Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15785 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. I, 02/07/2010, (ud. 15/06/2010, dep. 02/07/2010), n.15785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.R. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 109, presso l’avvocato MONDELLI

DONATO, rappresentata e difesa dagli avvocati MAGGIO GIAN ANTONIO,

CERRI GIOVANNI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGORDAT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P.I. (OMISSIS)), in persona del

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VALADIER 52, presso l’avvocato MANCINI CLAUDIO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati MASPERO EUGENIO, BRUCOLI BRUNO,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2968/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2010 dal Consigliere Dott. RORDORF Renato;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GIAN ANTONIO MAGGIO che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato CLAUDIO MANCINI che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 23 novembre 1999 la sig.ra G.R. cito’ in giudizio dinanzi al Tribunale di Como la Agordat s.r.l., di cui era stata socia ma dalla quale era receduta nel gennaio del 1996, chiedendo che detta societa’ fosse condannata a liquidarle il controvalore della quota di partecipazione sulla base dell’effettivo valore del patrimonio sociale.

Instauratosi il contraddittorio ed essendo stata espletata una consulenza tecnica, il tribunale condanno’ la societa’ convenuta a corrispondere all’attrice la somma di L. 71.653.115, determinata con riferimento ai valori risultanti dal bilancio dell’ultimo esercizio antecedente al recesso.

La Corte d’appello di Milano, investita del gravame proposto dalla sig.ra G., confermo’ la decisione di primo grado (salvo che in punto di spese processuali), poiche’ ritenne anch’essa che la liquidazione della quota del socio receduto, da operarsi in base alla disposizione dell’art. 2437 c.c. nella formulazione anteriore alla riforma intervenuta nel 2003, dovesse necessariamente rispecchiare le risultanze del bilancio, essendo manifestamente insussistenti le violazioni del dettato costituzionale denunciate al riguardo dall’appellante.

Per la cassazione di tale sentenza la sig.ra G. ha proposto ricorso.

La Agordat si e’ difesa con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Denunciando la violazione dell’art. 2437 c.c. applicabile alla s.r.l. per il rinvio operato dal successivo art. 2494 (nel testo precedente alla riforma attuata col D.Lgs. n. 6 del 2003), oltre che vizi di motivazione dell’impugnata sentenza, la ricorrente si duole che la sua quota di partecipazione alla societa’ dalla quale era receduta sia stata liquidata sulla base dei dati del bilancio dell’ultimo esercizio, senza tener conto del valore effettivo del patrimonio sociale, ben superiore alle risultanze contabili poste a base del bilancio medesimo. Insiste inoltre nel sostenere che, se interpretata come ha fatto la corte d’appello, l’anzidetta disposizione si porrebbe in contrasto con gli artt. 2, 3, 18, 41, 42 e 47 Cost..

2. Il ricorso appare manifestamente privo di fondamento. Il principio di diritto cui la decisione impugnata si e’ attenuta – avuto riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis alla presente fattispecie – e’ del tutto conforme all’orientamento giurisprudenziale di questa corte di legittimita’, la quale, per il caso di recesso da societa’ non quotate in borsa, ha ritenuto doversi far luogo alla liquidazione della partecipazione spettante al socio con riferimento alla situazione patrimoniale della societa’ risultante dall’ultimo bilancio d’esercizio: cioe’ tenendo conto unicamente degli elementi che possono essere in tale bilancio secondo i criteri enunciati dall’art. 2423 c.c. e segg. (Cass. 10 settembre 1974, n. 2454; Cass. 2 giugno 1983, n. 3770; e Cass. 22 aprile 2002, n. 5850).

Proprio in considerazione di tale principio, del resto, come e’ reso ben esplicito anche nella relazione accompagnatoria del citato D.Lgs. n. 6 del 2003, il legislatore ha apportato significative modifiche al regime della liquidazione della quota del socio receduto (si veda infatti, ora, l’art. 2437 – ter), che non sono pero’ invocabili con riferimento a fattispecie realizzatesi in epoca anteriore.

Gli argomenti addotti nel ricorso non apportano elementi di riflessione nuovi rispetto a quelli che la citata giurisprudenza aveva gia’ avuto modo di vagliare, neanche per quanto attiene alla dedotta eccezione d’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2437 c.c. gia’ a suo tempo dichiarata manifestamente infondata dalla citata Cass. n. 2454 del 1974.

3. Al rigetto del ricorso fa seguito la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che vengono liquidate in Euro 3.500,00 per onorari e 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 3.500,00 per onorari e 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

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