Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15784 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 29/07/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 29/07/2016), n.15784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22154-2013 proposto da:

CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI MERATE, (OMISSIS) in persona del

Presidente R.G., CLUB ALPINO ITALIANO SOTTO SEZIONE DI

USMATE, (OMISSIS) in persona del legale rappresentante

B.C., elettivamente domiciliati in ROMA, V.TRIONFALE 5697, presso lo

studio dell’avvocato DOMENICO BATTISTA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VINCENZO TORTI giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA G.MAZZINI

27, presso lo studio dell’avvocato LUCIO NICOLAIS, rappresentato e

difeso dagli avvocati ANNALISA TONELOTTO, MASSIMO VERGANI, EMANUELA

GALBUSERA giusta procura speciale a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2427/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato GABRIELE FERABECOLI per delega non scritta;

udito l’Avvocato LUCIO NICOLAIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. P.L. citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Monza la sezione di (OMISSIS) del Club Alpino Italiano e la sotto sezione di (OMISSIS) del Club Alpino Italiano, chiedendone la condanna, anche in via solidale, al risarcimento dei danni, biologici, morali ed esistenziali, indicati in Euro 35.736,00, quale conseguenza dell’illegittimo e ingiustificato provvedimento di radiazione dall’associazione, adottato dal Consiglio Direttivo della sotto sezione ed approvato dalla stessa sotto sezione, con la partecipazione alla delibera del Presidente della sezione.

2. Si costituirono entrambe le convenute, deducendo la prima il proprio difetto di legittimazione passiva ed entrambe l’insussistenza di una condotta dolosa o colposa, del nesso di causalità, dei danni lamentati e della loro ingiustizia, ribadendo comunque l’onere della prova a carico dell’attore. Il Tribunale, con sentenza n. 569/09 del 17 febbraio 2009, rigettò la domanda, compensando le spese del grado.

3. Il P. ha proposto appello chiedendo l’integrale riforma della sentenza di primo grado.

Si sono costituite le appellate, chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 3 luglio 2012, la Corte d’Appello di Milano ha accolto l’appello ed ha condannato le appellate al risarcimento del danno quantificato nella misura complessiva di Euro 5.000,00, comprensiva degli oneri accessori già maturati, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo. Ha compensato per metà le spese dei due gradi, condannando le appellate al pagamento della restante metà, complessivamente liquidate nell’importo di Euro 4.000,00, oltre ad Euro 500,00 per spese, spese generali, IVA e CPA.

4. Avverso la sentenza il Club Alpino Italiano Sezione di Merate e il Club Alpino Italiano sotto sezione di Usmate propongono ricorso affidato a quattro motivi. P.L. si difende con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo le ricorrenti deducono “falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., artt. 42 e 43 c.p., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Le ricorrenti, richiamando la sentenza a Sezioni Unite di questa Corte n. 10854/2009, sostengono che, nelle loro condotte, non si sarebbe potuto rinvenire l’elemento soggettivo della colpa, in quanto l’unico addebito mosso ad entrambe sarebbe consistito nell’annullamento della radiazione, comminata all’associato dalla sotto sezione ed avallata dalla sezione; deducono che il giudice avrebbe ritenuto la colpa solo per l’annullamento da parte del Collegio dei Probiviri, senza considerare che questo era stato pronunciato per la ritenuta incompetenza della sotto sezione in materia disciplinare; concludono osservando che la sola violazione delle norme sulla competenza non potrebbe integrare la colpa, in quanto si tratta di norme che non possono essere definite “cautelari” rispetto all’evento dannoso, che, nel caso di specie, sarebbe rappresentato dalla lesione dell’integrità psico-fisica prospettata dal P..

1.1. Col secondo motivo le ricorrenti ripropongono sostanzialmente la medesima censura come vizio di omessa o insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. In particolare, sostengono che sarebbe stata omessa qualsivoglia motivazione in ordine all'”ulteriore ed imprescindibile accertamento circa il fatto che la norma violata fosse o meno diretta ad evitare il fatto dannoso lamentato dal signor P.” nonchè in ordine al nesso di causalità tra il danno lamentato e la violazione di norme sulla competenza disciplinare o sulla graduazione della sanzione.

2. I motivi – che vanno trattati congiuntamente perchè entrambi relativi all’elemento soggettivo dell’illecito – non meritano di essere accolti.

