso fosse rispondente al suo scopo normativo, assumendo, altresì, che l’eccesso di velocità del conducente, unitamente alle precarie condizioni ambientali (era buio ed era in corso una precipitazione atmosferica), avessero determinato, in via esclusiva, la predetta collisione e l’evento lesivo.

2. – Avverso tale decisione proponevano impugnazione i congiunti di C.M., lamentando l’erronea applicazione della disciplina di cui all’art. 2051 c.c., la contraddittorietà della sentenza, nonchè il mancato esame della domanda subordinata ex art. 2043 c.c..

2.1. – Con sentenza resa pubblica in data 19 settembre 2012, la Corte d’Appello di Torino, nel contraddittorio con il Comune di Saluzzo, accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza gravata, dichiarava “la civile responsabilità ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c. del Comune di Saluzzo” e, riconoscendo il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. nella misura del 50%, per l’effetto condannava la parte appellata al risarcimento del 50% dei danni patiti dagli appellanti in conseguenza del decesso di C.M..

2.2. – La Corte territoriale assumeva che la qualificazione della fattispecie operata dal primo giudice ai sensi dell’art. 2051 c.c. non era suscettibile di rivalutazione in sede di gravame, stante il mancato appello sul punto ad opera degli appellanti e “la mancata impugnazione incidentale del Comune appellato, le cui doglianze generiche circa la ritenuta inapplicabilità della norma non hanno trovato sbocco in conclusioni a carattere impugnatorio”.

Posto, quindi, che il thema decidendum risultava incentrato sulle modalità applicative della responsabilità da cosa in custodia, la Corte d’Appello rilevava che era pacifico non solo che il “fittone” era nella piena disponibilità e sotto la custodia ed il controllo del Comune di Saluzzo, ma anche che la collisione con il detto “fittone” era stata la prima causa del sinistro in occasione del quale C.M. aveva perso la vita.

Constatata, dunque, la sussistenza di una relazione “di custodia” tra l’Ente ed il dissuasore di sosta, nonchè del nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, identificabile con il decesso di C.M., la Corte territoriale, dopo aver riconosciuto che l’art. 2051 c.c. non richiede prova alcuna della colpa del custode, riconosceva che la responsabilità era ascrivibile al Comune di Saluzzo, atteso che quest’ultimo – non avendo provato che la velocità eccessiva del C. era una circostanza del tutto eccezionale ed imprevedibile, nonchè che la posizione del “fittone” era tale da rendere assolutamente eccezionale ed imprevedibile l’ipotesi del suo investimento da parte di un veicolo – non risultava aver fornito la prova liberatoria del “caso fortuito”.

Il giudice del gravame, sulla scorta della relazione del perito del P.M. e delle deposizioni rese dai Carabinieri escussi, rilevava, infatti, che la collocazione del dissuasore di sosta era “tutt’altro che appropriata, tale, invece, da costituire non solo una vera e propria insidia, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 2043 c.c., e da rendere affatto imprevedibile, bensì addirittura probabile un suo investimento da parte di veicoli anche regolarmente transitanti sulla carreggiata, in tempo notturno”, e, pertanto, affermava che la condotta colposa del C., pur costituendo, indiscutibilmente, con-causa del sinistro, non poteva considerarsi un’ipotesi di “caso fortuito”, idonea, nel caso di specie, ad elidere il nesso causale con la cosa in custodia, trattandosi di una condotta del tutto prevedibile ex ante e non eccezionale, da valutarsi soltanto agli effetti dell’art. 1227 c.c., comma 1.

3. – Per la cassazione di tale decisione ricorre il Comune di Saluzzo, affidando le sorti dell’impugnazione ad otto motivi.

Resistono con un unico controricorso T.F., C.S., C.A., C.C., B.M., C.I. e C.F., in persona del procuratore speciale C.C..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 343 e 346 c.p.c..

