Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15782 del 29/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 29/07/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 29/07/2016), n.15782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18604-2013 proposto da:

S.A.L., (OMISSIS) in proprio e quale procuratore

speciale e generale di RIBBON COMPANY S.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIAN GIACOMO PORRO 15, presso lo studio

dell’avvocato DANIELE UMBERTO SANTOSUOSSO, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, in persona del Dr. T.G. in qualità di

Procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI

72, presso lo studio dell’avvocato LUIGI ALBISINNI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO DALMARTELLO

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 425/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato DANIELE SANTOSUOSSO;

udito l’Avvocato ACHILLE BUONAFEDE per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con la sentenza qui impugnata, pubblicata il 28 gennaio 2013, la Corte d’Appello di Milano, pronunciando sull’appello avverso la sentenza n. 10044 emessa dal Tribunale di Milano il 27 luglio 2009, proposto dalla società S.A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei confronti della Unicredit s.p.a. (già Unicredit Banca s.p.a.), in persona del suo Presidente, ha rigettato il gravame ed ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell’appellata.

1.1.- La Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento danni avanzata dalla società S.A. S.r.l. nei confronti di Unicredit Banca s.p.a. (già Credito Italiano s.p.a.) per i danni arrecati al gruppo S. dal fatto illecito del dipendente A.R. nell’esercizio delle incombenze cui era adibito ai sensi dell’art. 2049 cod. civ., con richiesta di condanna dell’istituto di credito, a titolo di danni, morali e patrimoniali, della somma complessiva di Euro 2.000.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.

2.- La sentenza d’appello, con la quale è stata confermata quella di primo grado, è impugnata con due motivi di ricorso da S.A.L. “in proprio e quale procuratore speciale e generale, giusta procura allegata al presente ricorso, di Ribbon Company S.A., con sede in (OMISSIS), nella qualità, unitamente a quest’ultima società, di aventi causa e soci (il primo direttamente e la seconda per il tramite di Lady Bird Investment S.A., società di diritto lussemburghese cancellata in data 19 dicembre 2012) dell’intero capitale della estinta S.A. S.r.l. (C.F. (OMISSIS)), società cancellata dal Registro delle Imprese di Milano”. Resiste con controricorso e memoria UniCredit S.p.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- L’ammissibilità del ricorso è questione pregiudiziale, che va esaminata d’ufficio, atteso che la sentenza d’appello è stata pronunciata nei confronti, società S.A. S.r.l., quale appellante, della in persona del legale società, per quanto si legge nello stesso ricorso, è stata posta in liquidazione con bilancio approvato in data 24 luglio 2012 e successivamente cancellata dal Registro delle Imprese di Milano, in data non specificata in ricorso, comunque precedente la notificazione di questo.

Al fine di supportare la propria legittimazione ad impugnare la sentenza emessa nei confronti della società, S.A.L., in proprio, evidenzia che era titolare di una partecipazione pari al 30% del capitale sociale della società estinta ed, in qualità di procuratore speciale di Ribbon Company S.A., espone che questa è avente causa, nonchè socio unico, della Lady Bird Investment S.A., a sua volta liquidata e cancellata dal registro del Commercio lussemburghese, la quale era titolare della restante parte del capitale sociale (cioè del 70%) della estinta S.A. S.r.l..

Deduce, quindi, che entrambi detti soggetti, che ricorrono nella persona del S., in proprio e quale procuratore speciale del socio di maggioranza, “sono contitolari di tutti i diritti ed i beni della estinta Società, anche non compresi nel bilancio di liquidazione”.

1.1.- Parte resistente nulla replica al riguardo, nè in controricorso nè in memoria.

2.- Nel ricorso è richiamata, a sostegno delle deduzioni concernenti l’asserita legittimazione dei soci della società estinta, anche quali aventi causa da quest’ultima, la sentenza a Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione del 12 marzo 2013 n. 6070 (citata alla nota 3 di pag. 3).

Orbene, con questa sentenza è stato enunciato il seguente principio di diritto: “Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente Capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, e del crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.”.