Il giudice ha espresso il proprio giudizio sulla colpa non basandolo soltanto sul fatto che il provvedimento sanzionatorio fosse stato annullato per ragioni di competenza, ma sottolineando come il Collegio dei Probiviri avesse ritenuto che “gli addebiti contestati non fossero di gravità tale da comportare la massima sanzione disciplinare”. Atteso questo apprezzamento, il fatto illecito risulta configurato come consistente nella colpevole adozione di un provvedimento di radiazione illegittimo, non solo perchè emesso da organo incompetente, ma anche perchè adottato al di fuori dei casi in cui la massima sanzione della radiazione sarebbe stata consentita dalla legge (in particolare dall’art. 24 c.c., comma 3) o dalle regole interne all’associazione (che, nel caso di specie, per come si evince dal controricorso, sono contenute nello Statuto, nel Regolamento Generale ed in quello Disciplinare del Club Alpino Italiano).

Questo secondo apprezzamento in fatto non è censurato dalle ricorrenti, tanto è vero che nemmeno è dato evincere dal ricorso quali fossero gli addebiti mossi all’associato e sulla base di quali norme fosse stato adottato il provvedimento di radiazione.

Contrariamente a quanto è posto a base sia del primo che del secondo motivo, la violazione della norma procedurale è stata valutata unitamente alle altre ragioni di illegittimità del provvedimento espulsivo, esso stesso causa immediata dei danni lamentati dall’associato perchè idoneo ad elidere definitivamente l’interesse del singolo a permanere nell’associazione. In sintesi, non di sola colpa specifica si è trattato, ma, come si osserva nel controricorso, anche di colpa generica.

A quest’ultimo proposito va richiamato il precedente di questa Corte n. 17907/04, secondo il quale “la norma dettata dall’art. 24 c.c., nel condizionare l’esclusione dell’associato all’esistenza di gravi motivi, e nel prevedere, in caso di contestazione, il controllo dell’autorità giudiziaria, implica per il giudice, davanti al quale sia proposta l’impugnazione della deliberazione di esclusione, il potere non solo di accertare che l’esclusione sia stata deliberata nel rispetto delle regole procedurali al riguardo stabilite dalla legge o dall’atto costitutivo dell’ente, ma anche di verificarne la legittimità sostanziale, e quindi di stabilire se sussistono le condizioni legali e statutarie in presenza delle quali un siffatto provvedimento può essere legittimamente adottato”. Questo accertamento è stato compiuto dal Collegio dei Probiviri e richiamato dalla Corte d’appello.

2.1 Quanto alle censure mosse con i motivi in esame, è vero che la sola adozione di un provvedimento illegittimo di esclusione di un associato da un’associazione riconosciuta non è sufficiente ad integrare il fondamento di una domanda risarcitoria per fatto illecito, dovendosi individuare un comportamento connotato da colpa o da dolo in capo agli organi associativi che abbiano adottato la delibera di esclusione.

Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto la responsabilità delle articolazioni periferiche dell’associazione Club Alpino Italiano per l’adozione di un provvedimento di espulsione ritenuto sproporzionato ed eccessivo, tale da manifestare, a fondamento della delibera, motivi diversi dalla finalità disciplinare e comunque l’esercizio negligente, o poco prudente, dei poteri disciplinari.

Orbene, è colposo il provvedimento di esclusione da un’associazione riconosciuta adottato senza gravi motivi, che si ponga in contrasto con i principi di correttezza, nonchè di parità di trattamento ed uguaglianza dei soci, di rispetto della loro dignità e della libertà di associazione, che devono improntare la vita dell’associazione e l’operato dei suoi organi, secondo la Costituzione e le leggi dello Stato nonchè secondo le regole interne date dagli associati medesimi. L’apprezzamento della sussistenza della colpa, in relazione alle singole circostanze del caso concreto, riservato al giudice del merito.

La motivazione della sentenza, pur se stringata, risulta coerente con la regola di giudizio appena enunciata e comunque male è stata censurata dalle ricorrenti.

2.2. Quanto agli altri elementi costitutivi dell’illecito aquiliano, cui si fa cenno nel secondo motivo, è sufficiente osservare che il danno consistente nella lesione del diritto del singolo di associarsi, di partecipare all’associazione e di permanervi è qualificabile come ingiusto perchè incide su una situazione giuridica soggettiva rilevante per l’ordinamento, tanto da essere costituzionalmente garantita. In siffatta lesione consiste l’evento di danno causato dall’adozione del provvedimento illegittimo di esclusione.

Le ulteriori conseguenze lesive, che il danneggiato lamenta essere state da questo determinate, in tanto sono risarcibili in quanto siano conseguenza immediata e diretta di detto evento lesivo, secondo il criterio della regolarità causale, di cui all’art. 1223 c.c..

