Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15783 del 02/07/2010
Cassazione civile sez. I, 02/07/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 02/07/2010), n.15783
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA P. BERNARDINI 22, presso l’avvocato GRECO
TOMMASO, rappresentato e difeso dagli avvocati PAPA SERGIO, PAPA NERI
FRANCESCO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI TORRE LE NOCELLE, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA V.G. GALATI 100/C, presso
l’avvocato GIARDIELLO ENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato
CARDILLO ANNIBALE, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2476/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 29/08/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/06/2010 dal Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato GIARDIELLO ENZO (delega)
che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso che ha concluso per l’inammissibilita’ o rigetto del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 5/3/2002, G.M. C., nella qualita’ di procuratore speciale di G. A., conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Avellino il Comune di Torre Le Nocelle per sentir riconoscere il suo diritto al contributo per la ricostruzione di un immobile terremotato;
contributo riconosciuto dalla relativa commissione ex L. n. 219 del 1981 in L. 133.332.000 ed assegnatogli con provvedimento sindacale del 30/12/91 in assenza di copertura finanziaria.
L’attore precisava che, con delibera del CIPE del 4/4/2001, era stato assegnato un ulteriore finanziamento di L. 2.019.000.000 al Comune convenuto, ma che, con Delib. 27 settembre 2001, il predetto Comune aveva scelto di finanziare i contributi gia’ ammessi senza copertura, senza peraltro inserire il suo nominativo nella relativa graduatoria, onde, previo riconoscimento del proprio diritto, chiedeva la condanna dell’ente convenuto al pagamento della predetta somma, oltre interessi. Si costituiva il comune con venuto, eccependo il difetto di giurisdizione, l’inesigibilita’ del credito ex adverso azionato, non rientrando l’attore, in quanto cittadino italiano residente all’estero, nelle categorie di soggetti da soddisfare in via prioritaria, con conseguente inesistenza del relativo obbligo di pagamento.
Con sentenza del 13/4 – 27/4/2004, il Tribunale di Avellino rigettava la domanda, dopo aver affermato la giurisdizione, ritenuta la mancanza di prova dell’attuale sussistenza del diritto del richiedente alla materiale erogazione del contributo.
Avverso tale sentenza proponeva appello il G.M.C. nella qualita’, deducendo che il Tribunale aveva omesso di valutare se medio tempore ci fosse stata la copertura finanziaria per far fronte all’onere gravante sul Comune precisando che, nel procedimento amministrativo culminato con il decreto sindacale di assegnazione del contributo, la stessa P.A. aveva accertato la sussistenza di tutti i requisiti ed erano state accertate anche le condizioni del proprietario, che in quanto cittadino residente all’estero doveva considerarsi equiparato ai cittadini residenti nelle zone terremotate.
Si costituiva l’appellato,deducendo l’infondatezza del gravame di cui chiedeva il rigetto.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 2476/05, rigettava l’appello.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il G. n.q sulla base di cinque motivi illustrati con memoria, cui resiste con controricorso il comune di Torre Le Nocelle.
All’udienza in camera di Consiglio del 4.3.10 si provvedeva alla ricostruzione innanzi a questa Corte del fascicolo e, infine, all’udienza del 10.6.10 la causa veniva discussa in udienza pubblica.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi tre motivi di ricorso il G. censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che esso ricorrente non aveva fornito la prova del verificarsi dei presupposti per l’erogazione del contributo essendo detti presupposti pacificamente costituiti dal finanziamento di oltre L. due miliardi ricevuto dal comune ed essendo l’esclusione di esso ricorrente dall’elenco dei soggetti cui spettava la ripartizione di detto finanziamento basata sul presupposto che egli risiedeva all’estero e non occupava la casa danneggiata, circostanza ostativa questa non prevista in alcun modo dalla L. n. 32 del 1992, art. 32 ed in violazione del D.L. n. 474 del 1987, art. 5 che equipara i cittadini italiani residenti all’estero a quelli residenti in Italia.
Con il quarto motivo si duole della ritenuta inammissibilita’, in quanto nuova, della domanda di adeguamento dell’ammontare del contributo ad esso spettante.
Con il quinto motivo si duole della mancata ammissione delle prove richieste.
I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi si rivelano fondati.
In fattispecie del tutto analoga questa Corte ha gia’ avuto occasione di precisare che, in tema di interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, la L. n. 32 del 1992, art. 3 stabilisce i requisiti occorrenti per l’inserimento dei proprietari danneggiati nella graduatoria degli aventi diritto con priorita’ al contributo di cui alla stessa legge, escludendo ogni possibilita’ di deroga. Solo in tale ambito l’art. 3, comma 5, della legge riconosce al Comune il potere di deliberare criteri attuativi. Pertanto, avuto riguardo alla subordinazione, nella gerarchia delle fonti, delle deliberazioni attuative della predetta legge poste in essere dagli organi comunali, e delle deliberazioni del CIPE – destinatario, ai sensi della L. n. 32 del 1992, art. 2, comma 4 di determinati compiti in tema di riparto dei fondi da erogare -, ai vincoli posti dalla legge stessa, e’ illegittima la deliberazione comunale che fissi, in cio’ adeguandosi a delibere del CIPE, requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge ed in particolare quello di risiedere, all’epoca del sisma, nell’immobile danneggiato dall’evento calamitoso. (Cass. 10693/07).
Alla luce di detto principio appare non conforme al dettato normativo la statuizione della Corte d’appello che ha ritenuto che nell’allegato dei beneficiari erano stati ammessi quelli che godevano delle priorita’ di cui alla L. n. 32 del 1992, art. 3, lett. a) e b);
categorie in cui il ricorrente non rientrava in quanto residente all’estero e non occupante l’immobile danneggiato.
Occorre a tale proposito rilevare che mentre il ricorrente non rientrerebbe certamente nell’ipotesi di cui all’art. 3 lett. a) della legge citata, che prevede la priorita’ per i proprietari di un’unica abitazione ancora alloggiati in sistemazioni precarie o provvisorie, avrebbe invece titolo,in presenza dei necessari requisiti, per rientrare nella categoria di soggetti di cui all’art. 3, lett. b) che si riferisce, invece, unicamente ai soggetti proprietari di un’unica abitazione che abbiano presentato domanda per la ricostruzione o riparazione dell’abitazione senza alcun riferimento alla necessita’ di occupazione della casa danneggiata o alla residenza in Italia.
I motivi vanno pertanto accolti.
Va respinto il quarto motivo perche’ la domanda di rideterminazione del contributo e’ stata tardivamente proposta – come rilevato dalla Corte d’appello – solo in sede di conclusioni in primo grado in violazione, quindi, dell’art. 183 c.p.c., comma 4 che fissa il termine per le modifica della domanda alla udienza di trattazione.
Il quinto motivo resta assorbito.
Il ricorso va, pertanto, accolto nei termini di cui in motivazione.
La sentenza impugnata va di conseguenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione che si atterra’ nel decidere al principio di diritto dianzi enunciato e che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
PQM
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010