Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15782 del 19/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 19/07/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 19/07/2011), n.15782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21864/2007 proposto da:

SSC Società SVILUPPO COMMERCIALE S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO

25/B, presso lo studio dell’avvocato GENTILE Giovanni Giuseppe, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MANCA GIUSEPPE,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FILCAMS – C.G.I.L. di VENEZIA, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BERGAMO 3, presso lo studio

dell’avvocato ANDREONI Amos, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GRANDESE SANDRO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 295/2007 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 17/05/2007 R.G.N. 166/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/05/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato GIOVANNI GIUSEPPE GENTILE;

udito l’Avvocato GRANDESE SANDRO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso L. n. 300 del 1970, ex art. 28, al Tribunale di Venezia, la Filcams CGIL di Venezia denunciava l’antisindacalità del comportamento della SCC Società di Sviluppo Commerciale srl, consistito nella sostituzione di lavoratori scioperanti nella giornata del 16 marzo 2002 con altri non scioperanti, di qualifica superiore e provenienti da altre sedi. Il Tribunale adito accoglieva il ricorso e confermava l’antisindacalità della condotta anche all’esito dell’opposizione proposta dalla società. Detta statuizione veniva confermata dalla locale Corte d’appello. I Giudici del gravame, premessa la legittimazione della Filcams CGIL a intraprendere la procedura di cui all’art. 28 citato, affermavano che era stata posta in essere una forma di crumiraggio indiretto, che è consentito solo in situazioni eccezionali o di emergenza, tali da compromettere gravemente l’operatività dell’impresa, mentre, nella specie, non si era di fronte ad un’attività di servizio pubblico e tanto meno alla necessità di evitare una paralisi produttiva, trattandosi, al più, di una limitazione parziale, dell’attività commerciale, in una azienda di grande distribuzione, mentre la compressione del diritto di sciopero non è consentita per la salvaguardia di un qualsiasi interesse aziendale. Ove lo sciopero venga effettuato nei limiti consentiti, il datore di lavoro è onerato della prova della sussistenza di ragioni che giustificano la lesione di quel diritto, di talchè, al di fuori di situazioni di vera e propria emergenza per l’attività di impresa, la sostituzione del personale scioperante in contrasto con norme di legge (art. 2103 cod. civ.) indubbiamente integra una condotta antisindacale, perchè, intervenendo a compensare il disagio dell’astensione sull’utenza e sul datore, finisce per neutralizzare l’effetto negativo dell’astensione stessa, minandone così in radice la potenziale efficacia. La Corte adita ravvisava altresì la attualità della condotta antisindacale, che ricorre anche quando il comportamento denunciato non sia più in atto, ma permangano tuttavia i suoi effetti lesivi durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue.

Nella specie, la condotta contestata si era esaurita lo stesso giorno 16 marzo 2002, ma permanevano ripercussioni negative sullo svolgimento dell’attività sindacale, stante la situazione di incertezza che ne consegue e che rende legittima l’esigenza di ottenere una chiara regola di comportamento per il futuro, stante l’indebolimento della efficacia dell’astensione, destinata per sua natura a permanere nel tempo.

Avverso detta sentenza la SSC Società Sviluppo Commerciale srl propone ricorso con tre motivi. Resiste la Filcams CGIL di Venezia con controricorso. Entrambe le partì hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 4, 40 e 41 Cost., dell’art. 2103 cod. civ. e della L. n. 300 del 1970, art. 28, la ricorrente critica la sentenza per avere affermato che il datore potrebbe porre in essere condotte volte a contrastare il diritto di sciopero solo in casi eccezionali e di emergenza, cioè quando siano minacciate la sicurezza di persone o cose o la funzionalità dell’apparato produttivo, mentre, si sostiene, stante l’antitesi tra diritto di sciopero e il diritto di iniziativa economica dell’imprenditore, entrambe le parti si possono avvalere degli strumenti e delle possibilità offerti dall’ordinamento, per cui sarebbe legittimo l’affidamento delle mansioni ad altri dipendenti che non hanno partecipato allo sciopero, attenendosi così ad un comportamento puramente difensivo teso alla utilizzazione più proficua del personale non scioperante.

Essa società aveva sostituito il personale scioperante con quello proveniente da altre sedi (lasciando quindi scoperti altre posizioni) aventi anche inquadramenti superiori, e non era esatto il rilievo che con ciò veniva violato l’art. 2103 cod. civ., essendo consentito l’impiego a mansioni inferiori, quando ciò avvenga eccezionalmente per specifiche ed obiettive esigenze aziendali.

Con il secondo mezzo si denunzia difetto di motivazione, per non avere la Corte adita tenuto conto che il personale chiamato a sostituire gli scioperanti aveva dato la propria disponibilità e che in azienda “tutti fanno tutto”, come ammesso anche dal segretario provinciale dell’Organizzazione sindacale. Per questo aspetto, la società contesta che nella specie sia raVVisabile una violazione del diritto attribuito a detti lavoratori dall’art. 2103 c.c..