La Corte d’Appello avrebbe violato il principio di cui al combinato disposto degli artt. 343 e 346 c.p.c., in ragione del quale il Comune di Saluzzo, in quanto parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, aveva soltanto l’onere di riproporre espressamente nel giudizio d’appello la non accolta eccezione di inapplicabilità alla P.A. della norma di cui all’art. 2051 c.c., in considerazione dell’estensione del demanio stradale, al fine di richiamarla in discussione e, di conseguenza, avrebbe erroneamente ritenuto che la qualificazione della fattispecie operata dal Tribunale ai sensi dell’art. 2051 c.c. era pacifica, stante la mancata impugnazione incidentale sul punto da parte dell’Ente appellato.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

La Corte territoriale, sebbene abbia ritenuto che la qualificazione della fattispecie operata dal primo giudice ai sensi dell’art. 2051 c.c. non fosse “suscettibile di rivalutazione”, essendo mancato, sul punto, sia l’appello principale degli attori soccombenti, che l’appello incidentale del Comune vittorioso, ha, tuttavia, affrontato nel merito la questione della operatività della fattispecie di cui all’art. 2051 c.c. nei confronti dell’ente pubblico secondo la specifica prospettiva posta dal Comune di Saluzzo con la comparsa di costituzione in appello, che atteneva unicamente – come emerge dal tenore di quanto anche riportato in ricorso, in aderenza all’atto di costituzione in secondo grado – al profilo della estensione del demanio stradale, tale da non consentire un effettivo controllo ed intervento sul bene.

Difatti, nella sentenza impugnata si dà atto dell’accertamento del primo giudice – non posto in discussione sulla appartenenza della strada al Comune, nonchè si afferma incontestata e, comunque, fornita di prova la circostanza che il “fittone” fosse di proprietà comunale e che fosse stato collocato da dipendenti del Comune di Saluzzo sulla sede stradale, tanto da doversi reputare “pertanto nella piena disponibilità e sotto la custodia ed il controllo dell’Ente, in conformità con i consolidati approdi giurisprudenziali sul punto”, (all’uopo riportando la massima relativa alla sentenza n. 6903 del 2012 di questa Corte).

Sicchè, il giudice del gravame ha, in concreto ed espressamente, operato la sussunzione della fattispecie materiale nella norma di cui all’art. 2051 c.c., affrontando e risolvendo, in fatto e diritto, il profilo di doglianza comunque veicolato (seppure in modo generico, senza riferimenti fattuali concreti) dall’appellato con la comparsa di costituzione in secondo grado e la relativa motivazione, come tale (ossia nella portata appena evidenziata), non è stata fatta oggetto di censura in questa sede.

2. – Con il secondo mezzo è denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, “in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. in un caso, come quello di specie, ove l’obbligo di custodia aveva ad oggetto il dissuasore di traffico e doveva essere diretto alla funzione ed all’utilizzo che di esso doveva essere fatto, che nulla avevano a che vedere con i fruitori della strada”.

La Corte d’appello, avendo del tutto omesso di considerare che il dissuasore, in virtù di quanto previsto dall’art. 142 C.d.S., comma 2, e art. 180 reg. C.d.S., doveva essere custodito dal Comune di Saluzzo avendo riguardo “non agli automobilisti, bensì ai pedoni ed agli altri fruitori di un area sulla quale la presenza degli automobilisti deve essere inibita”, avrebbe erroneamente riconosciuto che l’evento di danno in concreto verificatosi era riconducibile alla fattispecie di custodia a cui l’Ente era tenuto.

3. – Con il terzo mezzo è denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, “in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. – erronea applicazione dei principi in materia di onere della prova – mancata prova della potenzialità lesiva del bene custodito”.

La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, non avendo in alcun modo considerato che era onere dei soggetti danneggiati dimostrare che l’evento di danno si era prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dal dissuasore di sosta.

4. – Con il quarto mezzo è denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, “in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. – utilizzo anomalo del bene da parte del danneggiato”.

Il giudice del gravame avrebbe del tutto omesso di considerare che la condotta colposa del C., che viaggiava a velocità superiore rispetto al limite consentito, costituiva un utilizzo anomalo del bene, idoneo, in quanto tale, ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno.

5. – Con il quinto mezzo è ai sensi dell’art. 36 c.p.c., comma 1, n. 3, o falsa applicazione dell’art. 2051 c.c..

