Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15782 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. I, 02/07/2010, (ud. 03/06/2010, dep. 02/07/2010), n.15782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Banco di Sicilia s.p.a. in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in Roma, via Somalia 250, presso l’avv.

PUNZO Francesco, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Fallimento della societa’ di fatto C.A. e V.

M., nonche’ dei soci in proprio in persona del curatore;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 65/04 del

2.2.2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

3.6.2010 dal Relatore Cons. Piccininni Carlo;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 12.5.2000 il Tribunale di Palermo dichiarava l’inefficacia delle rimesse effettuate da C.A., dichiarato fallito quale socio di una societa’ di fatto con V. M., nell’anno antecedente la dichiarazione di fallimento su conto corrente a se’ intestato presso il Banco di Sicilia, condannando quest’ultimo al pagamento di L. 276.871.292 in favore del fallimento attore.

La decisione, impugnata dalla banca, veniva confermata dalla Corte di Appello, che in particolare disattendeva l’eccezione di nullita’ dell’atto di citazione, dedotta sotto il profilo della indeterminatezza della domanda, escludeva l’esistenza del vizio di ultrapetizione (la domanda di condanna era stata proposta per la somma di L. 200.00.000 o di quella maggiore o minore risultante dagli atti istruttori), qualificava come solutorie le rimesse in questione escludendo la cumulabilita’ dei diversi fidi concessi dalla banca, riteneva infine provata la consapevolezza dello stato di insolvenza del debitore da parte della banca, e cio’ anche tenuto conto delle specifiche conoscenze tecniche del creditore. Avverso la sentenza il Banco di Sicilia proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, poi ulteriormente illustrati da memoria, cui non resistevano gli intimati.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 3.6.2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i motivi di impugnazione il Banco di Sicilia ha rispettivamente denunciato:

1) violazione dell’art. 164 c.p.c., comma 4, art. 163 c.p.c., nn. 3 e 4, per l’omessa specificazione delle rimesse da revocare (indicate genericamente con riferimento all’ammontare), dalla quale sarebbe discesa incertezza sull’oggetto della domanda;

2) violazione dell’art. 164 c.p.c., comma 4, dell’art. 112 c.p.c., in quanto la condanna era stata disposta per il pagamento di L. 276.871.292, somma superiore a quella richiesta di L. 200.000.000;

3) violazione della L. Fall., art. 67, comma 2, e vizio di motivazione, per il fatto che il giudice del merito avrebbe acriticamente recepito le indicazione del consulente tecnico, senza considerare che alcuni dei versamenti in questione non erano stati effettuati dal C., per altri si sarebbe trattato di operazioni bilanciate, altri ancora sarebbero stati effettuati con assegni insoluti o protestati. Infine non vi sarebbe stata prova della consapevolezza dello stato di insolvenza della debitrice e la motivazione sul punto sarebbe del tutto inadeguata. Il ricorso e’ infondato.

Per quanto riguarda il primo motivo si osserva che gia’ in sede di merito il Banco di Sicilia aveva dedotto la nullita’ dell’atto di citazione in quanto generico, deduzione che la Corte di Appello aveva disatteso richiamando i principi indicati al riguardo da questa Corte, secondo i quali la nullita’ ex art. 164 c.p.c., comma 4 si determina quando l’oggetto della domanda, da interpretare nella sua complessiva formulazione e alla luce della documentazione prodotta, risulti assolutamente incerto, ed escludendo che nella specie fosse ravvisabile la denunciata genericita’. In particolare la Corte territoriale ha rilevato come fin dall’atto introduttivo del giudizio il curatore avesse indicato i versamenti effettuati dal fallito nel periodo preso in considerazione dalla norma (L. Fall., art. 67) sui conti correnti intrattenuti con la banca, e come pertanto questa fosse in grado di verificare l’esistenza dei versamenti ed i relativi importi (p. 8).

Anche la doglianza relativa al pregiudizio asseritamente determinato dalla trattazione “a blocco” delle rimesse risulta poi priva di pregio, non essendo state dedotte le ragioni per le quali una siffatta trattazione avrebbe dato causa ad un giudizio errato sotto il profilo dell’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento della revocatoria. Si tratta dunque di valutazione di merito adeguatamente motivata, per di piu’ censurata in modo del tutto generico, essendosi l’attore sostanzialmente limitato a reiterare le doglianze gia’ rappresentate, senza confortare il proprio assunto con l’esposizione di argomenti idonei a sostenere l’affermata erroneita’ della pronuncia contestata.

Ad analoga conclusione di infondatezza deve poi pervenirsi con riferimento al secondo motivo di impugnazione.

Non e’ infatti configurabile un vizio di ultrapetizione poiche’, come precisato dalla Corte di Appello che aveva disatteso la relativa doglianza, la curatela con l’atto introduttivo del giudizio aveva chiesto la condanna del Banco al pagamento “della somma di L. 200.000.000 o di quella maggiore o minore che potra’ eventualmente essere determinata con la chiesta CTU” (p. 9), rilievo che esclude la sussistenza del detto vizio e che comunque non e’ stato specificamente censurato.

Resta infine il terzo motivo, con il quale il ricorrente ha sostanzialmente lamentato l’inesistenza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, per l’accoglimento della domanda.

Sotto il primo profilo va innanzitutto considerato che la natura solutoria delle rimesse oggetto della declaratoria di inefficacia e’ stata affermata sulla base delle risultanze della disposta consulenza tecnica, la cui contestazione risulta priva di pregio poiche’, quanto alla pretesa esclusione delle ed. operazioni bilanciate, la loro configurabilita’ presuppone l’esistenza di uno specifico accordo in tal senso (C. 08/6190, C. 07/23393, C. 04/24084), nella specie neppure dedotto; quanto agli importi degli assegni insoluti e delle rimesse effettuate da terzi, per difetto di specificita’ della doglianza, non essendo stata fornita alcuna indicazione in ordine alla consistenza degli assegni non incassati e dei pagamenti effettuati da terzi, nonche’ sulle ragioni per le quali i detti versamenti non sarebbero revocabili. Sul secondo occorre rilevare che la Corte di appello ha motivato il proprio convincimento circa la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte del Banco, facendo riferimento alla qualita’ del creditore, all’esistenza fin dal 1993 di esecuzioni, ipoteche giudiziali, sequestri, protesti, alla costante scopertura del conto corrente rispetto al limite di fido concesso nell’anno antecedente la dichiarazione di fallimento, convincimento contrastato con censura del tutto generica, essenzialmente ancorata ad una pretesa genericita’ dei richiami operati dalla Corte di appello, senza tuttavia la puntualizzazione di dati idonei a sostenerne l’inconferenza, e pertanto l’inconsistenza ai fini del decidere.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, mentre nulla va stabilito in ordine alle spese processuali, poiche’ l’intimato non ha svolto attivita’ difensiva.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

 

 

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