Con il terzo motivo lamenta difetto di motivazione sulla attualità zdella condotta, perchè non si sarebbe tenuto conto che il giorno 19 marzo 2002, successivo allo sciopero, vi era stato un incontro sulle tematiche che avevano condotto all’astensione, a seguito del quale l’azienda, con accordo del 17 aprile 2002, aveva assunto, per il lavoro alle casse, dieci dipendenti con contratti part time a tempo determinato. Lo sciopero successivo del 16 aprile dello stesso anno aveva visto l’85% di partecipazione.

Il primo motivo è fondato e va accolto, con conseguente assorbimento degli altri.

1. La sentenza impugnata ha infatti ritenuto che la sostituzione del personale in sciopero con il personale in servizio sia consentita solo nei casi eccezionali o di emergenza, tali da compromettere gravemente l’operatività dell’impresa. I giudici di merito hanno così adottato una ratio decidendi in contrasto con quanto affermato dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte sulla legittimità della sostituzione del personale scioperante anche per far fronte alla normale attività produttiva che, a causa dell’astensione, verrebbe almeno in parte impedita.

L’orientamento risale alla sentenza di questa Corte n. 9709 del 04/07/2002, con cui si è affermato che “Nel caso della proclamazione di uno sciopero da parte delle organizzazioni sindacali di categoria, non costituisce attività antisindacale la condotta del datore di lavoro che, nell’intento di limitarne le conseguenze dannose, disponga la adibizione del personale rimasto in servizio alle mansioni dei lavoratori in sciopero, anche se tale adibizione avvenga mediante l’assegnazione a mansioni inferiori. In quel caso la sentenza di merito, confermata dalla Suprema Corte, aveva escluso la natura antisindacale del comportamento della RAI, che, in occasione della proclamazione di uno sciopero inteso a bloccare la messa in onda delle trasmissioni, aveva adibito a tale attività personale non scioperante, anche appartenente a categorie superiore.

1.1. Ma lo stesso orientamento si è formato anche al di fuori dei casi riguardanti servizi pubblici, dal momento che con la sentenza n. 20164 del 26/09/2007, si è deciso che “Non costituisce attività antisindacale la condotta del datore di lavoro che, in occasione di uno sciopero, nell’intento di limitarne le conseguenze dannose, adibisca il personale rimasto in servizio alle mansioni dei lavoratori scioperanti, poichè, nel bilanciamento del diritto di libera iniziativa economica dell’imprenditore e del diritto di sciopero, quest’ultimo non può dirsi leso quando il primo sia esercitato senza violare norme poste a tutela dei lavoratori”. In quel caso la sentenza di merito, cassata dalla S.C., aveva ritenuto antisindacale la condotta del datore di lavoro, che in occasione dello sciopero aveva adibito personale di qualifica superiore alle mansioni inferiori del personale astenutosi dal lavoro.

1.2. Nello stesso senso si è orientata la sentenza n. 26368 del 16/12/2009, per cui “Il comportamento antisindacale del datore di lavoro, in relazione ad uno sciopero indetto dai lavoratori, è configurabile allorchè il contingente affidamento delle mansioni svolte dai lavoratori in sciopero al personale rimasto in servizio, nell’intento di limitarne le conseguenze dannose, avvenga in violazione di una norma di legge o del contratto collettivo, in particolare dovendosi accertare, da parte del giudice di merito, ove la sostituzione avvenga con lavoratori di qualifica superiore o interinali, se l’adibizione dei primi a mansioni inferiori avvenga eccezionalmente, marginalmente e per specifiche ed obiettive esigenze aziendali (non configurandosi, in tal caso, alcuna violazione dell’art. 2103 cod. civ.), e l’utilizzazione dei secondi rispetti o meno la programmazione prevista anteriormente alla proclamazione dello sciopero nella misura corrispondente alle concrete esigenze produttive e organizzative dell’azienda. In quel caso la S.C. ha cassato, con rinvio, la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto antisindacale la condotta del datore di lavoro che, in sostituzione degli aderenti allo sciopero, aveva impiegato, in mansioni considerate inferiori, il personale rimasto in servizio e aveva utilizzato i lavoratori interinali in misura reputata difforme dalla programmazione prevista per il mese in cui lo sciopero era stato indetto, senza raffrontare, per i primi, i compiti svolti usualmente con quelli assegnati nella specifica occasione, sul mero presupposto che lo sciopero non giustificasse il demansionamento in difetto di esigenze di servizio pubblico o di grave pericolo per la produzione aziendale – concernente il punto vendita di un ipermercato – e, per i lavoratori interinali, senza procedere ad un adeguato accertamento sulla effettiva programmazione oraria.