La Corte territoriale avrebbe erroneamente riconosciuto la civile responsabilità del Comune di Saluzzo ai sensi dell’art. 2051 c.c., nonostante l’assenza, nel caso di specie, dei presupposti prescritti dalla citata norma. Anzitutto, il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente riconosciuto che la relazione di custodia tra Comune ed il dissuasore di sosta implicava anche il dovere dell’Ente di impedire che il fittone potesse arrecare danni agli automobilisti. In secondo luogo, la Corte d’appello avrebbe erroneamente rilevato la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, atteso che, non solo, mancava la prova che l’evento di danno si era prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dal dissuasore di sosta, ma risultava, altresì, che il detto nesso eziologico era escluso dalla condotta colposa del C., integrante gli estremi dell'”uso anomalo del bene da parte del danneggiato”.

6. – Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo, da scrutinarsi congiuntamente, non possono trovare accoglimento.

6.1.- Quanto alle censure proposte sub n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1 (dal secondo al quarto motivo), occorre premettere che, ai fini della delibazione della presente impugnazione, essendo la sentenza gravata stata pubblicata il 19 settembre 2012, detta norma trova applicazione nella sua formulazione attualmente vigente, ossia in quella introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012.

Sicchè, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (anzitutto Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053), il vizio veicolabile in base alla predetta norma processuale è “relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

Con l’ulteriore puntualizzazione per cui “la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili” (tra le altre, Cass., 9 giugno 2014, n. 12928), esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione o di contraddittorietà della stessa (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257; Cass., sez. un., 23 gennaio 2015, n. 1241; Cass., 6 luglio 2015, n. 13928).

Nella specie, come emerge dalla sentenza impugnata (pp. 5/12; cfr. anche sintesi al 2.2. del “Ritenuto in fatto” che precede), la Corte territoriale non è affatto incorsa nel vizio denunciato, giacchè ha espressamente argomentato, con motivazione tutt’altro che apparente o insanabilmente contraddittoria (ed anzi esibente la valutazione funditus delle risultanze probatorie acquisite in giudizio), su tutte le circostanze di fatto inerenti alla complessiva dinamica del sinistro ed oggetto di doglianza con i motivi in esame (custodia del “fittone”, sua conformazione e collocazione sulla sede stradale; condotta tenuta dal danneggiato; nesso eziologico rilevante), là dove, poi, i rilievi di parte ricorrente sulla funzione del “fittone” e sull’applicazione dei principi in materia di onere probatorio non attengono al perimetro del vizio di cui al citato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., bensì a supposti errores in iudicando, implicati piuttosto dall’ulteriore quinto motivo di ricorso.

6.2. – Proprio in relazione a tale ultimo motivo, è da escludere che il giudice di secondo grado abbia fatto cattiva applicazione della disciplina di cui all’art. 2051 c.c..

6.2.1. – In primo luogo, l’affermazione della Corte di appello secondo cui la relazione di custodia tra il Comune di Saluzzo ed il dissuasore di sosta implicava il dovere dell’Ente di impedire che il “fittone” (anche a prescindere dalla sua propria funzione, specificamente indagata dalla Corte territoriale: cfr. p. 11/12 sentenza impugnata) potesse arrecare danni anche agli automobilisti risulta essere del tutto conforme al carattere che la giurisprudenza di questa Corte riconosce alla detta relazione.

Invero, è consolidato l’orientamento per cui il soggetto che ha la padronanza e l’effettiva disponibilità giuridica e di fatto della cosa e, quindi, il pieno governo della res, ha il potere-dovere di vigilare sulla stessa per impedire che produca danni a terzi (tra le altre, Cass., 2 febbraio 2006, n. 2284; Cass., 17 gennaio 2008, n. 858; Cass., 1 aprile 2010, n. 8005).

Pertanto, essendo nella specie indubbio che il “fittone” era di proprietà comunale, che si trovava collocato su strada comunale e che lo stesso era nella piena disponibilità e sotto il controllo dell’Ente, la doglianza è infondata là dove vorrebbe, in riferimento al sinistro de quo, escludere, con tutti gli effetti che ne conseguono, la sussistenza del potere-dovere di custodia del detto manufatto in capo al Comune di Saluzzo sulla base di una mera astratta configurazione dell’obbligo di custodia, siccome da assumersi limitato al ristretto ambito funzionale del “fittone” medesimo delineato dalle norme del codice della strada (dissuasione di sosta di veicoli), senza curarsi, però, dell’effettivo posizionamento del manufatto sulla sede stradale (ritenuto dal giudice del merito non appropriato).

