Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15784 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 24/05/2017, dep.23/06/2017),  n. 15784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17671/2016 proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE socio unico, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO

CORRIDONI 4, presso lo studio dell’avvocato CARMELA TROTTA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona dei Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

e contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 801/2/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA – SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO, depositata

il 15/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Equitalia Servizi di Riscossione spa propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione) e di C.A. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 801/02/2016, depositata il 15/01/2016 con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un estratto di ruolo e di nove cartelle di pagamento, per IRPEF, contributo S.S.N. ed IRAP dovuti in relazione agli anni d’imposta 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame di Equitalia, premessa l’impugnabilità dell’estratto di ruolo alla luce di quanto affermato dalle S.U. nella pronuncia n. 19704/2015, hanno sostenuto che Equitalia, al fine di dimostrare la rituale notifica delle cartelle, non poteva limitarsi a produrre gli avvisi di ricevimento delle raccomandate, ma doveva produrre “una copia (o quantomeno della matrice) della cartella impugnata”, integrale.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, avendo i giudici della C.T.R. erroneamente ritenuto non provata la notifica delle cartella di pagamento, pur trattandosi di notifica eseguita, ai sensi dell’art. 26 citato, comma 2, a mezzo del servizio postale tramite raccomandata con avviso ricevimento richiesta dallo stesso concessionario dei servizio di riscossione.

2. La censura è fondata.

Questa Corte ha già affermato che “la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna dei plico ai domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire ai mittente” (Cass. n. 11708/11; Cass. n. 14327/09 e ord. n. 15948/10, nonchè Cass. n. 14746/12, n. 1091/13 e n. 6395/14, n. 23511/2016). Sempre questa Corte ha precisato che la notifica della cartella esattoriale eseguita mediante invio diretto, da parte dei concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, “si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza dei soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (Cass. 6395/2014; Cass. 4567/2015).

Quindi, quanto alle modalità con cui si debba fornire la prova, questa Corte si è già espressa nel senso che non sussiste un onere, in capo al Concessionario, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella. Tale obbligo, in particolare, non discende dal richiamato del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4 che peraltro prevede, a fini amministrativi, la conservazione di copia della cartella in alternativa alla “matrice” (la quale – come chiarito da Sez. 3, n. 10326/2014 è l’unico documento che resta nella disponibilità del concessionario per la riscossione nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anzichè con raccomandata con avviso di ricevimento).

Deve ritenersi, pertanto, ammissibile la prova della notificazione mediante produzione, ove il Concessionario opti per tali forme di notificazione, della relata (che contiene riferimenti alla cartella) separatamente dalla copia della cartella, della matrice o dell’estratto di ruolo, il quale ultimo è, ai fini che interessano, equipollente alla prima (Cass., n. 6395/2014; Cass. 23039/2016).

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. dalla Campania, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata rinvia alla C.T.R. della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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