Fatto salvo quanto si dirà a proposito di queste ultime, trattando dei restanti due motivi, i primi due vanno rigettati, avendo il giudice di merito correttamente accertato la colpa delle articolazioni periferiche dell’associazione e l’ingiustizia del danno.

3.- Con gli altri motivi sono denunciati vizi di motivazione, in merito appunto al nesso di causalità tra il provvedimento disciplinare illegittimo, poi annullato, ed il danno alla salute riconosciuto al P. sulla base di una perizia medica stragiudiziale prodotta dalla parte attrice e di un’asserita (ma, secondo le ricorrenti, inesistente) non contestazione delle parti convenute (terzo motivo); nonchè in merito alla mancata ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio medico-legale di natura psichiatrica, richiesta dalle convenute sin dal primo grado di giudizio (quarto motivo).

Il terzo motivo è infondato; il quarto inammissibile.

3.1.- La Corte d’appello, riformando sul punto la sentenza del Tribunale, ha reputato provata “la correlazione tra i sentimenti di frustrazione e di rabbia per il gesto di prepotenza subito, di impotenza e di annullamento di sè, e la conseguenza di una chiara inflessione del tono dell’umore”, che ha dato luogo ad “un disturbo dell’adattamento cronico con ansia ed umore depresso misti”, rilevante come danno alla salute. L’accertamento è basato su una perizia stragiudiziale di parte.

Come osserva il resistente, questa Corte non considera viziata la sentenza di merito solo perchè il giudice ne abbia posto a fondamento una consulenza di parte, purchè abbia fornito adeguata motivazione (cfr. oltre a Cass. n. 2574/92, citata nel controricorso, anche Cass. n. 12411/01 e ord. n. 26550/11).

La Corte d’appello di Milano non ha affatto recepito passivamente le conclusioni del tecnico di parte. Piuttosto, ha reso adeguata motivazione, distinguendo i giudizi medici convincenti da altri, che ha ritenuto di non condividere; approfondendo la lettura delle valutazioni espresse dal consulente e confutando, con argomentazioni logicamente ineccepibili, la lettura – sfavorevole al danneggiato – che vi aveva dato il primo giudice.

All’analisi dettagliata della perizia di parte la Corte ha aggiunto -anche a riscontro delle conclusioni peritali – considerazioni congruenti in merito alla portata ed alle ricadute concrete nella vita dell’associato dei fatti ascritti alla sotto sezione, nonchè in merito al ruolo di socio fondatore e di “personaggio di spicco e di riferimento nella storia della ramificazione locale del CAI” rivestiti dal P., ed ancora in merito ai fatti che ne erano seguiti sia in ambito associativo che nella realtà locale in cui l’associato viveva e operava: questi fatti – pur se tratti dalla relazione di parte – non risultano essere stati, in sè, contestati dalle originarie convenute.

Nè può diversamente concludersi sulla base delle argomentazioni spese nello stesso terzo motivo per sostenere che in realtà una contestazione vi sarebbe stata. In proposito, è sufficiente rilevare che – per come risulta dagli stralci degli scritti difensivi riprodotti – non si è trattato di non contestazione in senso tecnico – giuridico. Piuttosto si è trattato di una linea difensiva delle odierne ricorrenti improntata più ad escludere – in diritto ed in base a generiche considerazioni sull’onere della prova gravante sul danneggiato – la configurabilità dell’illecito, che a contestare i fatti e le specifiche valutazioni posti dal perito di parte e dal giudice di merito a fondamento del giudizio di responsabilità.

3.2. Quanto alle argomentazioni svolte nel quarto motivo per sostenere che la decisione sarebbe errata per non avere il giudice di merito disposto consulenza tecnica d’ufficio, è sufficiente ribadire che questa è mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario e la motivazione dell’eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (così Cass. n. 15219/07).

Nella specie, è inammissibile la censura prospettata dalle ricorrenti, avendo il giudice d’appello dimostrato, con adeguata e logica motivazione, l’inutilità di un ulteriore più approfondito accertamento medico legale, addirittura di natura psichiatrica, in presenza di fatti oggettivamente accertati nonchè di valutazioni mediche, pur se di parte, adeguate (oltre che riscontrate da quei fatti), sufficienti ad una liquidazione dei danni; per di più, effettuata su base puramente equitativa, per un importo di gran lunga inferiore a quello preteso dal danneggiato.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le alterne vicende dei gradi di merito e la peculiarità dei fatti oggetto di causa costituiscono gravi ragioni di compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Avuto riguardo al fatto che il ricorso è stato notificato dopo il 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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