Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15783 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. I, 23/07/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 23/07/2020), n.15783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6694/2019 proposto da:

F.L., elettivamente domiciliato presso l’avv. Maria Daniela

Sacchi dalla quale è rappres. e difeso, con procura speciale in

atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elett.te domic.

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappres. e difende;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 26/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2020 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con decreto del 16.1.19, il Tribunale di Milano respinse il ricorso proposto da F.L., cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale ed umanitaria, osservando che: non era riconoscibile lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria per il timore di contrarre il virus ebola, non essendo in tal caso configurabili, nei confronti del ricorrente, gli atti persecutori sorretti dai motivi tipizzati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 nè ricorreva il rischio di un danno grave alla persona derivante da organi o apparati statali, connesso agli scontri tra opposte fazioni politiche – seguiti alle elezioni del 2018 – non essendo emersi rischi di ulteriori scontri violenti in vista dell’elezioni presidenziali del 2020, e considerato che il ricorrente non aveva uno specifico profilo politico; per le ragioni suesposte non era riconoscibile la protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) mentre la fattispecie D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c) era da escludere in quanto non sussisteva una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato, come desumibile dai report esaminati; non era riconoscibile la protezione umanitaria, non avendo il ricorrente allegato situazioni individuali di vulnerabilità, anche in ordine alla valutazione comparativa tra l’integrazione sociale raggiunta in Italia e la situazione nel suo paese.

F. ricorre in cassazione con quattro motivi. Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per non aver il Tribunale applicato i principi in tema di attenuazione dell’onere della prova, in quanto il ricorrente non era stato ritenuto credibile pur avendo esposto chiaramente le ragioni della domanda.

Il motivo è inammissibile poichè il Tribunale ha analiticamente esposto i motivi per i quali non ha ritenuto attendibile il racconto del ricorrente circa la persecuzione che avrebbe subito, mentre le critiche del ricorrente configurano, in realtà, censure di merito.

Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non aver il Tribunale riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del ricorrente in ragione della situazione generale del paese di provenienza.

Il motivo è inammissibile in quanto fondato parimenti su critiche di merito, dirette al riesame della valutazione del Tribunale sulla sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato nella regione di provenienza del ricorrente. Al riguardo, il Tribunale ha escluso tale situazione nel Paese di provenienza del ricorrente esaminando vari report internazionali.

Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 per non aver il Tribunale assolto l’onere di cooperazione istruttoria probatorio sulla situazione socio-politica della (OMISSIS), in ordine al riconoscimento della protezione internazionale e sussidiaria.

Il motivo è infondato poichè il Tribunale ha escluso i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria nelle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) i quali, com’è noto, richiedono la presenza del requisito della individualizzazione della minaccia, necessariamente basata sulla narrazione della vicenda individuale del richiedente; e, quanto all’ipotesi di cui alla lett. c) medesimo articolo, il Tribunale ha accertato in fatto, sulla base delle COI, la insussistenza dei relativi presupposti.

Con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 e art. 19 TUL, per non aver il Tribunale riconosciuto la protezione umanitaria sia riguardo alla situazione del Paese di provenienza, ove sussiste il pericolo di violazione di diritti umani, sia in ragione del livello d’integrazione sociale raggiunto in Italia, omettendo dunque un’adeguata verifica dei presupposti del permesso umanitario.

Il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente contrasta con censure di merito l’accertamento del Tribunale della mancanza, in fatto, di situazioni individuali di vulnerabilità del richiedente in caso di rimpatrio.

Al riguardo, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente non ha allegato fatti idonei alla valutazione comparativa tra l’integrazione sociale raggiunta in Italia e la situazione in cui verserebbe in caso di rimpatrio.

Nulla per le spese, attesa il mancato deposito del controricorso da parte del Ministero.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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