Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15784 del 19/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 19/07/2011, (ud. 17/06/2011, dep. 19/07/2011), n.15784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1412/2008 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI

DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato CONCETTI Domenico, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 683/2007 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 29/05/2007 R.G.N. 1217/06;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/06/2011 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito l’Avvocato CONCETTI DOMENICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza de 29 maggio 2007, respingendo l’appello dell’INPS, ha dichiarato il diritto di M.C. – che aveva presentato la relativa istanza amministrativa in data 25 marzo 2003 – alla ricostituzione della pensione della quale era titolare con il riconoscimento della contribuzione figurativa per un periodo dell’anno 1964 corrispondente all’astensione obbligatoria per maternità e collocato al di fuori di un rapporto di lavoro, ritenendo non preclusiva, ai fini dell’attribuzione del beneficio in questione, la circostanza che, in quel periodo, non fosse prevista l’assicurazione obbligatoria per maternità per le lavoratrici a domicilio, qual era diventata, nella specie, l’istante, dal 1976 al 1978.

Per la cassazione di questa sentenza l’INPS ha proposto ricorso fondato su un unico motivo. Resiste M.C. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’INPS, nell’unico motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2114 c.c., nonchè della L. 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 1, 2, 4, 5, 6 e 9, del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, e, inoltre, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 25, comma 2, formulando, ai sensi dell’ari. 366 bis c.p.c, il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se è possibile l’accredito di contributi figurativi per il periodo di astensione obbligatoria per maternità riferito ad anni in cui non era prevista l’assicurazione obbligatoria per maternità per le lavoratrici a domicilio”.

2. Il ricorso va accolto nei sensi e nei limiti di cui alle considerazioni che seguono.

3. E’ da premettere che, avendo la M. chiesto il riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo della sua maternità con domanda amministrativa del 25 marzo 2003, la vicenda trova regola nel D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 25, comma 2, il cui testo è da leggere nel senso (successivamente) indicato dalla norma di interpretazione autentica contenuta nella L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 504 (legge finanziaria 2008) e applicabile di ufficio quale ius superveniens nella presente controversia (la legge è entrata in vigore il 1 gennaio 2008, dopo la notifica del ricorso per cassazione, effettuata in data 29 dicembre 2007, a mezzo del servizio postale).

4. Il D.Lgs. n. 151 de 2001, art. 25, comma 2, nel suo testo originario, disponeva “In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli artt. 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro”.

5. Come emerge dal dato testuale della indicata disposizione, i periodi corrispondenti a quelli di astensione obbligatoria dal lavoro (regolati dagli artt. 16 e 17 dello stesso D.Lgs.) vengono ad essere coperti da contribuzione figurativa anche se non interni a un rapporto di lavoro. In altri termini, il diritto all’accredito figurativo deve essere riconosciuto prescindendo dalla collocazione temporale dei periodi in questione ed anche dal fatto che, antecedentemente o successivamente, sia stata svolta attività lavorativa in settori che non prevedevano o non prevedano l’accreditamento figurativo di contributi.

6. Non è, quindi, fondata la tesi dell’INPS per cui la tutela non spetterebbe alla odierna resistente per il solo fatto che l’attività lavorativa da essa svolta – lavoratrice a dotnicilio – non era soggetta ad assicurazione obbligatoria per maternità negli anni in cui si era verificato l’evento per il quale era stata richiesta la contribuzione figurativa (in effetti la tutela della maternità è stata prevista, per la prima volta, per le lavoratrici a domicilio, dalla L. n. 1204 del 1971, art. 1, con riferimento alle disposizioni degli artt. 2, 4, 6 e 9 della stessa legge).

7. Occorre, tuttavia, verifìcare, se, nel caso concreto, ricorrano, o meno, le condizioni cui il ripetuto del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 25, comma 2, come autenticamente interpretato dalla richiamata disposizione della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 504, subordina l’attribuzione del beneficio previdenziale controverso.

8. Il testo della norma, da ultimo citata è il seguente “Le disposizioni degli artt. 25 e 35 del citato testo unico di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs….”.

9. Per effetto della norma in parola, l’individuazione dei possibili destinatari dell’accredito figurativo previsto dal D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 25, comma 2, va operata tenendo conto che il beneficio è acquisibile solo se e in quanto – alla data di entrata in vigore del detto decreto legislativo – il soggetto che richiede il beneficio contributivo risulti “iscritto in servizio” al fondo pensioni lavoratori dipendenti o alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’AGO e possa far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.

10. Sempre la riferita norma ha superato il vaglio di legittimità costituzionale nella sentenza n. 71 del 2010, nella quale il giudice delle leggi ne ha ribadito la natura interpretativa, conseguendone che il diritto al beneficio dell’accredito figurativo compete solamente agli iscritti ai fondi indicati nell’art. 25, comma 2, in possesso di un quinquennio di contribuzione e che siano anche “in servizio” al tempo dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 151 del 2001.

11. Questa Corte, nelle sue recenti sentenze nn. 23037 e 24236 del 2010, nelle quali ha proceduto a un’approfondita ricostruzione della normativa dettata, nel tempo, in materia di contribuzione figurativa per l’evento maternità, ha affermato – avuto anche riguardo alle considerazioni espresse dalla Corte costituzionale nella sentenza sopra citata – che la espressione “iscritti in servizio” sia stata scelta dal legislatore essenzialmente per limitare nel tempo il diritto alla contribuzione figurativa, escludendo la tutela per le maternità collocate in epoca remota e, quindi, non richieda un effettivo svolgimento di attività lavorativa, ma comprenda i soggetti iscritti ad un’assicurazione di lavoro dipendente (sia essa quella ordinaria, ovvero sostitutiva od esclusiva) e da considerare “in attività” al tempo dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 151 del 2001, perchè non titolari di trattamento pensionistico.

12. In sostanza, esclusi dal beneficio sono i soggetti già pensionati alla data del 27 aprile 2001 (data di entrata in vigore del d.lg. n.l51/2001).

13. Nella sentenza impugnata che, ovviamente, non ha potuto tener conto della norma interpretativa di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 504, nessun accertamento risulta compiuto in ordine alla circostanza – che diventa, viceversa, determinante – relativa alla condizione personale della M., se si trattasse cioè di un soggetto già titolare di pensione alla data del 27 aprile 2001, ovvero di un soggetto – a quella stessa data – iscritto in un’ assicurazione di lavoro dipendente e in possesso di un quinquennio di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.

14. La sentenza impugnata va, quindi cassata, con rinvio ad altro giudice, designato nella stessa Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, che procederà ali”accertamento di cui al punto precedente, sulla base del principio di diritto per cui “In relazione alle domande amministrative presentate nella vigenza del D.Lgs. n. 151 del 2001, per il riconoscimento del diritto all’accredito di contributi figurativi relativamente a periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria per maternità, verificatisi al di fuori di un rapporto di lavoro, il diritto in questione può essere riconosciuto solo nella sussistenza delle condizioni previste dall’art. 25, comma 2, dello stesso D.Lgs. n.l51 del 2001, come autenticamente interpretato dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 504, richiedendo la suddetta disposizione normativa che, al tempo dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 151 del 2001, l’istante non sia titolare di un trattamento pensionistico, sia iscritto a un’assicurazione di lavoro dipendente (sia essa quella ordinaria, ovvero sostitutiva od esclusiva) e possa far valere almeno cinque anni di contribuzione versati in costanza di rapporto di lavoro”.

Al giudice di rinvio si demanda anche di provvedere per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011

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