Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15784 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. I, 23/07/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 23/07/2020), n.15784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7562/2019 proposto da:

D.K., elettivamente domiciliato presso l’avv. Daniela

Vigliotti che lo rappres. e difende, con procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 09/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2020 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con decreto del 9.2.19, il Tribunale di Milano respinse il ricorso proposto da D.K., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale ed umanitaria, osservando che: non sussistevano i presupposti della protezione internazione attesa l’inattendibilità del racconto del ricorrente e considerato comunque che i fatti esposti non erano astrattamente riconducibili alla fattispecie di legge; non sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, sub lett. a) e b) non essendo stati allegati fatti inerenti a tali fattispecie, nè una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato, sub lett. c) sulla base dei report esaminati; non sussistevano i presupposti della protezione umanitaria, non avendo il ricorrente allegato fatti afferenti alla valutazione comparativa tra l’integrazione sociale raggiunta in Italia e la situazione nel suo paese.

D. ricorre in cassazione con quattro motivi. Il Ministero non si è costituito.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis, commi 9, 10 e 11, in combinato disposto con l’art. 46, par. 3, Direttiva n. 32/13, art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1 e 2, art. 117 Cost., comma 1, per non aver il Tribunale fissato l’audizione del ricorrente per la mancanza della videoregistrazione.

Il motivo è infondato. L’audizione del richiedente da parte del giudice non è obbligatoria allorchè la domanda risulti manifestamente infondata già sulla base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo di causa e di quelli emersi attraverso l’audizione resa nel procedimento amministrativo (Cass., n. 5973/2019). Nel decreto impugnato si afferma appunto che la domanda del ricorrente sarebbe comunque infondata anche a ritenere veritiere le sue stesse allegazioni.

Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non aver il Tribunale riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del ricorrente in ragione della situazione geopolitica del paese di provenienza.

Il motivo è inammissibile in quanto diretto al riesame dei fatti, oltre che generico non indicando in particolare da quali fonti possa desumersi la situazione di minaccia grave o di violenza indiscriminata nella regione di provenienza del ricorrente. Al riguardo, va osservato, comunque, che il Tribunale ha escluso i presupposti della protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c), nell’area di provenienza del ricorrente, esaminando vari report.

Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 per non aver il Tribunale assolto l’onere di cooperazione istruttoria sulla situazione socio-politica del (OMISSIS), in ordine al riconoscimento della protezione internazionale e sussidiaria, tenuto conto del contenuto di vari report dai quali si desumeva la situazione d’insicurezza del Paese in ordine ai diritti umani.

Il motivo è infondato in quanto: circa la protezione internazionale e la protezione sussidiaria, sub lett. a) e b), il Tribunale ne ha escluso i presupposti in ragione dell’inattendibilità del ricorrente e per non aver quest’ultimo allegato fatti riconducibili alle fattispecie legali richiamate; circa la fattispecie di cui alla lett. c), il Tribunale ha escluso la situazione di violenza indiscriminata in base all’esame di vari report internazionali aggiornati.

Con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 e art. 19 TUL, per non aver il Tribunale riconosciuto la protezione umanitaria sia riguardo alla situazione del Paese di provenienza ove sussiste il pericolo di violazione di diritti umani, sia in ragione del livello d’integrazione sociale raggiunto in Italia, omettendo dunque un’adeguata verifica dei presupposti del permesso umanitario.

Il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente non ha allegato situazioni individuali di vulnerabilità, deducendo la sola attività lavorativa svolta sino all’ottobre del 2018. Al riguardo, a tenore della consolidata giurisprudenza di legittimità, va osservato che, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello d’integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., SU, n. 29459/09; n. 17072/18).

Nel caso concreto, il Tribunale ha rilevato che l’attività lavorativa svolta, di per sè, non era elemento sufficiente a legittimare il permesso umanitario, anche considerando che il ricorrente, in caso di rimpatrio, potrebbe riprendere la sua attività di commerciante e contare sul sostegno della moglie e dei due figli.

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione del Ministero intimato. Infine, va rigettata l’istanza di liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato, presentata dal difensore del ricorrente, avv. Vigliotti, in conformità della giurisprudenza di questa Corte a tenore della quale, in tema di patrocinio a spese dello Stato, nella disciplina di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, la competenza sulla liquidazione dei compensi al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensi dell’art. 83 suddetto decreto, come modificato dalla L. n. 25 del 2005, art. 3 al giudice di rinvio, oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio di cassazione (Cass., n. 13806/18).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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