1.3. Ed ancora si è ritenuto (Cass. n. 12811 del 03/06/2009) che “Nel caso della proclamazione di uno sciopero da parte delle organizzazioni sindacali di categoria, può escludersi il carattere antisindacale della condotta del datore di lavoro che, nell’intento di limitarne le conseguenze dannose, disponga la utilizzazione del personale rimasto in servizio mediante l’assegnazione a mansioni inferiori, solo ove tali mansioni siano marginali e funzionalmente accessorie e complementari a quelle proprie della posizione dei lavoratori così assegnati, dovendosi ritenere, diversamente, che la condotta del datore di lavoro sia lesiva dell’interesse collettivo del sindacato per aver fatto ricadere sui lavoratori non scioperanti le conseguenze negative dello sciopero attraverso il compimento di atti illegittimi perchè posti in essere in violazione dell’art. 2103 cod. civ.. In quel caso la S.C., nell’affermare il principio su esteso, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto antisindacale l’adibizione, da parte della società di gestione delle autostrade, di alcuni lavoratori – abitualmente adibiti a mansioni superiori – a compiti di pilotaggio del traffico e servizi sostitutivi dell’attività degli addetti all’esazione del pedaggio in sciopero.

1.4. Nella suddette pronunzie si è osservato che il diritto di iniziativa economica dell’imprenditore (art. 2082 c.c.) è costituzionalmente garantito (art. 41 Cost.) e persiste anche in presenza di uno sciopero indetto dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali, trovando, nondimeno, in tale iniziativa – anch’essa costituzionalmente garantita (artt. 4 e 40 Cost.) – il suo limite; ed anzi, avendo entrambi i diritti – quello dell’iniziativa economica e quello di scioperare – un’uguale dignità essendo l’uno condizione di esistenza dell’altro (l’impresa consente il lavoro e il lavoro consente l’impresa); pertanto, nella logica del bilanciamento del diritto di sciopero e del diritto di libera iniziativa economica dell’imprenditore, il primo non può dirsi leso quando il secondo sia esercitato, per limitare gli effetti negativi dell’astensione dal lavoro sull’attività economica dell’azienda, affidando ad altri dipendenti i compiti degli addetti aderenti all’agitazione, senza che risultino violate norme poste a tutela di situazioni soggettive dei lavoratori.

1.5. Invero non può negarsi, secondo le nozioni di comune esperienza che la sostituzione del personale scioperante renda meno efficace l’astensione, riducendo il disagio che con essa si vuole indurre e rendendo meno efficaci iniziative sindacali future. Tuttavia non si può far carico al datore di accettare supinamente tutte le conseguenze lesive derivanti dalla astensione, ma, purchè non la impedisca, non gli si può negare di fare uso del potere organizzativo attribuito per neutralizzare almeno parte del pregiudizio che ne deriva. In altri termini, non è ravvisabile condotta antisindacale se non si impedisce l’astensione e si reagisce nei limiti consentiti, mentre, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, risulta irrilevante che, attraverso il ricorso ai rimedi leciti lo sciopero finisca per assumere una minor capacità di incidenza nel conflitto in corso. Peraltro, secondo le nozioni di comune esperienza, anche ricorrendo alla sostituzione di personale, lo sciopero mantiene una indubbia portata lesiva se si considera che con la sostituzione si lasciano pur sempre scoperte le posizioni lavorative di coloro che sono chiamati alla sostituzione medesima.

2. La Corte territoriale afferma che “al di fuori di una situazione di vera e propria emergenza per l’attività di impresa la sostituzione di personale scioperante in contrasto con norme di legge (art. 2103 cod. civ.) indubbiamente integra condotta antisindacale…”. Sennonchè, la società ricorrente ha contestato nel giudizio di merito la prospettata lesione di diritti soggettivi dei lavoratori utilizzati, quindi competerà al giudice del rinvio esaminare detta questione, attenendosi al principio per cui “Il comportamento antisindacale del datore di lavoro, in relazione ad uno sciopero indetto dai lavoratori, è configurabile allorchè il contingente affidamento delle mansioni svolte dai lavoratori in sciopero al personale rimasto in servizio, nell’intento di limitarne le conseguenze dannose, avvenga in violazione di una norma di legge o del contratto collettivo, in particolare dovendosi accertare, da parte del giudice di merito, ove la sostituzione avvenga con lavoratori di qualifica superiore se l’adibizione dei primi a mansioni inferiori avvenga eccezionalmente, marginalmente e per specifiche ed obiettive esigenze aziendali”.

Il primo motivo di ricorso va quindi accolto, con assorbimento degli altri.

Consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice che si designa nella Corte d’appello di Brescia, la quale provvederà anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Brescia.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011

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