Tale principio, per la parte che interessa in questa sede, è stato ribadito dalle stesse Sezioni Unite con le sentenze coeve n. 6071 e n. 6072 del 12 marzo 2013, con la seconda delle quali si è detto che “la società che, parte in un giudizio di durata irragionevole, volontariamente si cancelli dal registro delle imprese, senza aver agito per l’accertamento e la liquidazione del diritto all’equo indennizzo, tacitamente rinuncia al diritto medesimo, sicchè i soci non succedono alla società estinta nella titolarità del credito indennitario”.

Ancora con la più recente sentenza n. 25974 del 24 dicembre 2015 si conseguente chiarito che “L’estinzione di una società alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina il trasferimento della corrispondente azione in capo ai soci, atteso che dal fenomeno di tipo successorio derivante dalla suddetta vicenda, riguardante esclusivamente gli eventuali rapporti giuridici (afferenti le obbligazioni ancora inadempiute, oppure i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione) non venuti meno a causa di quest’ultima, esulano le mere pretese, benchè azionate in giudizio, ed i diritti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell’accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato con conseguente cessazione della materia del contendere.” (con principio già affermato anche da Cass. S.U. 13 maggio 2013, n. 11344 e ribadito da Cass. 7 marzo 2016, n. 4389).

3.- Nel caso di specie, risulta dal ricorso che la società S.A. S.r.l., approvato il bilancio finale di liquidazione il 24 luglio 2012, è stata cancellata dal registro delle imprese dopo che si era tenuta l’udienza di discussione della causa dinanzi alla Corte d’appello di Milano (in data 11 luglio 2012), ma prima della pubblicazione della sentenza (in data 28 gennaio 2013).

Nel ricorso, proposto come detto dai soci, nulla è dedotto in merito al contenuto del bilancio finale di liquidazione, se non il mero, incompleto, accenno alla sentenza n. 6070/2013 su citata, per la parte in cui sancisce il fenomeno successorio relativamente a “tutti i diritti ed i beni della estinta Società anche non compresi nel bilancio di liquidazione” (così anche in ricorso a pag. 3). Tuttavia, i ricorrenti non si confrontano con l’altra affermazione della stessa sentenza, e delle altre su citate, per la quale la successione non opera laddove ci si trovi in presenza, non di beni o di diritti certi e liquidi, bensì di mere pretese o comunque di diritti di credito ancora incerti od illiquidi. Quest’ultima è la situazione che evidentemente ricorre nel caso di specie, nel quale la pretesa risarcitoria della società estinta S.A. S.r.l., rigettata in primo ed in secondo grado, viene posta a fondamento del ricorso avanzato dai soci avverso la sentenza di rigetto, senza che null’altro si specifichi per superare la presunzione di rinuncia che consegue all’estinzione della società prima dell’accertamento del credito.

3.1.- Ponendosi in linea di continuità con l’orientamento giurisprudenziale su richiamato, si deve allora affermare che la società che, parte attrice in un giudizio risarcitorio, volontariamente si cancelli dal registro delle imprese, in pendenza di giudizio, quando l’accertamento giudiziale non sia concluso, si presume che abbia tacitamente rinunciato alla pretesa relativa al credito, ancora incerto ed illiquido, per la cui determinazione il liquidatore non si sia attivato, preferendo concludere il procedimento estintivo della società.

La presunzione di rinuncia della società alla pretesa creditoria comporta che non si determini il fenomeno successorio invocato dai ricorrenti e che pertanto questi, non succeduti nella pretesa sub iudice, non siano legittimati ad impugnare la sentenza d’appello che abbia rigettato questa pretesa.

Il ricorso per cassazione, proposto in qualità di aventi causa e soci della società estinta per essere stata cancellata dal registro delle imprese, è perciò inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Avuto riguardo al fatto che il ricorso è stato notificato dopo il 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente, in proprio e nella qualità indicata in epigrafe, al pagamento, in favore della resistente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida nell’importo complessivo di Euro 15.200,00, di cui e 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA