Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15782 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. I, 23/07/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 23/07/2020), n.15782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6693/2019 proposto da:

E.H., elettivamente domiciliato presso l’avv. Maria Daniela

Sacchi dalla quale è rappres. e difeso, con procura speciale in

atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 30/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/03/2020 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con decreto del 30.1.19, il Tribunale di Milano respinse il ricorso proposto da E.H., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale ed umanitaria, osservando che: non sussistevano i presupposti della protezione internazionale data l’inattendibilità del racconto del ricorrente in ordine alle vicende di persecuzione che avrebbe subito nel paese di provenienza; era da escludere la protezione sussidiaria, di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. a) e b), stante l’inattendibilità del racconto del ricorrente, nonchè l’insussistenza della situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato nel paese di provenienza del ricorrente, come desumibile dai report esaminati; non era riconoscibile la protezione umanitaria, non avendo il ricorrente allegato situazioni di vulnerabilità, con riguardo alla comparazione tra le condizioni di vita nel paese di provenienza e quelle godute in Italia.

E.H. ricorre in cassazione con quattro motivi, illustrati con memoria. Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

RITENUTO

che:

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per non aver il Tribunale applicato i principi in tema di attenuazione dell’onere della prova, in quanto il ricorrente non era stato ritenuto credibile pur avendo esposto chiaramente le ragioni della domanda.

Il motivo è inammissibile poichè il Tribunale ha analiticamente esposto i motivi per i quali non ha ritenuto attendibile il racconto del ricorrente circa la persecuzione che avrebbe subito, mentre le critiche del ricorrente configurano in realtà, censure di merito.

Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non aver il Tribunale riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del ricorrente in ragione della situazione generale del paese di provenienza.

Il motivo è inammissibile in quanto fondato parimenti su critiche di merito, dirette al riesame della valutazione del Tribunale sulla sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato nella regione di provenienza del ricorrente. Al riguardo, il Tribunale ha escluso tale situazione nel Bangladesh esaminando vari report internazionali.

Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per non aver il Tribunale assolto l’onere di cooperazione istruttoria sulla situazione socio-politica del Pakistan, in ordine al riconoscimento della protezione internazionale e sussidiaria. Il motivo è infondato poichè, avendo il Tribunale escluso l’attendibilità del racconto del ricorrente, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria nelle ipotesi di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), i quali, com’è noto, richiedono la presenza del requisito della individualizzazione della minaccia, necessariamente basata sulla narrazione della vicenda individuale del richiedente; e, quanto all’ipotesi di cui alla lett. c) del medesimo articolo, il Tribunale ha accertato in fatto, sulla base delle COI, la insussistenza dei relativi presupposti.

Con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 e art. 19 TUL, per non aver il Tribunale riconosciuto la protezione umanitaria sia riguardo alla situazione del Paese di provenienza, ove sussiste il pericolo di violazione di diritti umani, sia in ragione del livello d’integrazione sociale raggiunto in Italia, omettendo dunque un’adeguata verifica dei presupposti del permesso umanitario.

Il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente contrasta con censure di merito l’accertamento del Tribunale della mancanza, in fatto, di situazioni individuali di vulnerabilità del richiedente in caso di rimpatrio.

Inoltre, il Tribunale ha rilevato che l’attività lavorativa, di per sè, non era circostanza indicativa di un effettivo radicamento in Italia. Al riguardo, a tenore della consolidata giurisprudenza di legittimità, va osservato che, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello d’integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., SU, n. 29459/09; n. 17072/18).

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione del Ministero intimato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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