Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15782 del 23/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 11/05/2017, dep.23/06/2017),  n. 15782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1265-2016 proposto da:

CO.GE.VI. S.P.A., IN LIQUIDAZIONE – C.F. (OMISSIS), in persona del

liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 17, presso lo studio

dell’avvocato ORESTE CANTILLO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GUGLIELMO CANTILLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5249/5/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI NAPOLI – SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

l’1/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate di Salerno notificava alla CO.GE.VI spa un avviso di accertamento relativo all’anno 2007 per la ripresa a tassazione di IRES, IVA e IRAP.

La società contribuente impugnava l’avviso innanzi al giudice di primo grado, che respingeva il ricorso con sentenza confermata in appello dalla CTR Campania.

Avverso la sentenza della CTR indicata in epigrafe la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale è seguita la costituzione dell’Agenzia delle entrate con controricorso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, commi 4 e 7 è manifestamente infondato.

Orbene, la CTR ha deciso in modo conforme a tali principi, avendo verificato che l’accertamento non era stato preceduto da un accesso dell’Ufficio nei locali del contribuente, risultando piuttosto fondato su documentazione acquisita.

Ogni ulteriore profilo della censura relativo all’affermazione della CTR circa la decorrenza del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 dalla consegna della documentazione all’Ufficio rimane assorbito dalle considerazioni sopra esposte, che escludono in radice la rilevanza della previsione normativa sopra richiamata nell’ambito dei c.d. “accertamenti a tavolino”.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta il vizio di omessa pronunzia, è inammissibile, posto che la CTR ha deciso l’eccezione in ordine alle sopravvenienze passive, ritenendola sfornita di prova. Il che impedisce di prospettare il vizio di omessa pronunzia, invece profilabile quando il giudice manchi completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto – cfr. Cass. n. 21257/14 -.

Il ricorso va per l’effetto rigettato, dandosi atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore dell’Agenzia delle Entrate in Euro 3000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA