Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15785 del 19/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 19/07/2011, (ud. 17/06/2011, dep. 19/07/2011), n.15785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3024/2008 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

Antonietta, CORRERA FABRIZIO, MARITATO LELIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell’avvocato GULLO

ALESSANDRA, rappresentata e difesa dall’avvocato MAGARAGGIA Giuseppe,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1956/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 04/10/2007 r.g.n. 288/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/06/2011 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO per delega CORETTI ANTONIETTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento e

decisione ex art. 384 c.p.c..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudice del lavoro di Brindisi dichiarava la nullità de ricorso introduttivo del giudizio proposto da C.F. nei confronti dell’INPS per l’accertamento del diritto ad essere (re)iscritta nell’elenco anagrafico dei braccianti agricoli per gli anni dal 1987 al 1991.

In riforma della decisione di primo grado e, previo rigetto dell’eccezione di decadenza dall’azione giudiziaria riproposta dall’INPS, la Corte d’appello di Lecce, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava il diritto della C. all’iscrizione per gli anni in contestazione, osservando (per quanto qui interessa), che sul ricorso amministrativo proposto dall’appellante alla Commissione provinciale per la manodopera agricola, quest’ultima non si era pronunciata, notificando all’interessata un formale provvedimento di cancellazione; tanto secondo il giudice d’appello, pur consapevole del diverso orientamento in proposito espresso dalla sentenza della Cassazione n. 813/2007, impediva il decorso del termine di decadenza previsto dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 (conv. in L. n. 83 del 1970).

Contro questa sentenza l’INPS ha proposto ricorso fondato su un solo motivo. La C. ha resistito con controricorso, formulando nell’atto istanza per la rimessione alle Sezioni unite della questione riguardante il “dies a quo” di decorrenza del termine di decadenza.

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, osserva la Corte che non ricorrono i presupposti per un intervento delle Sezioni Unite sulla questione controversa, dal momento che l’ interpretazione delle disposizioni di legge vigenti in materia, espressa nella sentenza n. 813/2007 della Sezione lavoro – nella quale si dissentiva dalle due iniziali decisioni della stessa Sezione (cfr. Cass. n. 2853 e 3882 del 2006) – è stata seguita da tutte le successive sentenze, che hanno ulteriormente approfondito la questione esaminandone gli aspetti problematici che via via venivano evidenziati e pervenendo, sui vari punti. a un indirizzo consolidato che va ribadito in questa sede (cfr., fra tante, Cass. n. 2373. n. 4819, n. 6709, n. 19111, n. 20668 del 2007; n. 8650 del 2008, nn. 4405 e 15813 del 2009, oltre a numerose successive conformi).

2. L’INPS, con l’unico motivo di ricorso, denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, convertito, con modifiche, dalla L. n. 83 de 1970, della L. n. 533 del 1973, art. 8, dell’art. 15 disp. gen., dell’art. 148 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dalla L. n. 533 del 1973, art. 9, nonchè del D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3).

Critica la sentenza impugnata per l’errore di diritto in cui è incorsa per aver omesso di raccordare la nuova normativa introdotta dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 e relativa ai ricorsi amministrativi proponibili in materia di accertamento dei lavoratori agricoli subordinati con quella del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, conv. in L. n. 83 del 1970; in particolare, per non aver tenuto conto che la disposizione dell’art. 11 D.Lgs. cit., assegna all’inutile decorso dei termini, da essa stabiliti per la decisione dei (due) previsti ricorsi (in prima e seconda istanza), il valore di decisione tacita di rigetto, che deve ritenersi legalmente conosciuta dal destinatario in coincidenza con lo scadere dei termini anzidetti;

conseguendone che (anche) dalla definizione in questa forma del procedimento amministrativo contenzioso decorre il termine di 120 giorni previsto dall’art. 22 del convertito D.L. n. 7 del 1970, per contestare in sede giudiziaria il provvedimento a suo tempo adottato dagli organi preposti alla gestione degli elenchi.

3. Il ricorso è fondato.

4. Come già riferito, la giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata nel ritenere che il riferimento fatto dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai “provvedimenti definitivi adottali in applicazione del presente decreto” va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perchè non fatti oggetto dei previsti gravami amministrativi, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso aperto su ricorso dell’interessato.

Per questo secondo caso viene in considerazione la disposizione del D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, la quale, modificando la disciplina posta dal citato D.L. n. 7 del 1970, art. 17 – che assegnava alla mancata decisione del ricorso nei prescritti termini valore di accoglimento del ricorso medesimo – attribuisce al silenzio dell’autorità preposta valore di provvedimento di rigetto.

Ne discende che, per le decisioni espresse, vale la regola della decorrenza del termine di decadenza dalla data della loro comunicazione all’interessato (salva la possibilità, per chi eccepisca la decadenza, di provarne l’acquisita conoscenza in un momento precedente) mentre, per l’ipotesi di mancata decisione da parte dell’autorità competente nei termini previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, citato, vale la regola della decorrenza del termine di decadenza dalla scadenza dei termini in parola, essendo questa una scadenza che, per essere direttamente prevista dalla legge, deve intendersi conosciuta o, comunque, conoscibile (appunto ex lege) da chi il ricorso ha proposto.

5. Deve quindi ribadirsi, anche con riguardo alla controversia in oggetto, il principio secondo cui “Nel caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l’esercizio dell’azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 (convertito dalla L. n. 83 del 1970) decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso; definizione che coincide con la data di notifica al ricorrente del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dell’art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare l’inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto del proposto gravame, conosciuto ex lege dall’interessato al verificarsi della descritta evenienza”.

6. Alla stregua di tale principio il ricorso dell’INPS va accolto, pacifico essendo tra le parti il fatto che il ricorso introduttivo de giudizio di primo grado era stato depositato il 23 maggio 1994 mentre il ricorso amministrativo alla Commissione provinciale per la manodopera agricola risaliva all’ottobre 1992.

7. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa direttamente da questa Corte nel merito, nel senso del rigetto della domanda di (re)iscrizione di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

8. Nulla deve disporsi per le spese dell’intero processo ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 269 del 2003 (convertito dalla L. n. 326 del 2003), nella specie inapplicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di C.F..

Nulla per le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011

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