6.2.2. – Quanto, poi, alla censura sulla asserita carenza di “potenzialità lesiva” del “fittone”, occorre rammentare che anche le cose inerti e prive di un dinamismo proprio possono inserirsi in un complesso causale idoneo a cagionare danni ai terzi.

E a tal riguardo, il giudice di merito, dopo aver ricostruito l’esatta posizione del “fittone” all’esito di un accurato vaglio delle risultanze istruttorie (quale accertamento di fatto non più contrastabile all’esito dello scrutinio dei motivi sub n. 5 dell’art. 360 c.p.c.), ha ritenuto che il dissuasore di sosta, per la sua collocazione “tutt’altro che appropriata”, non solo era potenzialmente lesivo, ma costituiva, addirittura, una vera e propria “insidia”, ossia un pericolo occulto per i conducenti. Con ciò evidenziando la piena idoneità del “fittone” ad inserirsi nel meccanismo causale che aveva determinato l’incidente.

6.2.3. – E’ infondata anche la doglianza sulla dedotta insussistenza del nesso causale per l'”utilizzo anomalo del bene da parte del danneggiato”.

Invero, se, da un lato, “la responsabilità del custode, di cui all’art. 2051 c.c., è esclusa dalla condotta colposa della vittima, che abbia usato della cosa fonte di danno in modo anomalo ed imprevedibile” (Cass., 4 dicembre, 2012, n. 21727), sì da integrare il caso fortuito, elidente il nesso causale tra custodia del bene e danno, dall’altro lato, l’accertamento di fatto, riservato al giudice del merito (e ormai cristallizzatosi all’esito dell’esame dei motivi sub n. 5 dell’art. 360 c.p.c.), ha evidenziato che la condotta colposa del C. (valutata come concorrente nella causazione del sinistro nella misura del 50%) non si è concretata in modo imprevedibile o anomalo, giacchè consistita nella circostanza, “del tutto prevedibile ex ante e non eccezionale” (1). 12 della sentenza di appello) per l’Ente custode della strada, della mancata regolazione della velocità del proprio veicolo (procedente a circa 80 kmh) in modo confacente al limite massimo consentito (50 kmh).

6.2.4. – Quanto, infine, al profilo di doglianza – che, invero, parrebbe soltanto accennato a p. 17, C, del ricorso – circa l’entità del concorso colposo accertato a carico del danneggiato (50%), esso è, in ogni caso, manifestamente inammissibile, atteso che impinge su una valutazione di fatto del giudice di merito, non censurabile come error in iudicando e, comunque, neppure veicolata alla stregua del paradigma costituto dal novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c..

7. – Con il sesto mezzo è denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, “in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 2043 c.c.”.

8. – Con il settimo mezzo è denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, “in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 2043 c.c. – utilizzo anomalo del bene da parte del danneggiato”.

9. – Con l’ottavo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., “in assenza dei presupposti richiesti dalla medesima norma” 10. – Il sesto, il settimo e l’ottavo motivo sono inammissibili.

Una volta rigettati i motivi (dal secondo al quinto) che vertevano sulla responsabilità del Comune di Saluzzo affermata dal giudice di appello ai sensi dell’art. 2051 c.c. e, quindi, formatosi il giudicato su tale titolo di responsabilità, di per sè idoneo a sorreggere, in modo autonomo, la consequenziale statuizione sulla liquidazione del danno, le doglianze con le quali è impugnata l’ulteriore ratio decidendi, anch’essa autonoma, vertente sulla responsabilità ex art. 2043 c.c., non potrebbero in ogni caso condurre alla cassazione della decisione, stante la definitività dell’anzidetta diversa ragione giustificativa (tra le tante, Cass., 14 febbraio 2012, n. 2108).

11.- Il ricorso va, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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